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Investimento di pedone, Cassazione 21761/2025

Investimento di pedone - Prova liberatoria gravante sul conducente - commento a Cass. Civile., Sez. IiI, Ordinanza n. 21761 del 29.07.2025

La Corte torna a pronunciarsi su una fattispecie tutt'altro che pacifica in giurisprudenza resa ancor più incerta da una serie di sentenze contrastanti rese negli ultimi anni, dalla giurisprudenza apicale. 

Il principio espresso dalla Suprema Corte nell'Ordinanza in commento, sancisce che in caso di investimento pedonale, il conducente, per vincere la presunzione di responsabilità esclusiva ex art. 2054, I comma c.c., deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele esigibili, incluse quelle relative alla velocità di guida, e che l'evento sia ascrivibile alla condotta tenuta dal pedone, che deve palesare caratteri della colposità e della imprevedibilità, tali da non lasciare al conducente alcuna possibilità di prevedere e, conseguentemente, evitare il sinistro.

Il caso 

1. Il Tribunale di Roma, condannava l'automobilista e la propria compagnia assicuratrice, in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subìto dal pedone in conseguenza dell'incidente verificatosi nel febbraio del 2011, allorché il conducente, in corrispondenza di un incrocio con attraversamento pedonale, aveva investito il pedone nel momento in cui stava percorrendo il detto attraversamento.

Il Tribunale attribuiva la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso all'automobilista, sul rilievo che, all'esito dell'istruttoria, era emerso che detto conducente aveva "effettuato una manovra di cambio di corsia in modo frettoloso e repentino e, verosimilmente, in un punto non a ciò adibito, manovra che non aveva consentito tempestivamente di avvedersi della presenza del pedone", mentre quest'ultimo "stava completando l'attraversamento sulle strisce pedonali con il semaforo segnalante luce verde".

2. La Corte d'Appello di Roma dinanzi alla quale veniva spiegato gravame, accoglieva parzialmente l'appello e, ritenuto il concorso paritario dell'automobilista e del pedone nella produzione del danno, asseverando che - alla stregua delle risultanze istruttorie (in particolare, di quelle testimoniali), era emerso che l'automobilista - non aveva "osservato una velocità tale da consentire in ogni caso l'arresto della vettura, o un'utile manovra di emergenza, evitando così l'impatto";

- che, dal canto suo, il pedone avrebbe "dovuto comunque verificare con estrema attenzione e prudenza il sopraggiungere di veicoli tenuto conto che l'attraversamento riguardava una strada a più corsie"; ciò che, invece, non aveva fatto, risultando da quasi tutte le testimonianze, nonché dalle dichiarazioni assunte dai vigili intervenuti, che egli aveva percorso l'attraversamento con luce semaforica pedonale rossa;

che, "non essendo possibile... verificare l'incidenza causale esclusiva della condotta dell'appellante (recte: dell'appellata contumace n.d.r.) o di quella dell'appellato (recte: dell'appellato costituito, nonché appellante incidentale n.d.r.), il contributo causale al sinistro (doveva) ritenersi paritario".

3. Veniva a tal punto adita la Corte di Cassazione .

Motivi della decisione

Con il primo motivo che è poi quello che interessa nel presente commento, la sentenza impugnata è censurata per avere violato i principi consolidati sanciti dalla Corte di legittimità: da un lato, in ordine all'oggetto della prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, primo comma, cod. civ., nel caso di investimento pedonale; dall'altro lato, in ordine ai rapporti tra questa regola e quella di cui all'art. 1227, primo comma, cod. civ., ai fini della rilevazione dell'eventuale concorso di colpa del pedone.

Il ricorrente deduce, sotto il primo profilo, che la presunzione di responsabilità esclusiva dell'automobilista sarebbe stata erroneamente reputata vinta da parte del giudice del merito nonostante l'accertamento che l'automobilista non avesse "osservato una velocità tale da consentire in ogni caso l'arresto della vettura, o un'utile manovra di emergenza, evitando così l'impatto"; sotto il secondo profilo, parte ricorrente lamenta che fosse stata presuntivamente ritenuta la concorsualità paritetica dei contributi colposi della danneggiante e del danneggiato, nonostante l'evidente impossibilità di verificarne, con certezza, la misura dell'incidenza causale.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo richiamando il proprio consolidato orientamento secondo il quale, in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche in relazione alla velocità di guida tenuta; dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo e non semplicemente colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro (Cass. n. 3964/2014; Cass. n. 24472/2014; Cass. n. 8663/2017; Cass. n. 9856/2022; Cass. n. 11175 / 2025).

Ove tali presupposti si integrino, i rapporti tra l'art. 2054, primo comma, cod. civ. e l'art. 1227, primo comma, cod. civ., vanno regolati nel senso che, poiché la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore, il giudice del merito deve svolgere uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. 

In sostanza, sussistendo, a monte, la presunzione totale di colpa in capo al conducente del veicolo investitore, ai fini della valutazione e quantificazione dell'eventuale apporto concorsuale del pedone investito, occorrerà accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa con contestuale progressiva e proporzionale riduzione di quella presunta a carico del conducente (; Cass. n. 20137/ 2023; Cass. n. 2433/2024 e n. 2241/2019)

Nel caso di specie, la Corte di Appello, all'esito dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie:

A) non ha affermato che la condotta del pedone, nonché colposa, fosse persino imprevedibile; 

B) ha escluso che l'automobilista avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, ritenendo, al contrario, provato, che avesse tenuto una velocità di guida non appropriata.

Ebbene, secondo gli Ermellini, la Corte d'Appello, tenuto conto delle precitate evidenze, ha erroneamente ritenuto superata la presunzione di responsabilità esclusiva di cui all'art. 2054 c.c., primo comma, cod. civ., e, altrettanto erroneamente valutato in misura pari al 50% il contributo causale del pedone. E ciò ha fatto la Corte territoriale, in mancanza della specifica individuazione della percentuale di colpa del pedone medesimo, in funzione della progressiva riduzione di quella presunta nella misura del 100% a carico del conducente.

Pertanto il motivo del ricorso veniva accolto.

Avv. Andrea Galiffa