La Denuncia e la querela sono due strumenti diversi con cui si porta un reato a conoscenza dell'Autorità penale.
La denuncia, infatti, è una comunicazione di un fatto che si ritiene essere reato, fatta alla polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza) o al pubblico ministero; può farla chiunque ne abbia notizia, anche chi non è vittima diretta, e, per i pubblici ufficiali, è addirittura un obbligo. La denuncia, in sostanza, serve a informare l’Autorità dell’esistenza di un reato perseguibile d’ufficio. L’obiettivo è assicurare che l’autorità giudiziaria venga tempestivamente a conoscenza dell’illecito e possa avviare le indagini.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta. In alcuni casi vi è l’obbligo di presentare denuncia al verificarsi di: a) ex art 679 cp. per omessa denuncia di materie esplodenti; b) ex art 709 cp per omessa denuncia di cose provenienti da reato; c) ex art 364 c.p. per omessa denuncia da parte del cittadino che abbia conoscenza di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo; d) omessa denuncia di rinvenimento di armi o di parti di esse o di esplosivi; e) omessa denuncia di smarrimento o di furto di armi o di parte di esse o di esplosivi; e) omessa o tardiva denuncia in ordine a fatti o circostanze relative a sequestro di persona a scopo di estorsione.
La querela, invece, è l’atto con cui la persona offesa chiede espressamente che si proceda penalmente per determinati reati che la legge non persegue “d’ufficio”, ma solo se la vittima lo vuole: in questi casi la volontà della persona offesa è una vera e propria “condizione di procedibilità”. La querela può essere fatta personalmente dalla persona offesa o da un suo procuratore speciale. La denuncia, di regola, non è revocabile e, se il reato è procedibile d’ufficio, una volta ricevuta obbliga il pubblico ministero a iscrivere la notizia di reato e a svolgere le indagini; la querela, invece, per i reati che la richiedono può essere rimessa con il consenso dell’indagato o imputato (a seconda della fase), e in tal caso il reato si estingue e il procedimento si chiude. Il termine per proporre la querela è di 3 mesi dalla conoscenza del fatto (salvo eccezioni come 6 mesi per stalking o 12 per violenza sessuale). Le conseguenze della proposizione querela sono la comunicazione di una notizia di reato alla Procura della Repubblica e saranno attivate delle indagini nel caso in cui si ravvisino fattispecie costituenti reato nella narrazione del querelante. Laddove viceversa la procura non ritenga di doversi procedere contro il querelato né contro alcuno, formulerà una richiesta di archiviazione. Diversamente, quando il Pubblico Ministero ritiene che i fatti dedotti nella querela costituiscano reato potrà, ad esempio, formulare una richiesta di rinvio a giudizio o chiedere l’emissione di un decreto penale di condanna.
Al querelante è riconosciuta la possibilità di rimettere la querela in ogni tempo e in ogni stato del processo: la remissione di querela fa venire meno la condizione di procedibilità a carico dell’indagato o imputato.
Il querelante ha anche diritto a chiedere, per il tramite della costituzione di parte civile, il risarcimento del danno.
L'esposto penale è un atto con cui un soggetto porta a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria fatti che potrebbero costituire reato, senza manifestare necessariamente la volontà che si proceda penalmente nei confronti di chi li ha commessi. L'esposto si distingue dalla denuncia e dalla querela, istituti disciplinati dal Codice di procedura penale agli articoli 333 e seguenti:
Denuncia (art. 333 c.p.p.): è l'atto con cui "ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia", presentandola oralmente o per iscritto al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Costituisce mera informazione dell'autorità su fatti penalmente rilevanti.
Querela (art. 336 c.p.p.): è "la dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato". È condizione di procedibilità per i reati perseguibili a querela.
L'esposto rappresenta una forma ancora più neutra rispetto alla denuncia: non esprime volontà punitiva, ma si limita a segnalare circostanze che potrebbero meritare l'attenzione dell'autorità. Come confermato dalla giurisprudenza, "la volontà punitiva non è desumibile dalla mera presentazione di un esposto che manifesta l'intento di segnalare all'autorità giudiziaria fatti di possibile rilevanza penale".
Un esposto non costituisce quindi querela, e se il reato segnalato è perseguibile solo a querela, l'assenza di inequivoca manifestazione di volontà punitiva comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
Avv. Massimo Ambrosi
