Con l’ordinanza n. 26520/2024, la Corte di Cassazione ribadiva che l’assegno divorzile, lungi dal rappresentare una mera misura assistenziale, ma svolge una funzione compensativa e perequativa. Tale assegno è, infatti, finalizzato a correggere le disparità economiche e patrimoniali generate dalle scelte condivise durante il matrimonio, valorizzando il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione della vita familiare e del patrimonio comune. La Corte sottolineava che il riconoscimento dell’assegno divorzile presuppone un accertamento rigoroso del nesso causale tra la disparità economico-patrimoniale e il sacrificio delle aspettative professionali del coniuge debole a favore delle esigenze familiari. In assenza di tale nesso, l’assegno può trovare giustificazione solo in presenza di esigenze strettamente assistenziali, ove sia dimostrata l’incapacità del richiedente di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive.
Su tale solco si segnala la recente ordinanza n. 10683/2025 della Suprema Corte la quale ribadisce i criteri ermeneutici in materia di assegno divorzile, dettati dalle Sezioni Unite civili nella storica sentenza n. 18287/2018 la quale ha ridefinito la funzione dell’assegno, superando la logica assistenziale per ribadire quella perequativa e compensativa (La sentenza da Sezioni Unite n. 18287/2018 della Cassazione ha riaffermato il valore della solidarietà post-coniugale, quale conseguenza di un matrimonio eticamente e giuridicamente “forte”, incentrato sulla pari dignità e l’eguaglianza, giuridica e morale, dei coniugi (artt. 2, 3 e 29 Cost.), che impongono di attribuire, al verificarsi della crisi, il giusto rilievo alla vita passata. Il «matrimonio-rapporto» costituisce «fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità …, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari» ).
La questione trae origine da un ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio con contestuale richiesta di mantenimento delle condizioni economiche già previste in ambito di separazione consensuale (la donna risultava priva di redditi e viveva con i genitori, mentre l'uomo percepiva redditi modesti, tuttavia era proprietario di immobili). A seguito del rigetto del Tribunale, la Corte d'Appello riconosceva, invece, un assegno divorzile pari a euro 900,00 mensili. La Cassazione, con sentenza resa nel 2023, cassava la pronuncia per difetto di motivazione, richiamando i criteri dettati dalle Sezioni Unite (n. 18287/2018).
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello diminuiva l’importo dell’assegno da euro 900,00 ad euro 250,00
mensili, motivando l'assunto sulla scorta di una comparazione tra le condizioni economiche delle parti (art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970). La Corte riconosceva la funzione compensativa dell’assegno, poiché la donna aveva abbandonato il lavoro per dedicarsi alla casa, pur in assenza di figli. Tra i motivi del ricorso in Cassazione, emergeva l’asserita mancata applicazione dei criteri perequativi e compensativi.
La Corte rigettava il ricorso, confermando che il giudice del rinvio aveva correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite. In particolare, ha ribadito che l’assegno divorzile presenta natura composita: assistenziale, compensativa e perequativa. L’attribuzione dell’assegno richiede, come peraltro ribadito in plurime occasioni dalla stessa Cassazione (n. 35434/2023 e n. 32918/2022):
−lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi;
−il nesso causale tra tale squilibrio e le scelte condivise durante il matrimonio;
−la prova, anche presuntiva, del sacrificio professionale del coniuge economicamente più debole.
In punto di onere della prova, la Cassazione ha evidenziato che spetta al coniuge istante dare la prova di aver rinunciato a opportunità professionali per contribuire alla vita familiare ( cfr Cass Civile SU n. 18287/2018). Nello specifico la Corte ha ritenuto che la scelta della moglie di sacrificare il lavoro per occuparsi della casa aveva generato un beneficio per il marito, così giustificando un assegno in funzione compensativa. La funzione perequativa dell’assegno ha lo scopo di riequilibrare le posizioni economiche degli ex coniugi, tenendo conto del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge.
