Avvocati, le modifiche al codice deontologico approvate dal CNF con delibera n.636 del 21.03.2025
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 202 del 1° settembre 2025 le modifiche al Titolo IV del Codice deontologico forense, approvate con delibera del CNF n. 636 del 21 marzo 2025.
Le novità sono entrate in vigore il 1 novembre ed apportano cambiamenti ad alcune regole esistenti e ne introducono di nuove.
Tra le novità in arrivo, la modifica del comma 3 dell’art. 48 in tema di corrispondenza tra colleghi.
La norma prevede il divieto dell’avvocato di consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza intercorsa con il collega.
D’ora in poi, la corrispondenza scambiata tra colleghi che contiene proposte di transazione e le relative risposte sarà equiparata in tutto e per tutto ai carteggi considerati “riservati“.
Questo significa che graverà in capo all'avvocato il divieto esplicito di consegnare tali documenti al proprio cliente. L’obiettivo è quello di tutelare la libertà e la serenità del negoziato tra professionisti.
Questo dovere di riservatezza non si esaurisce con la fine del mandato: se il cliente cambia legale, l’avvocato uscente dovrà consegnare la documentazione al collega subentrante, il quale sarà a sua volta vincolato dallo stesso obbligo.
La portata di questa riservatezza si estende anche in sede di testimonianza: il legale non potrà essere chiamato a deporre sul contenuto di queste comunicazioni.
Importanti modifiche vengono introdotte anche in relazione al dovere di verità.
Fino ad oggi, la responsabilità di un avvocato poteva essere messa in discussione per non aver menzionato precedenti provvedimenti giudiziari sullo stesso fatto.
La nuova mitiga questo rischio, limitando l’obbligo di “discovery” ai soli provvedimenti di cui il professionista ha effettiva conoscenza.
La modifica normativa mira a scongiurare il pericolo di addebiti deontologici basati su una sorta di responsabilità oggettiva, tutelando il legale da omissioni involontarie.
Modifiche hanno interessato anche la negoziazione assistita.
L’avvocato che assiste una parte in questa procedura deve mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni ricevute che non potranno in alcun modo essere utilizzate o riferite nel successivo eventuale giudizio che verta sullo stesso oggetto.
La violazione di questa norma comporta la comminazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione da due a sei mesi.
Novità anche in tema di arbitrato e mediazione.
Nell’arbitrato, le incompatibilità vengono rafforzate ed estese anche ai collaboratori professionali non occasionali.
La ratio è evidente; vero è infatti che il lodo arbitrale ha un valore equiparabile a quello di una sentenza emessa da un giudice e, pertanto, richiede massime garanzie di terzietà.
Nella mediazione, invece, l’incompatibilità opererà unicamente in presenza di una doppia condizione: i legali devono operare negli stessi locali e devono essere legati tra loro da una collaborazione professionale stabile.
Avv. Andrea Galiffa
