Con l’ordinanza n. 34073, depositata il 24 dicembre 2025, la Terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che l’incertezza sulla riconducibilità causale dell’evento lesivo resta a carico di chi agisce in giudizio e conduce al rigetto della domanda risarcitoria.
Secondo gli Ermellini, infatti, anche in presenza di una condotta imperita dei sanitari, il paziente deve provare che l’errore sia stato, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno. In caso di incertezza, il risarcimento non spetta.
Il caso
I familiari di un paziente deceduto presentavano ricorso avverso l'Azienda Sanitaria sostenendo che il decesso fosse conseguenza di una condotta sanitaria imperita derivante dal ritardo con cui era stato disposto l'intervento chirurgico sul loro congiunto.
Il ricorso veniva rigettato sia in primo che in secondo grado sull'assunto della mancata dimostrazione del nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari e la morte del paziente.
La Cassazione ha confermato integralmente questa impostazione, richiamando un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui è onere del paziente dimostrare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno.
Quando tale dimostrazione non riesce e la ricostruzione causale rimane “assolutamente incerta”, la domanda non può che essere rigettata, anche se l’imperizia del comportamento sanitario è stata accertata.
Nel caso specifico, peraltro, le consulenze tecniche disposte in fase di merito, avevano escluso la possibilità di stabilire un collegamento causale certo tra l’errore dei sanitari e l’esito letale.
Secondo l'opinamento espresso dalla Corte, la responsabilità non può fondarsi su una mera valutazione di colpa astratta o su ipotesi non supportate da un solido giudizio probabilistico.
Tradotto : l’accertamento dell’imperizia non basta; senza la prova del nesso causale, manca uno degli elementi essenziali della responsabilità civile.
Sono state altresì ritenute inammissibili le censure relative alla perdita di chance di sopravvivenza atteso che dalle risultanze peritali emergeva che il paziente sarebbe, con elevato grado di probabilità, deceduto anche in caso di intervento più tempestivo.
L'orientamento espresso dalla giurisprudenza apicale rafforza le garanzie per le strutture e i professionisti sanitari, imponendo a chi agisce in giudizio un onere probatorio particolarmente rigoroso.
Avv. Andrea Galiffa
