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Giudizio abbreviato e riduzione della pena

L'ART. 442 CO 2 BIS C.P.P. 

La norma, introdotta nell’ormai lontano 2022 ad opera della Riforma Cartabia, prevede che quando né l’imputato né il difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna pronunciata all’esito del giudizio abbreviato la pena inflitta è ulteriormente ridotta di 1/6 dal Giudice dell’Esecuzione. L'istituto si inserisce inequivocabilmente nella logica deflattiva. 

Il regime premiale di cui all’art 442, co 2 bis c.p.p., pur avendo natura processuale, ha effetti sostanziali consentendo di applicare un trattamento sanzionatorio più mite.   Interessante questione che ha riguardato la norma attiene alla sua natura, processuale o sostanziale, e le correlate conseguenze in tema di successione delle leggi penali nel tempo. 

All'entrata in vigore della norma si è posta la questione di stabilire se l’efficacia retroattiva in bonam partem ai sensi dell’art. 2, co 4, c.p. potesse consentire la remissione in termini per l’accesso al rito abbreviato. 

Un primo orientamento ha ritenuto di poter rimettere nei termini l’imputato. Ciò sul rilievo che l’art. 442, co 2 bis, c.p. ha natura sostanziale con conseguente applicazione dell’art. 2, co 4, c.p. e dell’art. 7 CEDU. 

Altro orientamento ha, al contrario, sostenuto la natura processuale della norma rigettando per tale ragione le istanze di restituzione nei termini. 

Invero, riconoscendole natura sostanziale, la norma, in quanto incidente sul trattamento sanzionatorio, consacra il principio di retroattività della norma più favorevole espresso dalla Corte EDU nella nota sentenza Scoppola. 

Tuttavia, l’efficacia retroattiva è subordinata alla rituale instaurazione del giudizio abbreviato. Le norme che ne disciplinano modalità, termini e presupposti hanno natura processuale. Pertanto, sono soggette al regime del tempus regit actum. 

Una volta intervenuta la preclusione, e in assenza di una disciplina transitoria, l’imputato non può accedere al rito abbreviato. Lo stesso principio vale nel caso in cui l’imputato avesse impugnato la sentenza prima dell’entrata in vigore e, successivamente, al fine di ottenere la riduzione di pena, vi avesse rinunciato. Certo è che, se la disciplina transitoria non avrebbe potuto sanare il vulnus subito dall’imputato non impugnante in ragione del limite del giudicato all’efficacia retroattiva, avrebbe, invece, potuto equiparare mancata impugnazione e rinuncia alla stessa. 

Il giudizio di esecuzione finalizzato alla riduzione della pena si attiva d’ufficio. Il decreto Nordio ha modificato l’art. 676, co 3 bis, c.p.p. il quale dispone che si “procede d’ufficio” prima di trasmettere l’estratto del provvedimento irrevocabile. Si evita, così, una inutile attivazione del procedimento di esecuzione su istanza di parte. 

Il presupposto è la mancata impugnazione e, dunque, il passaggio in giudicato della sentenza. Una volta decorsi i termini per impugnare, senza che sia stata proposta impugnazione, spetta alla cancelleria del Giudice che ha pronunciato la sentenza procedere all’iscrizione del giudizio di esecuzione. 

Va precisato che, la Relazione Illustrativa al d.lgs. 150/2022 indica quale modello processuale per applicare la diminuente quello del rito de plano, così come si evince chiaramente pure dalla lettura dell’art. 676, comma 1, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sull’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4. Tuttavia, deve prendersi atto della modifica intervenuta ad opera del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (Decreto Nordio) che ha aggiunto il comma 3 bis all’art. 676, come già sopra evidenziato. 

Nel comma 3 bis non vi è alcun riferimento esplicito alla procedura de plano che, dunque, non può ritenersi più applicabile. Ne consegue, perciò, che la materia è regolata dalla disposizione generale di cui all’art. 666 c.p.p. 

A fronte di tali rilievi, la Corte di Cassazione con sentenza n. 7656/25 ha rilevato che in caso di rigetto della istanza di riduzione senza che sia stata fissata alcuna udienza camerale e, dunque, nessun avviso sia stato notificato alle parti, tale omissione integra una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p. 

Altra questione di rilievo riguarda la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario in sede di incidente di esecuzione. 

La Corte costituzionale con sentenza n. 208/2024 ha ritenuto che il Giudice dell’Esecuzione quando, per effetto della riduzione di 1/6, la pena inflitta non superi i 2 anni di reclusione concede i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. Con tale pronuncia la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 442, co 2 bis, c.p.p. e dell'art. 676, co 3 bis, c.p.p. proprio in quanto non prevedono che il Giudice dell’Esecuzione può concedere la sospensione della pena e la non menzione qualora il Giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi nel caso in cui la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione dei benefici.

Dott.ssa Valentina Di Pancrazio