1. Premessa: la vicenda processuale e le questioni affrontate
La controversia trae origine da un giudizio promosso da una società – titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso non domestico stipulato in modalità digitale – dinanzi al Tribunale di Viterbo (luogo di ubicazione della struttura rifornita), per sentir accertare l'inadempimento della fornitrice in relazione a una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con consequenziale condanna alla restituzione di € 23.227,79.
Costituitasi, la convenuta eccepiva l'incompetenza territoriale: in via principale, invocando il foro convenzionale esclusivo di Roma previsto dall'art. 16 delle condizioni generali di contratto; in via subordinata, richiamando i fori generali e alternativi ex artt. 19 e 20 c.p.c.
Il Tribunale di Viterbo rigettava l'eccezione principale per difetto di specifica approvazione della clausola derogatoria (in tesi, surrogata da doppia «flaggatura» nel form web), ma accoglieva quella subordinata, dichiarando la competenza del Tribunale di Roma.
L'ordinanza in commento – nell'accogliere il regolamento necessario proposto dall'attrice e dichiarare la competenza del Tribunale di Viterbo – affronta e risolve tre questioni di notevole interesse, due di ordine processuale e una di diritto sostanziale.
Quest'ultima, in particolare è quella che più interessa nel presente commento.
2. Clausole vessatorie nei contratti telematici B2B: il secondo principio di diritto
Venendo al merito dell'eccezione principale disattesa, la Corte esamina la questione – di rilevante impatto pratico – della validità della clausola di foro convenzionale esclusivo inserita in un contratto concluso per via telematica tra professionisti.
La resistente sosteneva che la clausola fosse stata validamente approvata mediante doppia «flaggatura» nel form web di adesione all'offerta commerciale, seguita dall'invio del contratto in formato cartaceo senza contestazioni né recesso da parte del cliente.
La Corte respinge la tesi, svolgendo un ragionamento articolato in tre passaggi:
a) L'applicabilità dell'art. 1341, comma 2, c.c. ai contratti telematici. Premesso che nella specie non viene in rilievo la disciplina consumeristica (trattandosi pacificamente di contratto B2B), il punto di partenza è l'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 70/2003, a mente del quale «le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica». Ne discende che la clausola sul foro convenzionale – pacificamente vessatoria – richiede la specifica approvazione per iscritto secondo i canoni ordinari dell'art. 1341 c.c.
b) La sufficienza della firma elettronica «leggera». Per i contratti non soggetti a forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. – quale è il contratto di fornitura di energia elettrica – la specifica approvazione può avvenire mediante firma elettronica c.d. leggera, ai sensi dell'art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS), definita come «dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare». La Corte richiama espressamente il precedente di Cass. n. 9413/2021, che aveva già tracciato la distinzione tra firma elettronica «leggera» e firma digitale «avanzata» o «pesante».
c) L'inidoneità della mera «flaggatura». Il punto qualificante è che – anche nel contesto digitale – la manifestazione del consenso deve essere consapevole e l'approvazione deve essere specifica, similmente a quanto la giurisprudenza ha elaborato per le modalità tradizionali di sottoscrizione. Come chiarito da recenti opinamenti resi dalla giurisprudenza apicale, la ratio dell'art. 1341, comma 2, c.c. è quella di richiamare l'attenzione dell'aderente sul significato delle clausole a lui sfavorevoli, non già di rimettergli l'onere di escluderle. Il meccanismo della mera spunta – che rovescia l'onere di attenzione sul contraente aderente – non soddisfa questa esigenza: occorre che il predisponente appronti un apposito form con un percorso dedicato che consenta l'approvazione specifica mediante firma elettronica (tipicamente, OTP – One Time Password).
Da qui il principio di diritto secondo cui: «In tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell'informazione, poiché l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall'acquirente, ai sensi dell'art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale – che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all'art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) –, non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” (o “flaggatura”) della casella corrispondente alla clausola stessa».
3. Rilievi conclusivi
L'ordinanza in commento è pertanto chiara nell'asseverare che il principio di diritto in materia di contratti telematici B2B offre agli operatori una regola operativa chiara: la mera digitalizzazione del processo di adesione non esonera il professionista predisponente dall'obbligo di ottenere una specifica e consapevole approvazione delle clausole vessatorie, secondo modalità tecniche (firma elettronica, anche leggera, veicolata da OTP o strumenti analoghi) che garantiscano l'effettiva riconducibilità della manifestazione di volontà al firmatario. La semplice «spunta» di una casella – prassi assai diffusa nel commercio elettronico – viene così definitamente espunta dal novero degli strumenti idonei a soddisfare il requisito formale di cui all'art. 1341, comma 2, c.c.
L'impatto pratico è significativo per tutti gli operatori che concludono contratti B2B mediante piattaforme digitali (fornitura di energia, servizi cloud, abbonamenti software, contratti bancari e assicurativi online), i quali saranno chiamati a rivedere i propri form di adesione, introducendo meccanismi di firma elettronica che superino la mera logica del click-through.
Avv. Andrea Galiffa
