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Richiesta pagamento TARI all’amministratore di SRL

In data 05 giugno 2026, il Sig. Tizio riceveva l'intimazione di pagamento n. **** emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione – Ufficio di *****. Con la suddetta intimazione di pagamento veniva richiesta a Tizio il pagamento della complessiva somma di € ********* dovuti quale corrispettivo della Cartella n. **********, asseritamente notificata al medesimo Tizio in data 05/09/2024, con la quale si sarebbe richiesto il pagamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) relativo alle annualità ***** e **** per l'immobile di cui alla cartella.

Il ricorente, tuttavia, non aveva mai avuto contezza dell'avversa pretesa non avendo ricevuto la notifica della mentovata cartella di pagamento e, pertanto, eccepiva la nullità/annullamento dell'intimazione di pagamento per mancata notifica della detta cartella di pagamento n. **********.

In particolare il signor Tizio sosteneva la mancata notificata atteso che:

- l’intimazione di pagamento è un atto consequenziale rispetto a una cartella di pagamento notificata al medesimo soggetto debitore iscritto a ruolo. Non può essere validamente utilizzata come primo atto esecutivo nei confronti di un soggetto diverso (qui, l’ex amministratore), in mancanza di un autonomo ruolo e di una cartella a lui intestati;

- il fatto che la Resistente asseriva che la cartella sia stata notificata esclusivamente alla società *********** (in attualità, peraltro, in procedura di concordato preventivo) implica che il debitore formale, ai fini della riscossione esattoriale, è la società e non il sig. Tizio. In assenza di prova dell’esistenza di un autonomo atto di accertamento della responsabilità ex art. 36 (o altra disposizione speciale) e di un conseguente ruolo/cartella intestati al sig. Tizio, l’invio nel 2026 di una mera intimazione di pagamento direttamente a lui, sulla base della cartella che afferisce alla società, non risulta coerente.

In assenza di tali fatti e atti, non emerge una base normativa sufficiente perché l’agente della riscossione possa legittimamente indirizzare un’intimazione di pagamento unicamente al sig. Tizio, fondata su una cartella originariamente intestata esclusivamente alla società ********.

Si rammenta che alla luce delle regole sulla TARI, sulla riscossione dei tributi locali e sulla funzione dell’intimazione di pagamento:

- il soggetto passivo TARI per i locali della società è la Società **********., non l’amministratore persona fisica Tizio;

- la cartella TARI di cui all'avviso risulta intestata esclusivamente alla società, quindi il titolo esecutivo (ruolo/cartella) individua come debitore solo la S.r.l.;

- l’intimazione di pagamento è un atto successivo al titolo, che deve essere notificato al medesimo debitore indicato nel ruolo/cartella o nell’accertamento esecutivo, non può creare ex novo un’obbligazione personale dell’amministratore;

- la responsabilità degli amministratori di S.r.l. verso i creditori (compreso il Fisco o il Comune) è, di norma, di natura risarcitoria e richiede specifica azione di responsabilità, non si traduce automaticamente in un titolo esecutivo tributario nei loro confronti.

Non è giuridicamente corretto che un’intimazione di pagamento, fondata su una cartella TARI in narrativa intestata esclusivamente alla società *********, venga oggi notificata solo all’amministratore persona fisica Tizio, senza che sia stato previamente formato e notificato un autonomo titolo (avviso di accertamento esecutivo, sentenza, ecc…) nei suoi confronti.

L’atto appare quindi viziato per difetto di presupposto soggettivo (assenza di titolo esecutivo personale) ed è, in linea di principio, impugnabile davanti alla Corte tributaria competente, chiedendone l’annullamento e facendo valere:

- che il titolo originario (cartella TARI) è intestato solo alla società;

- che non esiste alcun titolo esecutivo intestato all’amministratore;

- che la responsabilità dell’amministratore, se ritenuta sussistente, richiederebbe un autonomo accertamento/azione e non può essere fatta valere tramite mera intimazione collegata a titolo intestato ad altro soggetto.

Resta fermo quanto già emerso:

-il titolo esecutivo TARI (ruolo/cartella in atti) è intestato solo alla società **********: il debitore iscritto a ruolo è la società;

- l’intimazione di pagamento è un atto successivo al titolo (ruolo/cartella o accertamento esecutivo) e deve essere notificata allo stesso soggetto risultante dal titolo. Non è prevista come strumento per “trasferire” il debito da società ad amministratore;

- la responsabilità dell’amministratore di S.r.l. verso i creditori (incluso il Fisco/Comune) è di natura risarcitoria ex art. 2476 c.c. e richiede una specifica azione/accertamento; non comporta, di per sé, che il Comune o l’agente della riscossione possano notificargli direttamente cartelle o intimazioni su un debito TARI intestato alla società;

- la presenza del concordato preventivo implica che il credito TARI deve essere gestito nella procedura (domanda di ammissione al passivo concordatario, rispetto del piano), non mediante esecuzione individuale né mediante “spostamento” del debitore sul legale rappresentante.

Di conseguenza, anche tenendo conto del concordato:

- non è corretto che l’intimazione di pagamento, collegata alla cartella TARI intestata solo alla società *******, venga oggi notificata unicamente all’amministratore Tizio;

l’atto appare viziato per assenza di titolo esecutivo personale nei confronti dell’amministratore e per incoerenza con la pendenza del concordato della società.

*

L’atto impugnato non espone in modo chiaro e comprensibile il titolo giuridico in base al quale il sig. Tizio sarebbe personalmente obbligato al pagamento della TARI dovuta dalla società ***** (non indica, ad esempio, alcun provvedimento di accertamento di responsabilità dell’amministratore, né richiama una specifica norma che estenda automaticamente a lui il debito tributario sociale).

Tale carenza motivazionale impedisce al contribuente di comprendere la ragione della pretesa personale e di difendersi compiutamente, in violazione dei principi di motivazione degli atti di riscossione e del diritto di difesa.

***

Il signor Tizio ha pure eccepito e rilevato che la società è in fase di concordato preventivo e che, pertanto, nulla è dovuto dalla persona fisica per un eventuale debito societario. Il fatto che oggi la società ********sia in concordato preventivo non cambia il punto fondamentale sulla soggettività passiva TARI: il debitore del tributo resta la società, non l’amministratore persona fisica.

Con l’ammissione al concordato:

- i debiti anteriori (tra cui la TARI) devono essere soddisfatti secondo il piano e la falcidia concordataria;

- il Comune o il concessionario devono insinuare il proprio credito nel concordato sulla base del relativo titolo (avviso di accertamento, ruolo/cartella, ingiunzione fiscale, ecc.);

- per i crediti anteriori, la regola è che l’esecuzione individuale contro il debitore concordatario è bloccata o comunque coordinata con la procedura concorsuale.

In altre parole, la presenza del concordato rafforza il fatto che la pretesa TARI deve essere fatta valere nel cospetto della procedura della società ******, non “saltando” sulla persona dell’amministratore.

Si ricorda, infatti che la prosecuzione o l’inizio di azioni esecutive individuali sui crediti anteriori è, di regola, preclusa o comunque coordinata con la procedura concorsuale; l’ente impositore deve adeguarsi al regime del concordato.

L’invio di una intimazione di pagamento non al debitore concordatario (società *****) ma al suo amministratore persona fisica, per un credito anteriore, si pone in contrasto con la logica e le regole della procedura concorsuale, aggirando di fatto il vincolo del concordato.

Ne deriva un ulteriore profilo di illegittimità dell’intimazione, per violazione delle norme sulla riscossione in pendenza di procedura concorsuale.

Avv. Massimo Ambrosi