Spese per il consulente tecnico di parte: le Sezioni Unite chiariscono il regime processuale e il confine con il danno emergente stragiudiziale – Commento a Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 18 agosto 2026, n.24699
1. La questione controversa e il contrasto risolto
L’ordinanza delle Sezioni Unite interviene su una questione apparentemente circoscritta, ma dotata di rilevanti implicazioni sistematiche: la rimborsabilità, a carico della parte soccombente, delle spese sostenute o comunque maturate per il consulente tecnico di parte.
Il problema nasce dall’incrocio tra la disciplina delle spese processuali e quella dell’onere della prova dell’esborso, in un settore nel quale la consulenza tecnica non costituisce un elemento accessorio della difesa, bensì uno strumento spesso decisivo per comprendere e contestare il contenuto tecnico della pretesa avversaria.
Prima della rimessione alle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità risultava divisa. Un primo orientamento, espresso da Cass. civ., n. 21402/2022, nonché da Cass. civ., n. 2605/2006 e n. 6283/1985, negava che il soccombente potesse essere condannato alla rifusione delle spese per il c.t.p. in mancanza della prova dell’esborso effettivamente sopportato dalla parte vittoriosa.
Secondo tale indirizzo, la mera assunzione dell’obbligazione nei confronti del professionista non sarebbe stata sufficiente a dimostrare il pagamento, sicché la liquidazione avrebbe richiesto la documentazione dell’avvenuta corresponsione del compenso.
Di segno opposto era il secondo orientamento, fatto proprio da Cass. civ., n. 4600/2026, e già sostenuto da Cass. civ., n. 4357/2003, n. 3897/1985 e n. 4475/1977.
Per questa diversa ricostruzione, era sufficiente provare che la parte avesse conferito l’incarico e assunto la relativa obbligazione, senza che fosse necessario dimostrare l’avvenuto pagamento prima della decisione.
Le Sezioni Unite, con Cass. civ., Sez. Un., ord. 18 agosto 2026, n. 24699, hanno aderito a tale secondo indirizzo, reputando il primo fondato su argomenti non persuasivi e, in più punti, inconciliabili con i principi generali in materia di spese processuali.
2. Il principio affermato: presunzione di onerosità e liquidazione d’ufficio
Il nucleo della decisione consiste nella qualificazione delle spese per il c.t.p. come vere e proprie spese processuali ai sensi dell’art. 91, primo comma, c.p.c.
La Corte ribadisce che esse appartengono alla medesima categoria delle spese relative all’attività del difensore, secondo un principio risalente, già affermato, tra le altre, da Cass. civ., n. 625/1972, n. 1752/1972, n. 4707/1977 e n. 4123/1978.
La funzione della consulenza di parte, infatti, si colloca all’interno dell’attività difensiva e contribuisce alla formazione dialettica del materiale tecnico sottoposto al giudice.
Da questa premessa discende la presunzione di onerosità dell’incarico.
Il conferimento dell’attività al consulente tecnico di parte lascia presumere, ai sensi dell’art. 1709 c.c., l’assunzione dell’obbligazione di remunerarlo.
Il mandato si presume oneroso e, nel contratto di prestazione d’opera professionale, la determinazione del compenso non integra un elemento essenziale del rapporto: qualora le parti non lo abbiano previamente fissato, esso può essere determinato secondo i criteri applicabili e, ove occorra, dal giudice ai sensi dell’art. 2233 c.c.
Ne deriva che l’obbligazione può dirsi provata anche quando il relativo importo non sia stato ancora pagato o definitivamente quantificato.
La conseguenza processuale è netta: le spese di consulenza devono essere liquidate d’ufficio, anche in assenza di una specifica domanda della parte o di una nota spese, e a prescindere dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.
La documentazione del costo conserva tuttavia una rilevanza concreta.
Se la parte vittoriosa dimostra l’importo pattuito o corrisposto, il giudice potrà procedere alla rifusione di quella somma, fatta salva la valutazione di superfluità o eccessività prevista dall’art. 92, primo comma, c.p.c.
In mancanza di documentazione, il giudice non è per questo esonerato dal decidere: dovrà liquidare d’ufficio il compenso secondo le tariffe professionali vigenti o, in via analogica, facendo riferimento al D.M. 30 maggio 2002 sui compensi dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio.
La presunzione non è, peraltro, assoluta. La controparte può superarla dimostrando che la prestazione è stata resa gratuitamente oppure che il debito verso il consulente è stato altrimenti estinto.
3. Il discrimine con le spese stragiudiziali: danno emergente e regime probatorio
La portata della pronuncia si comprende pienamente attraverso la distinzione tra l’attività del c.t.p. svolta nel processo e la perizia richiesta nella fase stragiudiziale. Le spese sostenute per ottenere una valutazione tecnica prima o indipendentemente dall’instaurazione del giudizio non sono spese processuali.
