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I LIMITI POSTI ALLA DISCREZIONALITA’ DEL GIUDICE NELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI – CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.19049/2025

Con la sentenza n. 19049/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che “ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate".

Nel pronunciarsi i giudici richiamano la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di compatibilità tra tariffe minime e diritto alla concorrenza e in base alla quale le norme nazionali che tutelano la qualità delle prestazioni e l’autonomia del professionista non violano i principi comunitari, a patto che siano proporzionate e giustificate da obiettivi legittimi..

La decisione in commento scaturisce da una sentenza del Tribunale di Cosenza, resa in materia previdenziale.

In particolare, all’esito del procedimento, il giudice di merito aveva condannato l'INPS alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.932,00, oltre accessori e spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.

Avverso tale sentenza, l’attrice proponeva ricorso per Cassazione, basato su un solo motivo e, segnatamente, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per avere il Tribunale liquidato le spese legali in violazione dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018 e successivamente aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, liquidando al di sotto dei parametri minimi, per la "particolare semplicità della controversia" ma, con ciò, ledendo la dignità professionale del difensore, il quale si era visto corrispondere un compenso, di fatto irrisorio, che sminuiva e sviliva ogni tipo di attività difensiva svolta.

La questione riguardava la possibilità, per il giudice, in caso di liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, di derogare - sia pure in maniera motivata - ai minimi dettati dai parametri di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 13, per effetto della novella del D.M. n. 55 del 2014, operata dal D.M. n. 37 del 2018, e confermata dalle previsioni di cui al D.M. n. 147 del 2022.

La S.C. ha ritenuto fondato il ricorso, sulla base di una serie articolata di argomentazioni che passa attraverso l'attenta esame della normativa di riferimento.

Da tale disamina del quadro normativo vigente emerge dunque, secondo la Corte, la “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art.35, e che si giustifica al fine di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione”.

Infine, la sentenza in commento provvede a sgombrare il campo da eventuali obiezioni, riguardanti la compatibilità della inderogabilità dei minimi tariffari con la legislazione europea.

A tal fine la Corte cita espressamente una serie di pronunce della Corte di Giustizia UE che esplicitamente hanno escluso la paventata incompatibilità.

Da tutto ciò consegue secondo la Suprema Corte, l'accoglimento del ricorso e l'enunciazione del seguente principio di diritto“ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate"

Avv. Andrea Galiffa