Giurisdizione e accertamento dell’obbligo del terzo nell’espropriazione di crediti d’imposta – Commento a Cass. Civ., Sez. Unite, ordinanza 29/08/2026, n.24845
La controversia trae origine da un pignoramento presso terzi avente a oggetto un credito d’imposta vantato dalla società esecutata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione, quale terzo pignorato, aveva reso una dichiarazione negativa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., negando l’esistenza di un credito suscettibile di assegnazione. La dichiarazione era stata contestata e il Tribunale di Paola, nella fase allora regolata dal previgente art. 548 c.p.c., aveva accertato l’esistenza di un credito pari a euro 5.000, assegnando il termine per l’introduzione del giudizio di merito.
L’Agenzia delle Entrate aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la natura fiscale del credito imponesse la devoluzione della controversia al giudice tributario. Le Sezioni Unite sono state quindi chiamate a stabilire se dovesse prevalere la natura sostanziale del credito oppure la funzione processuale della contestazione, sorta all’interno dell’espropriazione presso terzi.
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso la causa alla Terza Sezione civile per l’esame degli ulteriori motivi. La soluzione muove dagli artt. 548 e 549 c.p.c., che affidano al giudice dell’esecuzione gli accertamenti necessari quando il creditore contesti la dichiarazione del terzo. Il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti e con il terzo e si conclude con un’ordinanza, impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
Secondo la Corte, l’oggetto immediato della cognizione non è la definitiva spettanza del credito d’imposta né la legittimità del potere impositivo, ma la verifica necessaria per stabilire se il credito possa essere utilmente assoggettato all’esecuzione in corso. La natura tributaria del credito, pertanto, non determina da sola lo spostamento della controversia davanti al giudice tributario.
La pronuncia si confronta con Cass. civ., Sez. Unite, 18 febbraio 2014, n. 3773, e con Cass. civ., Sez. Unite, ord. 5 maggio 2014, n. 9570. In quelle decisioni l’accertamento dell’obbligo del terzo era stato considerato portatore di una duplice dimensione: serviva sia a verificare l’esistenza del credito del debitore verso il terzo, sia a stabilire se quel credito fosse pignorabile. La presenza di un accertamento sostanziale, idoneo a incidere sul rapporto sottostante, aveva giustificato l’applicazione delle regole di giurisdizione proprie di tale rapporto, con conseguente attribuzione al giudice tributario delle controversie relative ai crediti d’imposta.
Le Sezioni Unite del 2026 non negano in assoluto quella ricostruzione, ma ne delimitano l’ambito alla disciplina previgente. Le modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012 e dai successivi interventi del 2014 e del 2015 hanno ricondotto l’accertamento nell’esecuzione, affidandolo al giudice dell’esecuzione e collegando espressamente gli effetti dell’ordinanza alla procedura in corso. Il precedente del 2014 resta quindi coerente con il modello allora vigente, ma non può essere trasferito senza adattamenti all’attuale art. 549 c.p.c.
Il punto centrale della decisione è la qualificazione dell’accertamento ex art. 549 c.p.c. come subprocedimento contenzioso endoesecutivo. Esso è contenzioso perché presuppone una contestazione e si svolge nel contraddittorio, ma resta funzionalmente subordinato all’espropriazione. Il giudice deve acquisire gli elementi indispensabili per stabilire se il credito possa essere trattato come bene pignorabile e se la procedura possa proseguire verso l’assegnazione.
L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Non forma, dunque, giudicato sull’an del credito, cioè sulla sua esistenza in termini generali, né sul quantum dovuto dal terzo al debitore. Il giudice ordinario decide soltanto quanto è necessario per stabilire se, nella specifica procedura, il terzo possa essere tenuto a pagare al creditore procedente anziché al debitore esecutato.
La soluzione non sottrae al giudice tributario le controversie che investono direttamente il rapporto fiscale. Il creditore procedente, contestando la dichiarazione negativa, chiede al giudice dell’esecuzione di individuare il bene-credito aggredibile e di consentire lo sviluppo della procedura. Il debitore esecutato che intenda contestare la spettanza del credito, la legittimità dell’atto dell’Amministrazione o l’esercizio del potere impositivo dovrà invece utilizzare gli strumenti della tutela tributaria, nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
La medesima dichiarazione dell’Agenzia può quindi assumere rilievo su piani diversi: nell’esecuzione è l’atto del terzo che il creditore contesta; sul piano tributario può rappresentare la posizione dell’Amministrazione nei confronti del contribuente. La distinzione dipende dalla domanda proposta, dalla funzione dell’accertamento richiesto e dagli effetti destinati a prodursi, non dalla sola natura fiscale del credito.
La soluzione appare coerente con il testo degli artt. 548 e 549 c.p.c. e con la struttura assunta dall’espropriazione presso terzi dopo le riforme. Se l’ordinanza è inserita nella procedura esecutiva, è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi e produce effetti circoscritti, non vi è ragione di attribuire al giudice tributario la cognizione dell’incidente endoesecutivo solo perché il credito presenta natura fiscale.
Restano, tuttavia, possibili difficoltà applicative. Per stabilire se il credito sia pignorabile, il giudice dell’esecuzione può dover esaminare documenti e atti dell’Amministrazione, con il rischio di una parziale sovrapposizione alla cognizione tributaria. Il criterio di equilibrio indicato dalla Corte consiste nel mantenere la verifica entro ciò che è indispensabile per la procedura, evitando che l’ordinanza venga utilizzata per definire in via generale il rapporto d’imposta.
Avv. Andrea Galiffa
