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Avvocati e corrispondenza riservata prodotta in giudizio – Commento a sentenza n. 21205/2025

La Cassazione con la sentenza in commento ha stabilito che, in tema di processo civile, l’art. 48 del Codice Deontologico Forense, che vieta all’avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l’ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, che, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice.

La tesi sostenuta dalla ricorrente era nel senso che il giudice non potesse valutare a fini probatori la comunicazione intervenuta tra i difensori, in quanto la prova sarebbe illecita, essendo la relativa produzione in giudizio vietata al difensore dal Codice Deontologico Forense.

La tesi non è stata accolta dalla Suprema Corte, atteso che, a parere dei giudici di Cassazione, il documento in questione, per ovvie ragioni, non è affatto illecito, essendo stato formato nell’esercizio legittimo dell’attività difensionale, risultando nella legittima disponibilità del professionista a cui la comunicazione era diretta.

Ergo, le argomentazioni circa la presunta violazione del principio di inviolabilità della corrispondenza non hanno ragion d' essere; essa comunque, a parere della Corte, non concernerebbe il documento in sé, ma la sua estensibilità e la sua conseguente utilizzabilità nel processo.

Invero secondo i giudici di legittimità, l'art.48 del codice deontologico, per la sua stessa fonte, ha esclusiva rilevanza sul piano deontologico e disciplinare e non è certo diretto a regolamentare se un determinato documento possa o meno essere prodotto in giudizio.

La stessa formulazione del divieto, anzi, sembra presupporre, sul piano logico, che la produzione sia possibile.

Se è vero che le disposizioni del codice deontologico forense hanno natura di norme giuridiche, ciò tuttavia rileva unicamente sotto il profilo della loro vincolatività e della conseguente responsabilità disciplinare del professionista in caso di violazione.

L'ammissibilità della produzione in giudizio del documento e la sua conseguente utilizzabilità come mezzo di prova da parte del giudice, vanno invece valutate esclusivamente sulla base delle norme di legge di carattere processuale.

Avv. Andrea Galiffa