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MEDIAZIONE – OBBLIGATORIA LA PRESENZA DELLA PARTE – COMMENTO ALL’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 9608/2026 DEL 15.04.2026

Con l’ordinanza 9608 del 2026, la Cassazione interviene in modo definitivo su un tema che, finora, aveva dato adito a dubbi e ad una serie di pronunciamenti contrastanti da parte dei giudici di merito.

Con la statuizione in commento la giurisprudenza apicale ha espresso il principio in forza del quale l’avvocato non può rappresentare e assistere la parte contemporaneamente. 

Un passaggio che avrà conseguenze di non poco rilievo nello svolgimento nella prassi del primo incontro e sulla valutazione della procedibilità .

La Corte fonda il proprio opinamento su tre considerazioni:

1. La mediazione ha la funzione di tentare di riattivare il dialogo tra le parti e verificare se esistono spazi per una soluzione condivisa del conflitto. Questa finalità, secondo la Suprema Corte, presuppone ineluttabilmente un’interazione immediata, reale ed effettiva davanti al mediatore; obiettivo che non può essere perseguito con la sola presenza dei difensori, la partecipazione dei quali, per quanto qualificata — non può sostituire la relazione diretta tra i protagonisti della controversia, non essendo gli avvocati, portatori dell’interesse sostanziale e non potendo conseguentemente esprimere la stessa capacità decisionale.

2. La Corte osserva inoltre che non avrebbe alcuna utilità imporre un incontro informativo tra difensori e mediatore: gli avvocati conoscono già natura, funzione e finalità della mediazione. Se il primo incontro servisse solo a ripetere nozioni che i difensori già devono conoscere, l’istituto perderebbe la sua funzione sostanziale e si ridurrebbe a un adempimento meramente formale.

3. Infine, la Cassazione coordina l’art. 5, comma 1‑bis, e l’art. 8 del d.lgs. 28/2010: le parti devono esperire la mediazione “con l’assistenza degli avvocati”. Questa formula presuppone due soggetti distinti e, segnatamente, la parte, che partecipa e decide e il difensore, che assiste.

Da ciò secondo gli Ermellini, discende un principio inequivocabile: la comparizione del solo avvocato, anche se munito di procura, non soddisfa la condizione di procedibilità, perché il difensore non può cumulare in sé i ruoli di rappresentante sostanziale e di assistente tecnico.

Avv. Andrea Galiffa