La parcella sproporzionata anche se accettata dal cliente non esclude la responsabilità disciplinare dell'avvocato - Commento a sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 144/2025.
Il Cnf con la statuizione in commento ha stabilito che l’accordo sul compenso dell’avvocato, oltre a dover essere sempre proporzionato all'attività svolta, deve essere stipulato al momento del conferimento dell’incarico e non all’esito della causa.
E ancora. L’eventuale consenso del cliente non esonera il professionista dalla responsabilità disciplinare.
Il caso
Un legale, dopo aver seguito per circa vent’anni una causa riguardante il decesso di un neonato nel corso di un ricovero, faceva sottoscrivere ai genitori un accordo che prevedeva, oltre alle spese liquidate in sentenza per circa 70.000 euro, onorari aggiuntivi per 129.000 euro ed ulteriori 50.000 euro per l’eventuale appello, su un risarcimento totale di circa 529 000 euro. Il legale, pertanto, aveva incassato la somma di 255.000 euro mentre i clienti 137mila ciascuno, per complessivi 274.000 euro.
A parere del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia, l’attività espletata in favore degli assistiti, non giustificava compensi così alti, come quelli previsti nell’accordo sottoscritto dall’avvocato con i suoi clienti.
L’assunto è stato ritenuto corretto dal Consiglio Nazionale Forense.
Sempre secondo il Cnf inoltre, l’accordo sul compenso, per quanto previsto dalla legge professionale, va stipulato al momento del conferimento dell’incarico e non al momento in cui l’incarico è concluso.
L’art. 13, comma 2, della Legge n. 247/2012 prevede infatti che “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”.
Inoltre, prosegue la statuizione, “non si comprende che senso possa avere un accordo sul compenso stipulato all’esito del giudizio in assenza di contestazione delle parti”.
Secondo l'opinamento del Consiglio Nazionale Forense si tratta, in tutta evidenza, di un accordo “predisposto unilateralmente dal professionista per ottenere riconoscimenti sull’attività e sul compenso in una situazione non oggettivamente paritetica tra le parti che hanno stipulato”.
Da tale punto di vista, le notule prodotte, mai sottoposte agli assistiti, né validate dal Consiglio dell’ordine non potevano avere alcun valore. “Correttamente, dunque, il CDD di Perugia ha affermato che il legale ha agito nella consapevolezza della sproporzione ed infatti solo la consapevolezza della sproporzione può averlo determinato alla stipula di un accordo in assenza di contestazioni e a distanza di circa diciotto anni dal conferimento dell’incarico”.
E “la presenza di un accordo tra le parti e la stessa accettazione della misura del compenso da parte del cliente non sono di per sé elementi idonei ad escludere la responsabilità sotto il profilo deontologico dell’Avvocato”.
Il Cnf accoglieva invece la doglianza circa l’aggravamento della sanzione passata dalla censura, prevista dal codice deontologico, alla sospensione per tre mesi, in quanto non adeguatamente motivata.
Avv. Andrea Galiffa