L’ordinanza n. 16083/2025 conferma l’evoluzione dell’assegno divorzile da natura assistenziale a misura di giustizia redistributiva: l’assegno divorzile non rappresenta un automatismo, bensì è una misura fondata su criteri oggettivi e su un’attenta valutazione delle circostanze concrete, così come richiesto dall'articolo 5, comma 6 della Legge 898/1970.
Di seguito il testo dell'Ordinanza
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 01/04/2025) 16/06/2025, n. 16083
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria - Presidente
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura - Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11135/2024 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in CATANZARO VIA S. MARIA MEZZOGIORNO, 3, presso lo studio
dell'avvocato RAIMONDI NUNZIO (Omissis) che lo rappresenta e difende
Contro
B.B.
Intimata
avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 2/2024 depositata il 05/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.
Svolgimento del processo
Ritenuto che:
−Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2010 B.B. chiedeva al Tribunale di Catanzaro di dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto con A.A. il 14 maggio 2000, alle medesime condizioni economiche indicate nel ricorso per la separazione consensuale, depositato in data 11.07.2007, per come successivamente omologata, condizioni che prevedevano la corresponsione della somma di Euro 1.400,00 mensili in favore della B.B.
−Si costituiva in giudizio il convenuto A.A. associandosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili ed opponendosi alla richiesta di assegno divorzile.
−Con sentenza n. 1842 del 10 ottobre 2019 il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda di divorzio.
−Avverso detta decisione proponeva appello Stefania B.B. con atto depositato il 09.02.2020 chiedendo la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in punto assegno divorzile.
−Con sentenza nr n. 1 del 10.01.2021, depositata in data 25.01.2021, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della impugnata sentenza, dichiarava che la sig.ra B.B. avesse diritto a ricevere dal sig. A.A. l'assegno divorzile quantificato in misura di Euro 900,00, a decorrere dalla
data della sentenza di I grado.
Avverso tale pronuncia A.A. proponeva ricorso per cassazione.
Con sentenza nr 4200/2023 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso rilevando, al riguardo, che la quantificazione dell'assegno di divorzio in 900 Euro mensili non era il frutto della valutazione degli indici previsti dalla legge, precisati dalla sentenza delle S.U. 18287 del 2018, così come risultanti dai fatti accertati.
In particolare, risultava omessa un'effettiva comparazione tra la situazione economico-patrimoniale e reddituale delle parti e agli effetti dello spostamento dovuto all'ammontare non modesto dell'assegno in proporzione ad esse. Era mancata una correlazione dell'ammontare con la durata del matrimonio e una valutazione delle potenzialità reddituali della ex moglie correlate alla sua qualificazione professionale e le disponibilità immobiliari della stessa.
La quantificazione dell'assegno è rimasta priva di una non apparente giustificazione argomentativa.
A.A. riassumeva il giudizio avanti alla Corte di appello di Catanzaro che, con sentenza nr 2/2024, riconosceva in favore della Scavo un assegno divorzile nella misura di Euro 250,00 a decorrere dalla decisione di primo grado.
Il giudice del rinvio dava atto che la Corte di Cassazione aveva accolto l' impugnazione limitatamente alla quantificazione dell'assegno divorzile, lasciando intendere implicitamente ma chiaramente il rigetto di ogni contestazione sull' an dell'emolumento.
Richiamava poi i principi elaborati dal giudice di legittimità in materia ponendo a raffronto le due posizioni economiche osservando per quanto riguardava la richiedente l'assenza di redditi e di proprietà immobiliari potendo contare sulla disponibilità di una abitazione dove viveva insieme ai suoi genitori.
Per quanto riguardava invece il riassumente evidenziava che le disponibilità reddituali senza dubbio maggiori di quelle della richiedente non erano tuttavia particolarmente consistenti.
Lo stesso infatti aveva dichiarato per gli anni 2014, 2015 e 2016 redditi che oscillavano tra i 17.670,00 ai 18.504,00 Euro annui; per gli anni successivi i redditi si assestano intorno ad Euro 17.000,00-18.000,00 circa, salva una netta contrazione nel 2020 (anno della pandemia), in cui non superavano Euro 11.000,00 circa.
