L'arresto e il fermo sono due istituti del processo penale italiano che consentono la restrizione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria in situazioni di urgenza, prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria. Entrambi trovano fondamento costituzionale nell'articolo 13, comma 3 della Carta Costituzionale, che consente misure provvisorie limitative della libertà personale solo in casi eccezionali di necessità e urgenza, tassativamente indicati dalla legge, come chiarito dalla Corte Costituzione n. 41/2022. In sostanza il fermo di indiziato di delitto è una misura restrittiva disposta in presenza di gravi indizi e fondato pericolo di fuga, per delitti di una certa gravità o di categorie particolari (armi da guerra, terrorismo, eversione), anche in assenza di flagranza, per evitare che la fuga dell’indiziato comprometta le indagini.
L’arresto in flagranza è una misura precautelare, di regola a iniziativa della P.G., eseguita quando il reato è colto in flagranza (o quasi flagranza, o flagranza differita nei casi previsti), per reati indicati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., al fine di assicurare immediatamente l’autore all’autorità giudiziaria, mentre il fermo è una misura restrittiva della libertà personale applicabile nei confronti dell’indiziato di un delitto, finalizzata ad evitare che venga compromesso irrimediabilmente lo sviluppo delle indagini preliminari e l’esercizio delle funzioni degli organi inquirenti.
È disciplinato dall’art. 384 c.p.p. e può essere disposto anche in assenza di flagranza di reato: non è necessario cioè che il reato sia colto nel momento in cui viene commesso.
L’arresto in flagranza è una misura precautelare applicata di regola dalla polizia giudiziaria, quando una persona viene colta nell’atto di commettere un reato o immediatamente dopo (flagranza o quasi flagranza ai sensi dell’art. 382 c.p.p.), nei casi in cui l’arresto è obbligatorio o facoltativo (artt. 380 e 381 c.p.p.). Serve ad assicurare la persona all’autorità giudiziaria e a garantire l’efficacia delle indagini, bloccando immediatamente l’autore del fatto. Nella prassi, l’arresto in flagranza è spesso seguito dal giudizio direttissimo, in cui il PM presenta l’arrestato direttamente al giudice per la convalida e il contestuale giudizio, entro 48 ore dall’arresto.
L'arresto in flagranza
Tanto premesso si specifica che l'arresto in flagranza è disciplinato, come detto, dagli artt 380 e seguenti del codice di procedura penale: trattasi di una misura precautelare che può essere eseguita dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria quando una persona è colta in flagranza di un delitto.
L'art. 380, infatti, distingue tra:
- Arresto obbligatorio (comma 1): si applica a chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
- Arresto obbligatorio per delitti specifici (comma 2): riguarda una serie tassativa di delitti elencati dalla norma, tra cui delitti contro la personalità dello Stato, devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumità pubblica, riduzione in schiavitù, violenza sessuale, rapina, estorsione, delitti in materia di stupefacenti, associazione mafiosa, e molti altri.
L'arresto presuppone la flagranza, ossia che la persona sia colta nell'atto di commettere il reato o subito dopo, con tracce evidenti del reato appena commesso. Nei casi previsti dall'art. 380 c.p.p., anche i privati cittadini possono procedere all'arresto, come previsto dall'art. 383 c.p.p., quando si tratta di delitti perseguibili d'ufficio.
Presupposti applicativi dell’arresto:
-Tipologie di arresto: a) Arresto obbligatorio e facoltativo
Gli artt. 380 e 381 c.p.p. (entrambi modificati dall’art. 3 L. 60/2023) individuano i reati per i quali l’arresto in flagranza è rispettivamente obbligatorio o facoltativo per la PG, in base alla gravità del reato e al trattamento sanzionatorio.
-Flagranza “differita” in ambito sportivo: Per alcuni reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, è previsto l’arresto in flagranza differito: si considera ancora in flagranza chi sia individuato come autore del fatto sulla base di documentazione video-fotografica, purché l’arresto sia eseguito entro 48 ore dal fatto.
Termini essenziali (paralleli al fermo):
-Trasmissione degli atti: anche per l’arresto, la PG deve trasmettere il verbale e gli atti al PM entro 24 ore, salvo dilazione autorizzata e motivata; in difetto, l’arresto diviene inefficace.
