La Cassazione con la sentenza in commento, a suo modo storica, ha di fatto stabilito che l’indennità di accompagnamento spetta anche a quei soggetti che necessitino, nella deambulazione, di una costante “supervisione” da parte di un terzo.
La sentenza si pone in palese contrasto con tutta quella giurisprudenza di merito che, partendo da un'interpretazione eccessivamente letterale e restrittiva dell'art. 1 della L.n.18/1980, fino ad oggi negava l’assegno a chi, tecnicamente, riusciva ancora a muovere qualche passo.
Nello specifico, l’articolo 1 della Legge n. 18/1980 richiede, ai fini del roconoscimento del diritto alla percezione del citato beneficio assistenziale, “l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.
Ebbene, partendo dal mero dato letterale, sino ad oggi molti giudici (per non parlare delle commissioni mediche), hanno rigettato le istanze avanzate da tutti quei soggetti che per evitare di cadere, avessero “solo” bisogno di essere guardati e di supervisione continua e non anche di essere fisicamente sorretti.
Orbene la suddetta criticabile interpretazione è stata cassata dalla Suprema Corte che, con la sentenza in commento, depositata il 24 ottobre 2025, ha stabilito un principio di civiltà e, segnatamente: aver bisogno di “supervisione continua” nella deambulazione equivale a non poter camminare da soli.
Trattasi, in tutta evidenza, di una svolta che impone un cambio di rotta immediato all’INPS e ai tribunali.
Il caso traeva origina da un pronunciamento reso dal Tribunale di Macerata, che aveva negato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento agli eredi di un soggetto al quale era stata certificata una situazione di “deambulazione con appoggio e supervisione continua”.
Per il Tribunale, la mentovata condizione non integrava i requisiti di gravità previsti dal citato articolo 1 della Legge 18/1980.
Interpretazione che è stata censurata dalla Suprema Corte la quale, rivalutando le risultanze della documentazione medica versata in atti dai familiari del richiedente che certificava una realtà certamente critica ed ingravescente con valutazioni quali “andatura a piccoli passi”, “elevato rischio di cadute” e la raccomandazione di “supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che prevedano spostamenti”, addiveniva ad esprimere il principio in forza del quale la necessità di supervisione nella deambulazione equivale a mancanza di autonomia.
La Cassazione, nella sentenza 28212/2025 in commento afferma espressamente che la “necessità d’aiuto” e la “supervisione continua” sono sostanzialmente la stessa cosa.
La Corte afferma che “la supervisione implica necessariamente che l’attività in questione (deambulazione) non potesse essere compiuta in autonomia”. E siccome questa necessità era “continua” e non episodica, il richiedente aveva pieno diritto all’assegno.
L’autonomia che dovesse eventualmente reliquare in capo al richiedente in relazione ad altre attività, non riveste alcun rilievo. E la Corte arriva ad esprimere tale ulteriore opinamento affermando che i requisiti previsti dall’articolo 1 della Legge n. 18/1980 sono pienamente alternativi: si ha diritto all’assegno se non si può camminare da soli, oppure se non si possono compiere gli atti quotidiani della vita. Sul punto, testualmente, la Suprema Corte afferma "la residua autonomia funzionale del C.C., giusta la valutazione secondo la scala Barhel, non incide sulle conclusioni sopra raggiunte, perché afferisce al diverso (e alternativo) requisito della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita. Il giudice del rescissorio ha dunque errato nella applicazione dell'art. 1 della legge n.18/1980, laddove ha ritenuto che la deambulazione con necessità di "supervisione continua" non rientrasse nella fattispecie astratta della disposizione applicata, ed in particolare nell'ambito del requisito della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".
Avv. Andrea Galiffa
