La Cassazione con la sentenza in commento ha stabilito che, in tema di processo civile, l’art. 48 del Codice Deontologico Forense, che vieta all’avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l’ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, che, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice.
La tesi sostenuta dalla ricorrente era nel senso che il giudice non potesse valutare a fini probatori la comunicazione intervenuta tra i difensori, in quanto la prova sarebbe illecita, essendo la relativa produzione in giudizio vietata al difensore dal Codice Deontologico Forense.
La tesi non è stata accolta dalla Suprema Corte, atteso che, a parere dei giudici di Cassazione, il documento in questione, per ovvie ragioni, non è affatto illecito, essendo stato formato nell’esercizio legittimo dell’attività difensionale, risultando nella legittima disponibilità del professionista a cui la comunicazione era diretta.
Ergo, le argomentazioni circa la presunta violazione del principio di inviolabilità della corrispondenza non hanno ragion d' essere; essa comunque, a parere della Corte, non concernerebbe il documento in sé, ma la sua estensibilità e la sua conseguente utilizzabilità nel processo.
Invero secondo i giudici di legittimità, l'art.48 del codice deontologico, per la sua stessa fonte, ha esclusiva rilevanza sul piano deontologico e disciplinare e non è certo diretto a regolamentare se un determinato documento possa o meno essere prodotto in giudizio.
La stessa formulazione del divieto, anzi, sembra presupporre, sul piano logico, che la produzione sia possibile.
Se è vero che le disposizioni del codice deontologico forense hanno natura di norme giuridiche, ciò tuttavia rileva unicamente sotto il profilo della loro vincolatività e della conseguente responsabilità disciplinare del professionista in caso di violazione.
L'ammissibilità della produzione in giudizio del documento e la sua conseguente utilizzabilità come mezzo di prova da parte del giudice, vanno invece valutate esclusivamente sulla base delle norme di legge di carattere processuale.
Avv. Andrea Galiffa
