Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha sancito il principio di solidarietà in tema di danni da infiltrazioni provenienti da una terrazza a livello, tra condominio, locatore e conduttore rispetto alle legittime pretese risarcitorie del danneggiato senza che, nei confronti di quest'ultimo, operino i limiti di un terzo o due terzi di cui all'articolo 1126 c.c.
La Corte, con la pronuncia in commento, in pratica, chiarisce esplicitamente che il danneggiato può sempre agire pretendendo il ristoro integrale del danno subito nei confronti di ciascun coobbligato in solido, ribadendo e precisando il principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9449 del 2016, secondo cui il danno da infiltrazioni provenienti da lastrico solare o terrazza a livello rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. Ne consegue che, in presenza di più soggetti responsabili — fruitore esclusivo, locatore e condominio — a titoli diversi (art. 2051 c.c. per la custodia; art. 1126 c.c. per gli obblighi di riparazione), opera il vincolo di solidarietà ex art. 2055 c.c.
In questo quadro la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
" in presenza di un medesimo danno da infiltrazioni all'appartamento sottostante, provocato da più soggetti — il locatore e il conduttore titolari di diritto di uso esclusivo di una terrazza a livello e il condominio — nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall'art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno; i limiti del terzo o dei due terzi previsti dall'art. 1126 c.c. non rilevano quindi rispetto all'attore, ma operano soltanto nei rapporti interni fra i corresponsabili, ove sia stata formulata apposita domanda ai fini del regresso".
Avv. Andrea Galiffa
