E' pacifico nella giurisprudenza ormai consolidata, il principio che ritiene necessaria la presenza personale della parte in mediazione e l'inidoneità della procura alle liti rilasciata, in favore dell'avvocato che assiste la parte in mediazione, a supplire all'eventuale assenza della medesima.
Il Tribunale di Latina con un'interessante pronuncia (n.1543/2025) ha statuito che la mancanza del potere rappresentativo del delegato non risulti sanabile ex post e, segnatamente, successivamente alla chiusura del procedimento di mediazione.
Secondo il giudice di merito, infatti, la procura speciale rilasciata dalla parte assente in favore del procuratore, deve essere coeva o anteriore alla mediazone.
Il Giudice dichiarava improcedibile la domanda attorea proposta qualificando la mancanza della procura alle liti da parte del difensore, quale mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione obbligatoria.
La pronuncia si innesta sul solco tracciato dalla sentenza della Suprema Corte n.8473/2019 che ha statuito che, in deroga all'obbligo di comparizione personale della parte in mediazione, la stessa possa farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale (eventualmente anche dallo stesso difensore) purché però il medesimo sia dotato di "apposita procura sostanziale" che gli attribuisca lo specifico potere di transigere in sede di mediazione. Trattasi di una procura speciale ad negotia che ha ad oggetto, nello specifico, il potere del delegato di partecipare alla mediazione e di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Procura speciale e sostanziale che non necessita di autenticazione.
Per contro, tale potere rappresentativo sostanziale, non può essere riconosciuto in favore del difensore con la procura conferita al medesimo e da questi autenticata, benché possa con essa attribuirgli ogni ulteriore e più ampio potere processuale (ex pluribus, Trib. Roma 27.5.2022, n.8475; Trib. Roma 15.1.2021, n.829).
Nel caso sottoposto alla disamina del giudice pontino, il procuratore di parte attrice aveva partecipato alla mediazione sulla scorta di una mera procura alle liti dal medesimo autenticata. Il Giudice statuiva che la procura alle liti “ancorché comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia, dal valore meramente processuale, non attributiva la rappresentanza sostanziale della parte”.
Il giudice adito dichiarava pertanto, l’improcedibilità della domanda rilevando viepiù, l’irrilevanza del deposito nel corso del giudizio, dopo circa tre mesi dalla chiusura del procedimento di mediazione, di una procura speciale notarile con la quale parte attrice dava dato atto di aver ratificato il precedente operato dell’avvocato negli incontri di mediaizone.
Statuiva, infatti, il tribunale di Latina che la procura (speciale e sostanziale) deve essere anche temporalmente riferibile alla procedura di mediazione, quindi coeva o anteriore al procedimento di mediazione. Trattandosi di condizione di procedibilità, dunque attenendo al piano sostanziale, non può essere oggetto di una sanatoria ex post.
Inoltre alla luce del cirrettivo Cartabia si ricorda come la riforma abbia introdotto due presupposti ulteriori cui prestare attenzione nel redigere la delega sostanziale, uno di forma (art. 8 comma 4 bis) e uno sostanziale (art. 8 comma 4); nello specifico, al fine di evitare un futuro sindacato da parte del giudice del merito circa la fondatezza dei motivi giustificativi della mancata presenza personale della parte in mediazione, sarà necessario che la stessa dimostri, sin dalla fase della mediazione :
• Il motivo dell’assenza del rappresentato
• la giustificazione dell’assenza.
Le conseguenze dell’assenza o della inidoneità della procura conferita sono previste dalla legge: l’improcedibilità per l’istante e la condanna alle spese per la parte chiamata.
I motivi che possono giustificare un’assenza devono inoltre essere:
• oggettivi (cause di impossibilità assoluta e oggettiva o di forza maggiore);
• permanenti (altrimenti potrà essere chiesto un rinvio);
• documentabili; tipicamente potranno essere ragioni di salute, di età, impegni improrogabili lavorativi o professionali concomitanti con gli incontri.
Quanto sopra a conferma che la delega diviene un’eccezione che eventualmente va utilizzata secondo le forme, con i contenuti e secondo le modalità prescritte al fine di prediligere sempre e comunque per la parte la possibilità di sedere al tavolo in cui si decide della sua posizione e dei suoi interessi.
Ciò proprio per “realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”, come imposto dall’art. 8 n. 6 D.Lgs. 28/2010.
Avv. Andrea Galiffa