Esse costituiscono, se causalmente riconducibili all’illecito o all’inadempimento dedotto, una voce di danno emergente.
Ne consegue che non possono essere liquidate d’ufficio: occorrono una domanda di parte e la prova del danno, secondo le regole proprie della responsabilità risarcitoria.
La differenza opera anzitutto sul piano dell’iniziativa processuale.
Se la spesa stragiudiziale è allegata come già sostenuta, ma il danneggiato non ne dimostra l’entità, nessun risarcimento può essere accordato.
Il giudice non può colmare d’ufficio l’assenza della prova del quantum, perché in questa ipotesi non sta liquidando una spesa processuale necessaria al funzionamento del giudizio, ma sta accertando una perdita patrimoniale dedotta come conseguenza dell’illecito. La domanda risarcitoria deve dunque individuare la voce di danno e fornire gli elementi utili alla sua quantificazione.
Le Sezioni Unite escludono, tuttavia, che il danneggiato debba necessariamente provare un pagamento già eseguito.
Il danno civile può consistere tanto in una perdita pecuniaria già realizzata quanto nell’insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato.
È questa la prospettiva valorizzata da Cass. civ., n. 23952/2022 e n. 14982/2022: la nascita di un’obbligazione rappresenta una diminuzione patrimoniale attuale, anche se il pagamento è differito, poiché risponde a una regola di normalità che i debiti vengano adempiuti.
Il rilievo dell’obbligazione non deriva, quindi, da una presunzione di pagamento, ma dalla sua idoneità a rappresentare una posta passiva effettivamente entrata nel patrimonio del soggetto.
È pertanto sufficiente che il danneggiato provi di avere contratto la relativa obbligazione, oppure dimostri la necessità o l’utilità della spesa che dovrà sostenere in futuro, purché ne siano accertati il fondamento causale e l’ammontare, anche mediante i criteri di liquidazione consentiti dall’ordinamento.
Il risarcimento delle spese stragiudiziali non ha dunque per presupposto la dimostrazione che la spesa sia stata già sostenuta.
La distinzione rispetto al c.t.p. resta però ferma: nel primo caso la prova dell’obbligazione sostituisce quella del pagamento all’interno di una domanda risarcitoria; nel secondo, la spesa processuale è liquidabile d’ufficio proprio perché rientra nel meccanismo dell’art. 91 c.p.c.
4. Rilievo sistematico e coerenza con il quadro normativo
La soluzione adottata si mostra coerente con la struttura complessiva del processo civile.
La simmetria tra il regime del compenso del difensore e quello del c.t.p. rafforza la tutela del contraddittorio tecnico e riconosce alla consulenza di parte il suo rilievo costituzionale quale strumento essenziale per la realizzazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.
La parte non può essere esposta al rischio di perdere, per ragioni meramente temporali o documentali, il contributo professionale necessario a contestare una consulenza d’ufficio o a rendere intelligibili questioni specialistiche; diversamente, il contraddittorio tecnico si trasformerebbe in una garanzia solo teorica.
La pronuncia si colloca, inoltre, in continuità con l'orientamento già reiteratamente espresso dalla Suprema Corte, che aveva già operato una netta distinzione tra spese processuali tecniche e spese di assistenza stragiudiziale.
5. Osservazioni conclusive
Il valore nomofilattico di Cass. civ., Sez. Un., ord. 18 agosto 2026, n. 24699 risiede anzitutto nella composizione definitiva del contrasto.
Il criterio presuntivo fondato sull’art. 1709 c.c. offre una regola chiara: il conferimento dell’incarico al c.t.p. fa presumere l’obbligo di remunerazione e consente la liquidazione d’ufficio, senza subordinare la tutela della parte vittoriosa alla prova di un pagamento già eseguito.
Al tempo stesso, la pronuncia mantiene nitida la separazione tra il regime processuale e quello risarcitorio stragiudiziale: nel primo opera la liquidazione d’ufficio; nel secondo sono necessarie la domanda di parte e la prova del danno, che può assumere anche la forma dell’obbligazione già contratta o della spesa futura necessaria e utile.
La distinzione evita due opposti rischi.
Da un lato, impedisce che il compenso del consulente resti arbitrariamente nella disponibilità del professionista o sia negato per il solo fatto che il rapporto non si sia ancora tradotto in un pagamento; dall’altro, evita che ogni costo tecnico estraneo al processo venga riconosciuto senza domanda e senza adeguata prova.
Ne risulta un equilibrio ragionevole tra effettività della difesa, corretto riparto delle spese e rigore dell’accertamento risarcitorio.
Avv. Andrea Galiffa
