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La distinzione tra danno catastrofale e danno biologico terminale – Commento a Cassazione sentenza n. 16890 del 29/05/2026.

La statuizione in commento offre un chiarimento importante sul rapporto tra il danno morale catastrofale e il danno biologico terminale; segnatamente la Suprema Corte ha confermato che il danno morale catastrofale, legato alla sofferenza per la percezione dell'imminente fine, va risarcito indipendentemente dalla durata dell'agonia, mentre il danno biologico terminale richiede una sopravvivenza apprezzabile ma prescinde dalla coscienza della vittima.

Il caso trae origine dalla morte di un minore di quattordici anni, conseguente alla caduta dalla tromba delle scale, priva di ringhiere e parapetti, di un edificio abbandonato di proprietà del comune Alfa. Nello specifico il danneggiato riportava lesioni che ne causavano il decesso alcune ore dopo.

I familiari della vittima, costituitisi parte civile nel processo penale, ottenevano la condanna generica al risarcimento dei responsabili individuati nel funzionario comunale che aveva progettato e diretto le opere di messa in sicurezza dell'immobile e nel legale rappresentante della società Beta, appaltatrice dei relativi lavori, oltre alla condanna del Comune stesso, con riconoscimento di una provvisionale. La Corte d'appello penale confermava le statuizioni civili, dichiarando peraltro la prescrizione del reato.

Nel successivo giudizio civile instaurato per la liquidazione dei danni, il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria nei confronti del Comune e del funzionario comunale escludendo la responsabilità di Beta (ritenendo i lavori di messa in sicurezza già ultimati al momento del sinistro) riconoscendo altresì un concorso di colpa della vittima, quantificato nel 25%, per essersi introdotta clandestinamente nell'edificio.

La Corte d'appello, in parziale riforma, aumentava la percentuale di corresponsabilità della vittima al 40%.

Il funzionario comunale, ricorrente principale, proponeva tre motivi.

Resistevano con controricorso i familiari della vittima, proponendo a loro volta ricorso incidentale fondato su diversi motivi, tra cui quello relativo all'erronea esclusione del danno catastrofale che è proproi il motivo che assume rilievo nel presente commento.

Segnatamente. Il cuore della pronuncia riguarda il motivo con cui i familiari lamentavano l'erronea esclusione del danno morale catastrofale. La Corte territoriale aveva escluso tale voce di danno richiamando un precedente in materia di danno biologico terminale, secondo cui la sopravvivenza della vittima dovrebbe protrarsi per almeno ventiquattro ore, restando irrilevante lo stato di coscienza nel medesimo intervallo; nel caso di specie il minore era sopravvissuto solo circa tre ore.

La Cassazione ritiene il motivo fondato, chiarendo che si tratta di due pregiudizi distinti, con presupposti autonomi:

a) il danno morale catastrofale, ossia la sofferenza provata dalla vittima per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, che va risarcito in base all'intensità della sofferenza stessa, a prescindere dalla durata, anche breve, dell'intervallo tra le lesioni e il decesso;

b) il danno biologico terminale, ossia il pregiudizio alla salute massimo nella sua entità durante il tempo di permanenza in vita, che prescinde dalla cosciente percezione della propria condizione ma è risarcibile solo se tra le lesioni e la morte intercorre un apprezzabile lasso di tempo

Nella specie, dunque, la breve sopravvivenza di circa tre ore se astrattamente idonea ad escludere il danno biologico terminale, non giustificava, di per sé, l'esclusione del danno catastrofale, rispetto al quale la Corte territoriale non aveva compiuto alcun accertamento sullo stato di coscienza della vittima, nonostante che, dagli atti, risultasse che il minore, dopo l'incidente, avesse invocato aiuto, lamentato dolori e mostrato piena consapevolezza dell'accaduto.

La Cassazione, pertanto, con la sentenza in commento, afferma il seguente principio: in caso di accertata coscienza della vittima di un fatto illecito, il danno morale catastrofale, consistente nella sofferenza determinata dalla percezione della gravità della propria condizione fino all'imminenza della morte, va risarcito indipendentemente dalla durata, più o meno lunga, dell'agonia, rilevando l'intensità della percezione solo ai fini della quantificazione del risarcimento. Da tale danno si distingue il danno biologico terminale, risarcibile solo in presenza di una sopravvivenza per un tempo apprezzabile, e che invece prescinde dalla cosciente percezione della propria condizione da parte della vittima.

Avv. Andrea Galiffa