Rilevava poi che il A.A. era proprietario di numerosi cespiti immobiliari, beni di immobili fruttiferi e suscettibili, quindi, di sfruttamento ai fini della produzione di reddito.
Il A.A., poi, era anche amministratore della R.Motori Srl, carica dalla quale non risultava aver percepito alcun compenso.
Secondo il giudice del rinvio non vi erano elementi anche alla luce delle risultanze di causa svolta in primo grado per affermare che i redditi dichiarati fossero non veritieri.
Ciò in quanto, per un verso, l' istruttoria era stata finalizzata ad accertare il tenore di vita della coppia anteriore alla separazione (e, quindi, non può costituire utile riscontro per l'accertamento del reddito effettivo ad oggi) e, per altro verso, gli esiti di detta istruttoria avevano dimostrato che i redditi di cui la coppia disponeva erano tali da consentire un tenore di vita decorso ma non di vivere nel lusso.
Con riguardo al contributo alla conduzione familiare prestato dalla B.B. nel corso della vita coniugale, la Corte distrettuale rilevava che, dopo il matrimonio quest'ultima aveva lasciato l' impiego presso l'azienda amministrata dal marito (circostanza, questa, incontestata tra le parti), dedicandosi esclusivamente alla famiglia.
L'apporto della donna, attesa l'assenza di figli della coppia, si era risolto, in sostanza, nella conduzione della casa e nell'accudimento del marito, che la B.B. accompagnava anche durante viaggi di lavoro.
Era emerso altresì che la coppia non beneficiava di alcun aiuto nei lavori domestici, che, quindi, erano curati solo dalla B.B.
E, tuttavia, l 'apporto della donna si limitava esclusivamente a tale profilo.
Si poteva presumere che l'attività casalinga della B.B. avesse nel marito generato una certa serenità, data dalla consapevolezza che fosse la moglie a preoccuparsi della casa e delle esigenze del vivere quotidiano della coppia, ma non vi erano prove che il contributo della moglie avesse in altro e più incisivo modo concorso alla realizzazione personale.
Il matrimonio, poi, era durato poco più di sei anni e, dunque, un tempo piuttosto limitato, benché non
irrisorio.
Ha altresì osservato che l'ex moglie all' epoca dell' introduzione del giudizio di divorzio aveva circa quaranta anni e, quindi, un'età che non la poneva ancora fuori dal mercato del lavoro, pur limitandone le possibilità di reinserimento; la stessa, peraltro, aveva già una pregressa esperienza lavorativa da sfruttare ed aveva, inoltre, conseguito il titolo di OSS e non era affetta da pregresse patologie che la rendessero inabile al lavoro.
Dunque, secondo il giudice del rinvio doveva tenersi conto che l' inadeguatezza dei mezzi economici della B.B. dipendeva solo in (gran) parte (ma non interamente) da ragioni oggettive legate all'età e alla sua fuoriuscita dal mercato del lavoro per scelta condivisa con il coniuge.
Fattori che avevano posto la donna in una condizione certamente sfavorevole rispetto all'offerta di lavoro proveniente dalla concorrenza anche se non avevano determinato una sua definitiva e completa esclusione dal mercato del lavoro.
La Corte distrettuale riteneva altamente verosimile che, in mancanza della scelta di dedicarsi alla famiglia e alla casa, la donna avrebbe continuato la propria carriera, sfruttandone le potenzialità di crescita o proseguendo il percorso come OSS e tanto era sufficiente a supportare il giudizio sull' an del
diritto all'assegno divorzile, già espresso dalla Corte di Cassazione in senso favorevole alla B.B.
E, tuttavia, in punto di quantum, secondo il giudice del rinvio, non potevano essere pretermesse quelle residue possibilità di ricollocazione sul mercato del lavoro.
