logo-trasp
Responsabilità sanitaria: stop a decisioni basate su lacune documentali del medico

La difettosa tenuta della cartella clinica non può pregiudicare il paziente-Commento a Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 15608 del 21 maggio 2026

1. Il caso

La vicenda trae origine da cure odontoiatriche praticate tra il 1993 e il 2003, esitate in effetti invalidanti sull'apparato masticatorio e a livello psichico. Il sanitario veniva condannato in sede penale per lesioni colpose (art. 590 c.p.) con sentenza confermata in appello. Nel successivo giudizio civile, la CTU rilevava l'assenza di documentazione clinica e radiologica per il periodo fino al 1997 e giungeva a conclusioni sensibilmente diverse rispetto ai consulenti del procedimento penale: il fallimento delle cure veniva attribuito — almeno in parte — a un fattore congenito della paziente, con conseguente limitazione del risarcimento al solo danno morale, quantificato in € 257.686,39 secondo le tabelle di Milano.

La Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado, ritenendo irrilevante la difformità rispetto agli accertamenti penali e valorizzando la carenza documentale proprio a sfavore della paziente.

Con l'ordinanza in commento, la Terza Sezione della Cassazione accoglie il ricorso, cassa con rinvio e afferma principi di notevole rilievo in tema di responsabilità sanitaria.

2. Il principio di diritto: la difettosa tenuta della cartella clinica non pregiudica il paziente

Il nucleo centrale della decisione è condensato in un passaggio che merita di essere riportato integralmente:

«la difettosa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al fondamentale (perché insito nel diritto di difesa) principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tale principio opera non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del sanitario, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la condotta del professionista e le conseguenze dannose subite dal paziente.»

Il principio non è nuovo, ma la pronuncia si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai granitico e consolidatosi con Cass. civ., Sez. III, n. 26428 del 2020 che ha espresso un principio fondamentale: la valenza dell'incompletezza documentale, attraverso il meccanismo presuntivo che costituisce il riflesso del principio di vicinanza probatoria, si risolve a favore del danneggiato proprio perché, diversamente, «la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, inadempiendo al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, diversamente ostativa al riconoscimento della sua responsabilità».

3. L'errore della Corte d'appello: la carenza documentale valorizzata a sfavore della paziente

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva compiuto un duplice errore:

a) Errore in iure. Aveva considerato la carenza documentale (assenza di documentazione clinica e radiologica fino al 1997) come elemento probatorio a scapito dell'attrice. Si tratta di un'evidente inversione dell'onere probatorio: è il sanitario a dover documentare la propria attività, e la lacuna documentale — a lui imputabile — non può che operare in favore del paziente.

b) Deficit motivazionale. Aveva minimizzato la difformità temporale tra gli accertamenti: il 1996 secondo i periti penali, il 1998 secondo la CTU civile. La Corte d'appello aveva liquidato la questione affermando che tale differenza avrebbe al più potuto influire «sul danno da invalidità temporanea» per il periodo 1996-1998, senza tuttavia procedere ad alcuna concreta valutazione di tale pregiudizio.

4. Il rapporto tra giudicato penale e giudizio civile

Un profilo di particolare interesse riguarda il rapporto tra gli accertamenti compiuti in sede penale e quelli del giudizio civile. L'ordinanza denuncia infatti come la Corte d'appello avesse «ingiustificatamente minimizzato» le difformità tra le conclusioni dei periti penali e quelle della CTU civile.

Sul punto, giova rammentare che ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

L'efficacia vincolante copre il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica — condotta, evento e nesso di causalità materiale — nonché le circostanze di tempo, luogo e modalità di svolgimento, con conseguente preclusione per il giudice civile di procedere a una diversa ricostruzione storico-dinamica dell'episodio .

Resta invece rimessa all'autonoma valutazione del giudice civile la quantificazione del danno e l'accertamento del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., potendo il giudice utilizzare le prove raccolte nel processo penale con pienezza di cognizione e autonomo vaglio critico.

Il vizio censurato dalla Cassazione nell'ordinanza in commento non è tanto la violazione del vincolo del giudicato penale — che non si estende alle valutazioni medico-legali — quanto piuttosto il deficit motivazionale nel confronto analitico tra le risultanze istruttorie delle due sedi. La Corte d'appello aveva ritenuto che le difformità si spiegassero «peraltro ampiamente, sotto un profilo tecnico, in considerazione degli ulteriori e nuovi elementi di giudizio avuti a disposizione dalla consulente», ma — rileva la Cassazione — «manca ogni elemento comparativo con quanto riscontrato dai consulenti del PM» in merito alle condizioni della paziente durante il trattamento e all'epoca in cui si rivolse ad altro sanitario.

5. Gli ulteriori profili di deficit motivazionale

L'ordinanza segnala inoltre ulteriori carenze motivazionali che assumono rilievo autonomo:

Danno psichico. La Corte d'appello aveva escluso il danno psichico senza esplicitare le ragioni per cui tale pregiudizio non sarebbe configurabile. Si tratta di un vizio che integra gli estremi della motivazione apparente, in quanto non consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.

Danno morale e tabelle di Milano. La Corte aveva affermato di aver proceduto a una personalizzazione del danno morale «secondo le tabelle di Milano», ma — osserva la Cassazione — «non si può non rammentare che tali tabelle non sono normative, e dunque la quantificazione non ne è vincolata». Manca una motivazione che dia atto della valutazione in concreto effettuata.

Comparazione con gli accertamenti penali. Come già evidenziato, la Corte d'appello aveva ritenuto che le cure riabilitative successive (del Prof. richiamato nella sentenza) si fossero rivelate fallaci a distanza di cinque anni come circostanza idonea a spiegare la difformità tra CTU civile e perizie penali, ma senza svolgere alcun raffronto analitico con quanto accertato dai consulenti del PM.

6. Considerazioni conclusive

L'ordinanza n. 15608 del 2026 si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato e ne ribadisce i capisaldi con una pronuncia che, per la pluralità dei profili censurati, assume carattere esemplare.

Tre i punti fermi che il commentatore può trarre:

La carenza documentale grava sul sanitario, mai sul paziente. È un'applicazione del principio di vicinanza della prova che opera tanto sull'accertamento della colpa quanto sul nesso eziologico. Il giudice di merito che valorizzi l'assenza di documentazione clinica a sfavore del danneggiato compie un errore di diritto censurabile in sede di legittimità.

Il confronto tra CTU civile e accertamenti penali deve essere analitico. Non è sufficiente invocare genericamente la presenza di «nuovi elementi» per superare le difformità: occorre un esame comparativo puntuale che dia conto delle ragioni del divergente apprezzamento.

La decisione, peraltro, giunge in un momento in cui la giurisprudenza di legittimità sta progressivamente affinando il sindacato sulla motivazione delle sentenze di merito in tema di responsabilità sanitaria, anche in relazione all'utilizzo dello strumento presuntivo e al governo delle risultanze della CTU. L'ordinanza in commento conferma che il principio di vicinanza della prova non è una clausola di stile, ma un presidio operativo a tutela del paziente danneggiato, la cui violazione è sindacabile in sede di legittimità tanto sotto il profilo della violazione di legge quanto sotto quello del vizio motivazionale.

Avv. Andrea Galiffa