-Richiesta di convalida e decisione: il PM deve chiedere la convalida entro 48 ore dall’arresto; il GIP deve decidere entro le successive 48 ore, a pena di perdita di efficacia dell’arresto.
In pratica, anche l’arresto non può protrarsi oltre 96 ore senza convalida e, se convalidato, è sostituito (se richiesto e sussistono i presupposti) da una misura cautelare.
- Garanzie difensive nell’arresto.
Le garanzie sono sostanzialmente identiche a quelle previste per il fermo: comunicazione scritta dei diritti (difensore, accusa, interprete, non rispondere, informare familiari/autorità consolari, assistenza medica, comparizione davanti al giudice entro 96 ore, accesso agli atti, giustizia riparativa); diritto al colloquio con il difensore, salvo eventuale differimento nei limiti di legge; diritto all’interrogatorio da parte del PM e del GIP, con assistenza difensiva; possibilità di ricorrere in cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida e sull’eventuale misura cautelare.
Il fermo di indiziato di delitto
Il fermo è disciplinato dall'art. 384 cpp e si differenzia dall'arresto perché può essere disposto anche fuori dei casi di flagranza. Il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto quando:
- Sussistono gravi indizi di colpevolezza;
- Esistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga (anche in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato);
- Si tratta di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di delitti concernenti armi da guerra ed esplosivi o commessi per finalità di terrorismo o eversione.
In sostanza per poter disporre il fermo devono concorrere tutte queste condizioni:
a) Tipo di reato o pena: si procede per un delitto: punito con ergastolo; oppure punito con reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni; oppure riguardante armi da guerra ed esplosivi (senza limiti di pena); oppure commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale (senza limiti di pena); oppuredi eversione dell’ordine democratico (senza limiti di pena).
b) Gravi indizi di reato Devono sussistere gravi indizi a carico dell’indagato: indizi che, pur non essendo ancora prove piene, siano tali da far ritenere con elevata probabilità che il reato sia stato commesso e che l’autore sia proprio la persona fermata. Gli indizi devono essere valutati nel loro insieme, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ed essere tali da resistere a interpretazioni alternative.
c) Fondato pericolo di fuga Deve esistere un fondato pericolo di fuga dell’indiziato: una prognosi concreta e specifica che, se lasciato in libertà, egli possa sottrarsi alla giustizia,
d) Esclusioni: Non è possibile disporre il fermo quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo sia stato compiuto: nell’adempimento di un dovere; nell’esercizio di una facoltà legittima; in presenza di una causa di non punibilità. In tali ipotesi si applicano le cause di giustificazione o non punibilità richiamate dall’art. 385 c.p.p.
Il fermo può essere eseguito anche dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, oppure quando sopravvengano elementi specifici che rendano fondato il pericolo di fuga e non sia possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero per la situazione di urgenza.
Il pericolo di fuga deve essere concreto e specifico, non meramente ipotizzato. Come chiarito dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 6924/1998, non deve confondersi l'allontanamento dal luogo del reato con il pericolo di fuga: quest'ultimo deve trarsi da elementi dotati di capacità di personalizzazione, indirizzati proprio nei confronti di quel singolo individuo, e non può essere ritenuto sulla sola base del titolo di reato.
Durata massima del fermo e procedimento di convalida
Termini essenziali
- Trasmissione degli atti al PM: La PG deve trasmettere il verbale di fermo e gli atti al PM al più presto e comunque entro 24 ore, salvo autorizzata dilazione motivata da parte del PM.
Se il termine non è rispettato, il fermo diviene inefficace (art. 386 c. 7 c.p.p.).
- Richiesta di convalida al GIP: Il PM deve chiedere la convalida del fermo al GIP entro 48 ore dall’esecuzione del fermo, a meno che non disponga l’immediata liberazione.
Se non richiede la convalida entro tale termine, il fermo diviene inefficace (art. 390 c. 3 c.p.p.).
- Decisione del GIP: Il GIP deve pronunciarsi sulla convalida entro 48 ore da quando il fermato è stato posto a sua disposizione; in difetto, il fermo perde efficacia (art. 391 c. 7 c.p.p.).
