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Prestazioni Inps ed Esonero Visita Revisione

Prestazioni erogate dall'Inps in materia assistenziale e in favore degli invalidi civili - Presupposti per l'esonero dalla visita di revisione.

La legge prevede specifici criteri per l'esonero dall'obbligo di sottoporsi a nuove visite mediche di revisione.
La fattispecie è regolamentata da un ginepraio di norme l'applicazione delle quali ha creato non pochi problemi.
Per cercare di fare chiarezza, è necessario procedere per ordine esaminando i criteri fondanti il mentovato esonero.


1 . L'Esenzione Collegata all'Indennità di Accompagnamento
In linea generale si può affermare che il titolare di Indennità di Accompagnamento (L. 18/1980) è esonerato dall'obbligo di sottoporsi a visita di revisione.
Vero è, infatti che, l'ottenimento dell'Indennità di Accompagnamento presuppone il riconoscimento di una inabilità totale (100% di invalidità) associata a una condizione di non autosufficienza gravissima (impossibilità di deambulare senza assistenza o necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita).
Orbene, quando la Commissione Medica INPS riconosce l'accompagnamento, ciò implica che la menomazione è di natura tale da non prevedere miglioramenti significativi nel tempo. Di conseguenza, il verbale stesso, se correttamente compilato, dovrebbe riportare la dicitura: "Non rivedibile".
Cio' è tanto più vero sol che si consideri che  l'Indennità di Accompagnamento è un sussidio di natura assistenziale legato alla sussistenza della grave non autosufficienza; ergo, il suo riconoscimento attesta una stabilità della condizione che, per logica giuridica, elimina la necessità di una revisione periodica.
Pertanto, se il verbale riconosce l'Indennità di Accompagnamento, l'esonero dalla revisione è, di fatto, un diritto acquisito, e la Commissione deve formalizzarlo nello stesso.


2: L'Esenzione collegata a  Patologie Irreversibili
Il secondo criterio di esonero dalla visita di revisione si basa su un elenco specifico di patologie ritenute dalla scienza medica stabilizzate e non suscettibili di miglioramento. L'elenco è contenuto nel Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2007 (emanato in attuazione del comma 17 dell'Art. 6 della Legge 80/2006).
Detto decreto individua 12 gruppi di patologie che, se presenti, rendono la revisione superflua. La presenza di una delle dette patologie, comporta l'esonero dalla visita di revisione, non solo in relazione all'Indennità di accompagnamento, ma anche in riferimento alle ulteriori prestazioni ricollegate all'invalidita' civile in generale (e, quindi anche all'Assegno Ordinario di Invalidità e alla Pensione di Inabilità).
Le Principali Patologie che Escludono la Rivedibilità sono:
A. Patologie Neurologiche: Sindromi e patologie neurologiche gravi e progressive (es. Malattia di Alzheimer conclamata, Morbo di Parkinson conclamato, sclerosi multipla grave).
B. Patologie Cardiovascolari: Scompenso cardiaco in III o IV classe NYHA, cardiopatie congenite con grave compromissione.
C. Patologie respiratorie: Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) con insufficienza respiratoria grave e necessità di ossigenoterapia a lungo termine.
D. Patologie Osteoarticolari: Gravi deformità permanenti della colonna vertebrale o anchilosi completa di grandi articolazioni (es. spalla, anca, ginocchio) non suscettibili di interventi migliorativi.
E. Patologie Oncologiche: Tumori maligni (in fase avanzata o dopo trattamenti che hanno lasciato gravi e permanenti esiti invalidanti).
F. Insufficienza Renale Cronica: Necessità di trattamento dialitico permanente.
G. Epatopatie Croniche: Cirrosi epatica in stato avanzato (Classe Child-Pugh C).
H. Malattie Psichiche: Sindromi con deficit intellettivo grave, psicosi croniche resistenti ai trattamenti (es. schizofrenia grave e stabilizzata).
I. Patologie Rare e Genetiche: Condizioni progressive con danno d'organo stabilizzato e irreversibile.
J. Cecità Assoluta: La condizione di cecità assoluta è, per sua natura, non rivedibile.
K. Sordità Totale:
Alla luce della disamina effettuata, è possibile trarre le seguenti conclusioni:
- nel caso in cui sia stata riconosciuta l'Indennità di Accompagnamento, la Commissione deve automaticamente attestare l'esonero, poiché una patologia che richiede assistenza continua è implicitamente irreversibile.
- nel caso in cui invece sia stata riconosciuta una prestazione diversa dell'Indennità di Accompagnamento ma comunque fondata sull'accertamento di una delle dodici patologie sopra elencate, l'INPS ha comunque l'obbligo di disporre l'esonero dalla revisione.
In definitiva, in entrambi i casi, l'esonero è una conseguenza dell'accertamento medico che attesta la non modificabilità o l'irreversibilità della menomazione.

Avv. Andrea Galiffa