La Legge 2 dicembre 2025, n. 182 pubblicata sulla G.U. n. 281 del 03-12-2025 punta a ridurre la burocrazia e semplificare gli adempimenti per imprese e cittadini in vari settori, inclusi fisco, lavoro, ambiente e successioni.
La riforma contenuta nell'art. 44 del nuovo Ddl Semplificazioni collegato alla Manovra, cambia radicalmente il meccanismo di tutela dei familiari del defunto, per quanto attiene alla successione.
Il principio cardine è che gli eredi non potranno più chiedere la restituzione dell'immobile donato ma soltanto un risarcimento economico.
Una scelta evidentemente giustificata dalla necessità di porre fine all'alea di incertezza che da sempre ha accompagnato la compravendita delle case oggetto di atti di donazione e che ha generato prudenza esercitando finanche efficacia deterrente rispetto alla circolazione dei detti immobili.
Come noto, l'impostazione tradizionale si è imperniata sulla tutela "reale" del legittimario il quale, nell'ipotesi in cui il defunto avesse donato l'immobile eccedendo la quota disponibile, avrebbe potuto esercitare, alle condizioni fissate dall'art.563 c.c., l'azione di riduzione, chiedere la restituzione del bene e agire sia avverso il donatario, che nei confronti del terzo acquirente dell'immobile.
Grazie alla normativa di recente approvazione viene meno l' obbligo di restituzione o recupero fisico dell'immobile e, a favore degli eredi si configurera' il diritto al risarcimento monetario nei confronti del donatario, il quale sarà tenuto a una compensazione economica nel limite necessario per riparare alla lesione dell'intera quota di legittima dovuta alla donazione stessa; per quanto invece attiene l'acquirente dell'immobile egli diverrà definitivamente intoccabile, se il suo acquisto viene trascritto nei registri immobiliari prima della trascrizione dell'azione di riduzione.
In sostanza, una volta registrata la compravendita, la posizione del terzo compratore si "cristallizzerà" e l'immobile, acquistato a titolo oneroso, non potrà più essere reclamato dagli eredi in capo ai quali permarra' unicamente una tutela di tipo economico.
La finalità di questo riequilibrio, fissato dalle nuove norme di legge, è chiara ed è quella di garantire la certezza delle transazioni immobiliari tra privati, e agevolarne il compimento, anche a scapito della piena esplicitazione dei diritti successori.
In tutti gli altri casi pratici, il bene resterà definitivamente fuori dal perimetro successorio.
È chiaro lo scopo della riforma: sbloccare definitivamente la circolazione degli immobili donati.
C'è però anche il rovescio della medaglia determinato dal fatto che la detta riforma introduce una tutela più debole per gli eredi, che non potranno più contare sulla forza del bene come garanzia reale del loro diritto.
Sarà ora il patrimonio del donatario a fungere da unica fonte di ristoro, con tutti i rischi che questo comporta.
In conclusione, può essere riportato il seguente principio: donazione immobiliare - anche nel caso di lesione della legittima viene meno l'obbligo di restituzione del bene.
Gli effetti della riforma sono immediati e positivi:
• Maggiore sicurezza giuridica per chi compra un immobile proveniente da donazione, eliminando il rischio di future rivendicazioni.
• Più accesso al credito: le banche potranno accettare questi immobili come garanzia ipotecaria senza difficoltà, semplificando la concessione di mutui.
• Benefici per famiglie e giovani coppie, ma anche per imprenditori che necessitano di finanziamenti.
Sotto il testo dell’art. 44 della L. 182/2025 che, pubblicata in G.U., entrerà in vigore il 18.12.2025.
Avv. Andrea Galiffa
Art. 44
Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione
giuridica dei beni provenienti da donazioni
1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e
delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e
diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con
conseguente maggiore semplicita' e certezza dei rapporti giuridici
oltre a piu' ampie e agili possibilita' di accesso al credito in
relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, primo comma:
1) al primo periodo, le parole: «o il donatario» sono
soppresse;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I pesi e le
ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in
conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario e'
obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del
conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui e' necessario per
integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1)
del primo comma dell'articolo 2652»;
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le stesse
disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il
donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri»;
4) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Restano
altresi' efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato
i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in
conseguenza della riduzione e il donatario e' obbligato a compensare
in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei
beni, nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi
riservata»;
b) all'articolo 562, le parole: «o se la restituzione della cosa
donata non puo' essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite
dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561,
primo comma, secondo periodo, o 563»;
c) l'articolo 563 e' sostituito dal seguente:
«Art. 563 (Effetti della riduzione della donazione). - La
riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo
comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il
donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del
donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti
in cui e' necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il
donatario e' in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo
gratuito e' tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti
del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano
in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal
numero 1) del primo comma dell'articolo 2690»;
d) all'articolo 2652, primo comma:
1) al numero 1), dopo le parole: «le domande di revocazione
delle donazioni,» sono inserite le seguenti: «le domande di riduzione
delle donazioni,»;
2) il numero 8) e' sostituito dal seguente:
«8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie
per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni dall'apertura
della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica
i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o
dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione della domanda;»;
e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle
donazioni e» sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno
acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti:
«dall'erede o dal legatario».
2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come
modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle
successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente
legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli
continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta
azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli
aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta
domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei
confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto
stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al
secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione
gia' notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto
comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto
dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della
domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo
periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice
civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua
entrata in vigore.
