La Suprema Corte con l'ordinanza in commento è intervenuta a definire una questione che, nel corso degli anni, aveva dato origine ad un notevole contenzioso e a diversi orientamenti giurisprudenziali: quella relativa alla responsabilità di Poste Italiane per la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA) ai sottoscrittori di buoni postali fruttiferi il cui diritto al rimborso fosse, nel frattempo, caduto in prescrizione.
La vicenda trae origine dall'acquisto, nel febbraio 2001, di quattro buoni fruttiferi postali da parte di tre risparmiatori i quali, scaduto il termine decennale di prescrizione, avevano omesso di chiederne il rimborso.
Poste Italiane opponeva ai medesimi l'estinzione del diritto.
Gli interessati, a tal punto, hanno in giudizio non per ottenere il rimborso — ormai precluso — bensì per il risarcimento del danno.
I medesimi fondavano la propria domanda sull'asserto secondo il quale la prescrizione fosse maturata a causa dell'inadempimento di Poste Italiane all'obbligo di consegnare loro il FIA, documento che li avrebbe reso edotti della scadenza del titolo.
Sia il Giudice di Pace che il Tribunale avevano dato ragione ai risparmiatori.
La Corte ha accolto il ricorso di Poste Italiane e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria. Le argomentazioni della Suprema Corte si fondano su tre aspetti.
I. In primo luogo, la disciplina dei buoni postali fruttiferi — compresa la durata, la scadenza e il dies a quo della prescrizione — è contenuta nei decreti ministeriali istitutivi delle singole serie, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Tali decreti integrano, secondo gli Ermellini, il contenuto del titolo ai sensi dell'art. 1339 c.c. in via automatica e sono soggetti a presunzione assoluta di conoscenza: ergo, il risparmiatore deve intendersi già edotto su tali elementi per il solo fatto della pubblicazione, indipendentemente, quindi, dalla consegna del FIA.
II. In secondo luogo, anche volendo ipotizzare un inadempimento di Poste Italiane, non sussiste il nesso causale tra tale inadempimento e il danno lamentato atteso che le informazioni che i risparmiatori assumevano omesse erano già conoscibili consultando la Gazzetta Ufficiale, sicché la mancata consegna del FIA ha certamente reso più difficoltosa, la conoscenza della scadenza del buono ma non impossibile.
III. Da ultimo, in punto di prescrizione, la Corte ribadisce che l'istituto opera oggettivamente per il solo fatto dell'inerzia del creditore, a nulla rilevando gli ostacoli soggettivi frapposti dal debitore fatta eccezione per il caso di comportamento doloso di occultamento del debito (art. 2941, n. 8, c.c.). Una condotta colposa del debitore — quale la mancata consegna di un documento informativo — non può dunque né sospendere la prescrizione né fondare una pretesa risarcitoria avente ad oggetto il valore del diritto ormai estinto.
Riassumendo, la pronuncia in commento enuncia due principi destinati a valere come orientamento generale.
Il primo afferma che l'inadempimento colposo del debitore a obblighi contrattuali, pur avendo costituito un ostacolo di fatto all'esercizio tempestivo del diritto, non può essere qualificato quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria avente ad oggetto il diritto non esercitato entro il termine di prescrizione.
Il secondo afferma specificamente che, in materia di buoni postali fruttiferi, la mancata consegna del FIA da parte di Poste Italiane non determina l'insorgere di alcun diritto risarcitorio in favore del sottoscrittore che lamenti di essere incorso nella prescrizione per ignoranza della scadenza del titolo.
La sentenza in definitiva chiude definitivamente lo spazio per le azioni risarcitorie fondate sul solo mancato rilascio del FIA.
Avv. Andrea Galiffa
