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ATP e rimborso spese: Cassazione esclude l’interesse ad agire – Sentenza n. 13385/2025

La parte vittoriosa in Atp non può promuovere un giudizio autonomo per ottenere il rimborso delle spese legali - Commento a Cass. N.13385 del 20 maggio 2025.

La vicenda trae origine dalla proposizione, da parte di un odontoiatra, di un’azione di accertamento negativo della propria responsabilità professionale, accompagnata dalla richiesta di condanna dell’ex paziente – parte istante nel procedimento di ATP – al rimborso delle spese sostenute nel corso di quell’attività istruttoria.

L’ATP si era conclusa con esito favorevole al medico, senza che la controparte avesse successivamente coltivato alcuna azione di merito.

Ciò nonostante, il sanitario avviava un autonomo giudizio con l’unico obiettivo di ottenere la refusione di quanto speso per la propria difesa.

La Cassazione rigettando il ricorso del medico, risultato soccombente anche in Appello, ha statuito che il professionista la cui responsabilità sanitaria, a seguito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo (Atp), sia stata esclusa, non può avviare un giudizio di accertamento negativo della responsabilità solo per ottenere il rimborso delle spese sostenute nella fase di Atp, considerata stragiudiziale. Mancherebbe, infatti, l’interesse ad agire in base all’articolo 100 del Codice di procedura civile.

Se infatti, secondo l'opinamento apicale, in materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., sussiste la legittimazione ad agire della parte processuale che, a chiusura del procedimento di ATP, intende ottenere un accertamento negativo della responsabilità prospettata nell'ambito di detto procedimento, posto che la ATP entra a far parte del materiale probatorio idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, tuttavia, l'azione de qua, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale delle parti del giudizio, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale.

Vero è infatti che la ATP preventiva, per quanto in parte giurisdizionalizzata, rimane sempre finalizzata al componimento della lite o alla precostituzione di un accertamento probatorio eventualmente non più ripetibile, non potendosi pertanto tecnicamente intendere come una fase giudiziale.

Il procedimento instaurato dalle parti ai suddetti fini, secondo gli Ermellini, non dà luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando le spese sostenute dalle parti, nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite.

Le spese stragiudiziali sopportate nel corso della ATP, non essendo assimilabili alle spese giudiziali, costituiscono pur sempre una voce di danno emergente per chi le sostiene a causa dell'altrui iniziativa, con conseguente interesse ad agire per ottenerne il relativo risarcimento ove la pretesa sia coltivata dall'altra parte, fermi gli oneri di domanda, allegazione e prova.

Nel giudizio di merito instaurato da una delle parti che hanno preso parte alla ATP, la consulenza costituisce un elemento di prova soggetto al prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c., il quale è libero, salvo l'obbligo di adeguata motivazione, di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio o di disporre indagini tecniche suppletive o integrative.

A conclusione del proprio ragionamento la Corte nella sentenza in commento conclude nel senso che deve escludersi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ove le spese sostenute da una parte del procedimento di ATP, chieste alla controparte e non rifuse, siano il presupposto di fatto della domanda risarcitoria, laddove quest'ultima abbia una causa petendi in concreto diversa da quella che avrebbe avuto la domanda soggiacente all'ATP, risultando inammissibile l'azione esclusivamente intesa al recupero delle spese sostenute in quella sede.

Avv. Andrea Galiffa