Pertanto, tenuto conto del divario tra le condizioni reddituali delle parti, dell'effettivo contributo dato dalla B.B. al benessere della famiglia, della durata del matrimonio e delle capacità produttive dell'appellante, la Corte stimava congruo fissare in Euro 250,00 mensili l'ammontare dell'assegno divorzile che il A.A. doveva corrispondere alla ex coniuge a far data dalla sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria cui non ha resistito Stefania B.B., che è rimasta intimata.
Motivi della decisione
Considerato che:
Con un primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che il giudice di legittimità avrebbe accolto il ricorso per cassazione solo con riguardo ai profili strettamente attinenti alla quantificazione dell'assegno divorzile, disattendendo implicitamente ogni contestazione in ordine all'"an".
Si lamenta che il giudice del rinvio non avrebbe proceduto ad una lettura unitaria del disposto normativo in conformità agli orientamenti giurisprudenziali affermati con la decisione della cassazione a S.U. n.18287/18 e non avrebbe quindi considerare che l'assegno divorzile va, dunque, attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione equiordinata dei parametri previsti dall'art. 5, comma 6.
Con un secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte di appello enfatizzato, per un verso, il divario economico patrimoniale tra i coniugi (criterio assistenziale), valutandolo in maniera del tutto atomistica rispetto agli altri criteri; e, per altro verso, sul piano propriamente perequativocompensativo,
per aver omesso di verificare il concreto sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali.
Ci si duole che la sentenza della Corte territoriale si sarebbe seccamente discostata dai principi appena enunciati, giacché avrebbe giustificato l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, nella misura indicata, in funzione compensativa-perequativa, sulla scorta del significativo squilibrio reddituale-patrimoniale tra gli ex coniugi e di una valorizzazione dell'attività endofamiliare svolta dalla B.B., senza, però, dare minimamente conto della sussistenza di un nesso causale tra tale attività e l'intervenuto aggravamento del divario economico tra le parti.
Con un terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per mancanza, apparenza ed apoditticità della motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si sostiene che il giudice di merito, nel riconoscere l'assegno divorzile in favore della ricorrente/appellante nella misura di Euro 250,00 mensili, avrebbe richiamato una serie di elementi (quali la durata del matrimonio, l'età dell'appellante, il contributo offerto dalla stessa alla vita familiare, etc.) apparentemente idonei a motivare o giustificare la decisione adottata, di fatto, però, inidonei a rivelarne la ratio decidendi, essendo stati indicati o richiamati in maniera atomistica e senza alcuna complessiva disamina logico-giuridica: con riferimento alla durata del matrimonio, ad esempio, il Giudice di merito non avrebbe espresso alcuna valutazione, non comprendendosi dalla motivazione se il Collegio avesse considerato il matrimonio, particolarmente breve o lungo; con riferimento al contributo offerto dalla ricorrente/appellante lo stesso Giudice non avrebbe indicato con quali modalità ed in quale misura la stessa avesse contribuito alla formazione e all' incremento del patrimonio dell'altro coniuge, limitandosi a riferire che la B.B. avrebbe contribuito alla "serenità del marito".
Si denuncia che la motivazione espressa in ordine alla rilevata incapacità lavorativa della richiedente a procurarsi i mezzi necessari per sopperire alle sue necessità sarebbe totalmente apodittica senza valutare, in concreto, le sue potenzialità professionali e reddituali.
Con un quarto motivo si censura la decisione sotto il profilo dell' omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per avere la Corte di appello non considerato la disponibilità da parte della sig.ra B.B., di una stabile abitazione, l'assenza di problemi relativi allo stato di salute della richiedente, tali da giustificare una misura reddituale di sostegno; l'inerzia della ex coniuge nella ricerca di un impiego.
In relazione alla durata del matrimonio, la Corte di Appello di Catanzaro avrebbe omesso di valutare la circostanza che la breve durata dello stesso non poteva incidere in alcun modo sulle realistiche aspettative personali e professionali della B.B.
Il primo motivo è infondato.
