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Ordinanza n.7917 del 31.03.2026 – ATPO e liquidazione delle spese legali nel caso di ricorso per handicap grave 

La Corte di cassazione con l'ordinanza in commento ha stabilito che, nelle controversie disciplinate dall'articolo 445-bis c.p.c., aventi ad oggetto il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, la causa debba essere qualificata come di valore indeterminabile.

Conseguentemente, per la liquidazione delle spese di lite si applica lo scaglione tariffario compreso tra € 26.001 e € 52.000, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati dal d.m. n. 147/2022 e ridotti del 50% ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.

L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO) in materia di invalidità civile rappresenta come noto, un procedimento speciale finalizzato a verificare preventivamente i requisiti sanitari per l'accesso a prestazioni assistenziali.

Poiché il giudizio riguarda il riconoscimento di uno status personale (invalidità o handicap), la giurisprudenza lo qualifica costantemente come causa di valore indeterminabile, con effetti diretti sulla determinazione delle spese processuali.

La vicenda sottoposta al giudizio della Suprema Corte, trae origine dal ricorso presentato da Tizia che aveva attivato il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex articolo 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall’ articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

All’esito della consulenza tecnica, il Tribunale, investito della domanda presentata dalla ricorrente, omologava l’accertamento sanitario positivo, riconoscendo i presupposti per entrambe le prestazioni e liquidando in favore della ricorrente, le spese di lite.

Ritenendo tale liquidazione inferiore ai minimi tariffari, Tizia ricorreva in Cassazione adducendo che la causa doveva essere qualificata come di valore indeterminabile e quindi ricondotta allo scaglione € 26.001–52.000, con conseguente applicazione dei parametri minimi aggiornati dal decreto ministeriale n. 147/2022.

La Corte di Cassazione nell'esaminare il ricorso, dopo aver richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui le controversie che includono l’accertamento della condizione di handicap ex articolo 3, comma 3, L. 104/1992 devono essere qualificate come cause di valore indeterminabile, ribadisce che esse rientrano nello scaglione tariffario € 26.001–52.000, con applicazione dei parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 aggiornati dal decreto ministeriale n. 147/2022.

Da tale premessa discende, secondo i giudici di legittimità, che la liquidazione operata dal Tribunale territorialmente competente risulta inferiore ai minimi, poiché i valori medi aggiornati al decreto ministeriale n. 147/2022 decurtati del 50% portano la liquidazione ad una somma diversa.

La Corte rileva dunque l’erroneità della liquidazione effettuata nel decreto di ATPO impugnato e accoglie il ricorso, cassando il provvedimento limitatamente al capo relativo alle spese e disponendo il rinvio al Tribunale in diversa composizione affinché proceda a una nuova liquidazione conforme ai parametri normativi.

In definitiva i principi enucleabili dalla statuizione in commento possono così riassumersi:

- le controversie relative all'accertamento dell'handicap costituiscono cause di valore indeterminabile;

- si applica lo scaglione che va da euro 26.000 ad euro 52.000;

- la liquidazione deve rispettare i minimi derivanti dai parametri medi aggiornati, tenuto conto della riduzione del 50%.

Avv. Andrea Galiffa