Preliminarmente si precisa che il contratto di assicurazione contro i danni è definito dall'art. 1882 c.c. come il contratto con cui l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno prodotto da un sinistro. L'art. 1905 c.c. precisa che l'assicuratore è tenuto a risarcire «nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto» il danno sofferto dall'assicurato.
La giurisprudenza ha enucleato tre figure distinte, che operano in modo diverso sul quantum dell'indennizzo.
A) Franchigia relativa
la franchigia relativa «opera nel senso che, al di sotto dell'importo previsto, nessun danno è indennizzabile; mentre, nel caso di superamento, il danno è totalmente indennizzabile». In termini esemplificativi: con franchigia relativa di € 500, un danno di € 400 non viene indennizzato; un danno di € 5.000 viene indennizzato per intero.
questa clausola «definisce l'oggetto del contratto e il rischio assicurato», determinando il contenuto e i limiti della garanzia: la soglia indicata segna il perimetro stesso della copertura, che opera solo per i danni che la superano.
Pertanto la franchigia relativa stabilisce una soglia minima di danno al di sotto della quale l'assicuratore non è tenuto a indennizzare alcunché. Se il danno supera la soglia, l'assicuratore risponde integralmente, senza decurtazioni.
B) Franchigia assoluta
La franchigia assoluta è una parte di danno che rimane in ogni caso a carico dell'assicurato. L'indennizzo dovuto dall'assicuratore è dato dal danno complessivo meno l'importo della franchigia (fatto salvo il massimale). Con franchigia assoluta di € 1.000,00, a fronte di un danno di € 10.000,00, l'assicuratore indennizza € 9.000,00.
La franchigia assoluta «costituisce una parte di danno che rimane in tutti i casi a carico dell'assicurato, con la conseguenza che indennizzabile è soltanto l'importo tra la franchigia ed il massimale».
C) Scoperto
Lo scoperto è una riduzione percentuale dell'indennizzo.
A differenza della franchigia, lo scoperto si esprime in percentuale e si applica sull'importo liquidato.
La franchigia, quando espressa in percentuale, è più propriamente uno scoperto, ed è «una riduzione percentuale della somma calcolata a titolo di indennizzo, avente come finalità quella di mediare il rischio assicurativo, limitando la responsabilità della compagnia assicurativa». Lo scoperto va calcolato «a valle», detraendo la percentuale contrattuale dalla somma risultante dalla liquidazione dell'indennizzo, non dall'invalidità accertata o da altri parametri.
La disciplina speciale nella RCA
Nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, l'art. 144, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005) stabilisce una regola fondamentale: «Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno».
Ciò vuol dire che, nei rapporti esterni con il terzo danneggiato, la compagnia assicuratrice non può opporre franchigie o scoperti: deve risarcire integralmente il danno fino al massimale. La norma, tuttavia, fa salvo il diritto di rivalsa verso l'assicurato «nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione». Nei rapporti interni, quindi, franchigie e scoperti conservano piena efficacia.
L'art. 133 Codice delle Assicurazioni Private prevede espressamente che i contratti RCA possano essere stipulati «in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste», riconoscendo così la legittimità di queste clausole anche nel comparto obbligatorio, pur con il limite dell'inopponibilità al terzo danneggiato.
La questione della vessatorietà
Il profilo più dibattuto in giurisprudenza attiene alla qualificazione delle clausole di franchigia e scoperto come vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria"con conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto.
- Franchigia relativa: non vessatoria (orientamento consolidato)
È pacifico che la franchigia relativa non costituisca clausola vessatoria. Delimitando l'oggetto stesso del contratto e il perimetro del rischio assicurato, essa attiene al contenuto della garanzia e non a una limitazione di responsabilità dell'assicuratore.
- Franchigia assoluta e scoperto: contrasto giurisprudenziale
Sulla franchigia assoluta e sullo scoperto percentuale sussiste un contrasto.
Orientamento favorevole alla vessatorietà. Un orientamento (merito) ritiene che la franchigia assoluta, non definendo l'oggetto della garanzia ma incidendo sull'indennizzo dovuto — che viene decurtato — limiti la responsabilità dell'assicuratore e debba quindi considerarsi vessatoria, con conseguente nullità in assenza di specifica approvazione scritta.
Orientamento contrario (prevalente). Un orientamento (legittimità e merito) ha affermato con nettezza che «le clausole che si limitano a prevedere uno scoperto in termini percentuali» non sono soggette all'obbligo di specifica approvazione preventiva per iscritto, perché «non introducono una limitazione della responsabilità dell'assicuratore ma concorrono alla precisazione dell'oggetto del contratto, specificando le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno».
La previsione di uno scoperto «non è imposta al contraente, il quale può sempre scegliere una polizza priva di tale previsione, pagando un premio maggiore». Lo scoperto è dunque un elemento che concorre a determinare l'equilibrio economico del contratto, non una limitazione abusiva della responsabilità.
In conclusione, pur sussistendo alcune oscillazioni giurisprudenziali l'orientamento prevalente e più recente della Cassazione esclude la natura vessatoria dello scoperto percentuale e, più in generale, delle clausole che concorrono a definire l'oggetto e l'equilibrio economico del contratto assicurativo. La distinzione fondamentale rimane quella tra clausole che delimitano il rischio garantito (non vessatorie) e clausole che limitano la responsabilità dell'assicuratore rispetto a un rischio già assunto (vessatorie se non specificamente approvate).
Avv. Massimo Ambrosi