La pronuncia rescindente, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha cassato la decisione della Corte di appello unicamente sotto il profilo della quantificazione che era stata determinata in modo non coerente con il principio di diritto espresso dalle S. U. e con la continuità che ad esso hanno dato in larga prevalenza le pronunce della sezione evidenziando che era stata omessa l'effettiva comparazione tra la situazione economico-patrimoniale e reddituale delle parti agli effetti dello spostamento dovuto all'ammontare non modesto dell'assegno in proporzione ad esse, così come era mancata una correlazione dell'ammontare con la durata del matrimonio e una valutazione delle potenzialità reddituali della ex moglie correlate alla sua qualificazione professionale e alle disponibilità immobiliari della stessa.
Il Giudice del rinvio ha pertanto correttamente interpretato la portata della pronuncia rescindente evidenziando l'esatto ambito del dictum della cassazione sottraendosi alle critiche mosse dal ricorrente che si rivelano pertanto infondate.
Il secondo, terzo e quarto motivo che meritano un vaglio congiunto per l' intima connessione sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Il Giudice del rinvio ha spiegato, con motivazione che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale, le ragioni che lo hanno condotto ad attribuire in favore dell'ex coniuge un assegno divorzile nella misura di Euro 250,00 riconoscendo ad esso una natura in parte assistenziale e in parte
compensativa.
Giova ricordare che "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale." (Cass. n. 35434/2023).
Occorre un accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo
accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Ciò premesso, la Corte di appello ha preso in esame le posizioni economiche delle parti rilevando un divario significativo giacchè ,da un lato, l'appellata era risultata priva di redditi e poteva contare unicamente sull'ospitalità del genitori, dall'altro, l'ex coniuge godeva di un reddito che oscillava fra Euro 17.000,00 ed Euro 18.000,00 (con la sola eccezione dell'anno 2020 dove il reddito dichiarato è di Euro 11.000,00) ed era altresì titolare di diversi compendi immobiliari che potevano essere messi a reddito.
Ha poi rilevato che in base alla divisione dei ruoli operata dalla coppia, la richiedente aveva abbandonato il lavoro presso l'azienda amministrata dal marito (circostanza, questa, incontestata tra le parti) subito dopo il matrimonio, dedicandosi esclusivamente alla cura della famiglia.
Apporto questo che, se pur non aveva contribuito alla crescita del patrimonio familiare, aveva comunque garantito al marito un certo benessere.
Il Giudice del rinvio ha poi messo in risalto come l'assunzione su di sé, da parte della B.B. del peso prevalente della cura della casa nel corso della vita matrimoniale, avesse consentito all'altro coniuge di dedicarsi al proprio lavoro, giustificando ora la necessità, in presenza di una rilevante disparità nella situazione patrimoniale degli ex coniugi, di un riequilibrio delle loro posizioni attraverso il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativa prevista dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970.
Lo svolgimento in via esclusiva dell'attività di casalinga da parte della moglie ha infatti rappresentato per il nucleo familiare un risparmio di spesa di cui si è inevitabilmente avvantaggiato anche il marito.
È in considerazione di questo vantaggio che il giudice di rinvio qualifica in termine di benessere, e della durata definita" non irrisoria" del matrimonio (6 anni) che è stato riconosciuto - in un'ottica di giustizia distributiva all' interno della famiglia - l'assegno divorzile in funzione in parte compensativa ed in parte assistenziale stante l'attuale assenza di redditi in capo alla richiedente.
Sotto quest'ultimo profilo ha evidenziato che l'inadeguatezza dei mezzi era dipesa per la gran parte "da ragioni oggettive legate all' età e alla sua fuoriuscita dal mercato del lavoro per scelta condivisa con il coniuge".
In questo quadro le censure dirette a far valere l'omessa valutazione di fatti quali la disponibilità di un alloggio da parte della richiedente l'assenza di problemi relativi allo stato di salute della richiedente e l' inerzia della ex coniuge nella ricerca di un impiego sono inammissibili trattandosi di fatti presi in esame nella decisione rescissoria e comunque inidonei a determinare un esito diverso del giudizio.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della B.B. che è rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.
Conclusione
Così deciso in Roma l'1 aprile 2025.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2025.
Avv. Alfredo Bonanni
