Il caso è stato affrontato nella sentenza n. 3619/2023 resa dal Tribunale di Firenze.
Un bambino che si trovava all'interno di un cortile veniva aggredito dal cane di Tizio, nei confronti del quale i genitori del minore attivano un giudizio civile finalizzato all'ottenimento del risarcimento del danno subito dal proprio figlio.
Tizio costituendosi in giudizio, pur ammettendo la verificazione dell’evento, ne contesta però le modalità in quanto verificatesi, a suo dire, in modo difforme a quanto rappresentato dal bambino. In subordine chiede valutarsi il concorso di colpa e l’omessa vigilanza dei genitori nei confronti del di loro figlio.
Il Tribunale adito riteneva pacifica la riconducibilità della vicenda all’art. 2052 del codice civile.
Sui genitori pertanto gravava l'onere della prova in ordine all'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo.
Il proprietario del cane, avrebbe invece dovuto provare l’intervento di un fatto imprevedibile estraneo alla sfera soggettiva del responsabile idoneo ad interrompere il nesso causale (il c.d caso fortuito).
Con una fondamentale precisazione. Se il danneggiato non fosse riuscito ad assolvere a quello che è il proprio onere probatorio il danneggiante non avrebbe dovuto provare alcunché e dunque la richiesta risarcitoria avrebbe dovuto essere rigettata.
Su tale aspetto si è focalizzata la sentenza in commento laddove nella stessa si argomenta che chi invoca la responsabilità del proprietario dell’animale deve descrivere le specifiche modalità dell’accaduto e non puo' limitarsi ad una descrizione dell’evento-aggressione generica ed appresa de relato.
Come invece, nel caso di specie, il Tribunale ritiene abbiano fatto i genitori del bambino aggredito i quali si sono limitati a riportare l’aggressione in modo generico, senza altro spiegare o argomentare sulla dinamica del fatto.
E, senza formulare capitoli di prova e nemmeno indicando i nonni quali testimoni circa la dinamica del sinistro (ai genitori solo riferita).
Peraltro, secondo il Tribunale adito, nessuna pregnanza a fini probatori può essere attribuita alle dichiarazioni rese dai testimoni di parte danneggiata in quanto non presenti al momento dei fatti e comunque in contraddizione tra di loro circa il luogo preciso in cui l’aggressione del cane si sarebbe verificata.
Al giudice è apparsa invece plausibile la ricostruzione fornita da proprietario del cane per il quale se il cane fosse stato libero, come hanno sostenuto i genitori del bambino e lo avesse aggredito senza motivo, altre sarebbero state le conseguenze avendo potuto il cane aggredirlo in diverse e altre e più facili parti del suo corpo e poi colpire anche il volto (unica parte colpita).
Partendo da tale asserto e facendo applicazione del principio probabilistico il Tribunale è addivenuto al convincimento che, se il piccolo non si fosse imprudentemente avvicinato al cane, questo non avrebbe avuto alcun motivo per manifestare una reazione aggressiva.
Condotta, a parere del Tribunale, che costituisce fattore causale esclusivo dell’evento.
Il Tribunale fa peraltro notare che il fatto si è svolto in area privata nella quale non erano obbligatorie le misure di prevenzione a cui sono tenuti i proprietari di animali nei luoghi pubblici.
La domanda veniva pertanto rigettata.
L'opinamento espresso dal Tribunale di Firenze, a prescindere da qualsivoglia considerazione circa la valutazione delle effettive risultanze istruttorie, non risulta condivisibile in quanto, se è vero che sulla responsabilità del proprietario dell'animale potrebbe influire la condotta della vittima, è altrettanto indubbio che tale condotta possa però assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto.
La sussistenza di un eventuale (e provato) ritenuto comportamento irresponsabile della vittima (in questo caso un minore) non può mai presumersi poiché il proprietario non dovrebbe essere mai esonerato dall'adozione di accortezze e precauzioni tali da evitare anche solo l'insorgere di situazione di pericoli per i terzi.
Avv. Andrea Galiffa