Se convalida il fermo, e vi è richiesta del PM, valuta anche l’applicazione di una misura cautelare (custodia in carcere, arresti domiciliari, ecc.); altrimenti dispone la liberazione.
In sostanza, tra esecuzione del fermo e decisione del GIP il termine massimo è di 96 ore (48 per il PM + 48 per il GIP), oltre il quale la misura non può protrarsi validamente.
Garanzie difensive nel fermo
- Diritti dell’indagato fermato: Informazioni sui diritti La PG deve consegnare all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, chiara e, se necessario, tradotta, che lo informi, tra l’altro: della facoltà di nominare un difensore e di chiedere il patrocinio a spese dello Stato; del diritto di ottenere informazioni sull’accusa; del diritto all’interprete e alla traduzione degli atti fondamentali; del diritto di non rispondere; del diritto di accedere agli atti su cui si fonda il fermo; del diritto di informare familiari o altra persona di fiducia e le autorità consolari; del diritto all’assistenza medica; del diritto di essere condotto davanti al giudice entro 96 ore per la convalida; del diritto di comparire davanti al giudice per l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza sulla convalida; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
- Interrogatorio davanti al PM e al GIP: Prima della convalida, il PM procede all’interrogatorio del fermato, informandolo del fatto contestato, delle ragioni del fermo e degli elementi a suo carico, secondo le regole generali dell’art. 64 c.p.p. In udienza di convalida, il fermato ha diritto di comparire, di essere assistito dal difensore e di essere interrogato dal GIP.
- Colloquio con il difensore: Il diritto al colloquio con il difensore può essere differito dal PM o dal GIP solo nei casi e nei limiti temporali previsti (massimo 5 giorni), e l’eventuale illegittimo differimento può determinare la nullità dell’interrogatorio di garanzia o della convalida, se eccepita tempestivamente.
Le differenze fondamentali
Le principali differenze tra arresto e fermo sono:
1. Presupposto temporale: l'arresto richiede la flagranza del reato, mentre il fermo può essere disposto anche fuori dei casi di flagranza, quando vi sia pericolo di fuga.
2. Limiti di pena: l'arresto obbligatorio si applica ai delitti puniti con ergastolo o reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni (oltre ai delitti specificamente elencati), mentre il fermo riguarda delitti puniti con ergastolo o reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni (quindi con limiti di pena generalmente inferiori).
3. Presupposti applicativi: l'arresto si basa sulla flagranza del reato, mentre il fermo richiede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga.
4. Iniziativa: l'arresto è sempre eseguito dalla polizia giudiziaria (o anche da privati nei casi previsti), mentre il fermo è disposto dal pubblico ministero o, in casi di urgenza, dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa.
5. Natura giuridica: come evidenziato dalla Cassazione n. 7082/2005, il fermo costituisce un istituto autonomo rispetto all'arresto in flagranza e alle misure cautelari personali, con presupposti e disciplina propri.
Procedura comune
Nonostante le differenze, arresto e fermo condividono alcuni aspetti procedurali. In entrambi i casi, come previsto dall'art. 386 cpp, la polizia giudiziaria deve dare immediata notizia al pubblico ministero e porre l'arrestato o il fermato a sua disposizione entro ventiquattro ore, trasmettendo il relativo verbale. L'arrestato o fermato deve essere informato dei suoi diritti mediante comunicazione scritta.
Il giudice deve procedere alla convalida entro quarantotto ore da quando l'arrestato o fermato è stato posto a sua disposizione, come disciplinato dall'art. 391 cpp. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. Se il giudice convalida l'arresto o il fermo e ricorrono le condizioni previste dagli artt. 273 e 274 c.p.p., può disporre l'applicazione di una misura cautelare; altrimenti dispone l'immediata liberazione.
Entrambi gli istituti rappresentano quindi strumenti eccezionali di limitazione della libertà personale, giustificati dalla necessità di assicurare la presenza dell'indagato e impedire la fuga, in attesa dell'intervento dell'autorità giudiziaria che valuterà la legittimità della restrizione e l'eventuale applicazione di misure cautelari.
Avv. Massimo Ambrosi
