INVESTIMENTO DI UN PEDONE – PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUCENTE DEL MEZZO INVESTITORE - COMMENTO A CASS. CIVILE SEZIONE III, 4 MARZO 2025 (DEP. 23.07.2025) N.20792
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, mitigando precedenti orientamenti forse troppo "indulgenti" nei confronti della condotta posta in essere dal conducente, ha affermato un importante principio: in caso di investimento di un pedone, si presume che la colpa sia del conducente, a meno che non venga dimostrato il contrario.
In sostanza, a parere della giurisprudenza apicale, in presenza di un incidente tra un veicolo e un pedone, vi è una presunzione di colpa a carico del guidatore il quale riuscirà a scriminare la propria condotta solo provando che il comportamento del pedone sia stato così anomalo da rendere impossibile evitarlo.
La Suprema Corte, arriva ad affermare il detto principio, partendo dalla rigorosa applicazione dell'articolo 2054 c.c., ritenendo, in base alle statuizioni di cui alla norma citata che, in caso di sinistro con un pedone, il conducente del veicolo è considerato automaticamente responsabile, a meno che non riesca a fornire la prova:
- circa l'imprevedibilità e inevitabilità dell'occorso determinato dal comportamento del pedone : il che significa che il comportamento del pedone deve essere stato imprevedibile e anormale, tale da non permettere al conducente di avvistarlo per tempo o di reagire in modo adeguato;
- circa il rispetto delle norme del Codice della strada: il conducente deve, cioè dimostrare di aver rispettato tutte le norme del Codice della strada, agendo con prudenza e diligenza. In particolare, deve provare di avere regolato la velocità del veicolo in modo da potersi fermare in tempo davanti a ostacoli prevedibili.
Solo quando entrambe queste condizioni vengono soddisfatte, il conducente può essere esonerato completamente da responsabilità.
Il caso posto all'attenzione della Corte, riguardava un soggetto che stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, quando è stato investito. L'investimento cagionava la morte del pedone.
La sentenza in commento ha ribaltato le statuizioni assunte dai giudici del merito affermando che non erano stati rispettati i criteri necessari per escludere la responsabilità del conducente.
Ciò statuiva richiamando altresì i principi espressi dall’articolo 141, comma 2, del Codice della strada, a norma del quale ogni guidatore deve:
- mantenere il pieno controllo del veicolo in qualsiasi situazione;
- essere sempre in grado di arrestare il mezzo in sicurezza, entro i limiti del proprio campo visivo e davanti a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Ebbene traslando i suesposti principi al caso di specie, la Corte riteneva indimostrato:
1. che il conducente fosse effettivamente in grado di fermarsi per tempo;
2. che il medesimo avesse fatto tutto il possibile per evitare l’incidente;
Per tale motivo, la Suprema Corte ha attribuito la responsabilità all’automobilista, accogliendo il ricorso presentato dai familiari del pedone deceduto.
La Corte addiveniva alla propria statuizione affermando l'importante principio secondo il quale l’unico modo per liberarsi completamente da ogni responsabilità in caso di investimento di un pedone è quello di dimostrare che:
- il pedone sia comparso all’improvviso e in modo del tutto imprevedibile sulla traiettoria del veicolo;
- l’impatto sia stato inevitabile, anche se il conducente ha rispettato tutte le regole e agito con la massima attenzione.
In conclusione è evidente come la Corte di Cassaszione con la sentenza in commento abbia voluto affermare una sorta di tutela rafforzata in favore dei pedoni partendo dal presupposto che il conducente abbia una maggiore capacità di controllo del mezzo e del contesto stradale.
Per tale motivo non è possibile escludere facilmente la responsabilità dell’automobilista, nei casi di investimento essendo necessarie prove concrete e rigorose sul comportamento del pedone e sul rispetto delle regole da parte del guidatore.
In assenza di elementi certi che dimostrino l’imprevedibilità del comportamento del pedone e l’assoluta correttezza di guida, la colpa ricadrà, ineluttabilmente, sul conducente.
Avv. Andrea Galiffa
