Il danno da perdita del “superbonus 110” - Tribunale Pavia, Sez. III, Sent., 17/03/2025, n. 340
Secondo la sentenza in commento, in materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno
al committente delle opere, la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non
determina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale
del committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell’appaltatore.
Non ammettendo il nostro ordinamento il risarcimento di danni “in re ipsa”, il committente è,
quindi, onerato di provare non solo l’osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i
requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale asseritamente
perduto in conseguenza dell’altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalità tra
l’inadempimento dell’appaltatore e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di
ottenere (o conservare) il risparmio di spesa finale, sotto forma di agevolazione fiscale, in quanto
ormai definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato Tizio, conveniva in giudizio la società Alfa, per sentirla
condannare, previo accertamento del grave inadempimento imputabile all'appaltatore e della
conseguente pronuncia di risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 20.08.2021,
alla restituzione, in suo favore, dell'acconto versato pari ad Euro 25.643,09, oltre al risarcimento dei
danni subiti a causa ed in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, consistenti nella perdita
definitiva dell'agevolazione fiscale del "superbonus 110%", quantificati in Euro 185.388,39, il tutto
oltre agli interessi legali, rivalutazione monetaria e al rimborso delle spese di lite.
A sostegno delle domande, l'attore adduceva le seguenti circostanze:
Motivi della decisione
Con sentenza del 17/03/2025 il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda attorea in
ragione delle seguenti argomentazioni.
In via preliminare il giudicante riteneva provata la stipulazione tra le parti di un contratto di appalto
avente ad oggetto opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attore con contestuali
opere di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.
Parimenti provato è risultato, da un lato, il versamento, da parte dell'attore in favore della società
convenuta dell'importo di Euro 25.643,09 a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito (pari al 10%
del prezzo complessivo, oltre IVA) e, dall'altro, l'inadempimento di quest'ultima in ordine
all'esecuzione delle opere appaltate.
Il giudice adito ha pertanto ritenuto di dover accogliere la domanda di risoluzione del contratto di
appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento dell'appaltatrice condannando
quest'ultima alla restituzione, in favore dell'attore, dell'acconto di Euro 25.643,09, trattandosi di
pagamento oramai privo di giustificazione causale in ragione dell'intervenuta risoluzione del
contratto.
Su tale importo spettano altresì, secondo il giudicante, gli interessi al tasso legale di cui all'art.
1284, comma 1 c.c. dalla data della domanda stragiudiziale di restituzione dell'indebito alla data
della domanda giudiziale e al tasso maggiorato di cui all'art. 1284 comma 4, c.c. dal giorno
successivo alla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo, mancando la prova della mala fede
dell'accipiens ai fini della decorrenza degli interessi legali dal giorno del pagamento.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento, il Tribunale ricorda
preliminarmente quanto statuito dalla Suprema Corte in tema di riparto degli oneri probatori in
materia di responsabilità contrattuale. Secondo la giurisprudenza apicale, infatti, il creditore-
danneggiato ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto
asseritamente inadempiente-debitore ed il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza
che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso di causa del danno lamentato anche
solo perché rimasto incerto, la domanda deve essere rigettata (cfr., ex aliis, Cass. n.20707/2023,
Cass. n.4009/2020; Cass. n.29315/2017).
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto che la mancata esecuzione dei lavori nei termini previsti dalla
legge per poter usufruire del superbonus 110%, avrebbe avuto, quale ulteriore conseguenza, la
perdita definitiva dell'agevolazione fiscale.
In particolare, nell'atto di citazione l'attore ha ritenuto che la perdita del beneficio fiscale
configurerebbe indubbiamente un danno patrimoniale atteso che il medesimo, nel far eseguire le
opere, successivamente allo spirare del termine per il godimento del beneficio, non avrebbe potuto
più beneficiare del superbonus 110% valevole fino al 31/12/2023; pertanto, sempre secondo
l'opinamento attoreo, la società convenuta oltre a dover restituire le somme incassate a titolo di
acconto, avrebbe dovuto essere condannata anche al risarcimento del danno patrimoniale subito
dall'attore quantificato in Euro 185.388,39 quale quota percentuale non più detraibile che con
l'esecuzione dei lavori sarebbe rimasta irrimediabilmente a suo carico.
Il Tribunale adito nella sentenza in commento, ha ritenuto tuttavia infondata la domanda attorea per
i seguenti motivi.
In materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la
giurisprudenza di merito (v. tra le altre, Trib. Padova, sent. n. 2266/2023; Trib. Perugia sent. n.
1478/2024; Trib. Venezia n. 706/2024; Trib. Varese, sent. n. 1065/2024; Trib. Padova, sent. n.
1192/2024; Trib. Lodi, sent. n. 59/2025), alla quale ha ritenuto di aderire il Tribunale pavese, opina
nel senso che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in
automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale del
committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell'appaltatore.
Non ammettendo il nostro ordinamento il risarcimento di danni "in re ipsa", il committente è quindi
onerato di provare non solo l'osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti
soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale - in tesi - perduto in
conseguenza dell'altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalità tra l'inadempimento
dell'appaltatore e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di ottenere (o
conservare) il risparmio di spesa finale, sotto forma di agevolazione fiscale, in quanto ormai
definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale.
Nei precedenti giurisprudenziali sopra citati si richiede, ad esempio, la prova dell'impossibilità per il
committente di reperire, in tempo utile allo scopo, altra impresa cui affidare l'esecuzione dei lavori
originariamente appaltati al debitore inadempiente, ovvero la prova che, pur avendo affidato ad altra
impresa l'esecuzione dei lavori, il committente abbia effettivamente sostenuto o dovrà certamente
sostenere (essendosi assunto la relativa obbligazione), per la medesima opera, spese a titolo di
corrispettivo in misura superiore a quelle che avrebbe sostenuto se, concorrendo l'agevolazione
fiscale mediante cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni
fiscali, il primo appaltatore avesse puntualmente adempiuto l'obbligazione assunta.
Nel caso in esame, l'attore non ha provato (ed invero neppure dedotto) di essersi trovato
nell'impossibilità di reperire altre imprese costruttrici in tempo utile a salvaguardare, in tutto o in
parte, l'agevolazione fiscale prevista e prorogata nel tempo dalla legislazione sopravvenuta, né ha
allegato e provato di essere (stato) nel possesso di tutti i requisiti (oggettivi, soggettivi e tecnici)
richiesti dalla legge ratione temporis vigente per l'effettiva conseguibilità dello "sconto in fattura"
de quo.
Inoltre, non è ravvisabile dagli atti alcun danno patrimoniale propriamente inteso, quale differenza
tra il patrimonio attuale del committente ed il valore che tale patrimonio avrebbe avuto in assenza
dell'inadempimento dell'appaltatrice, non essendo peraltro noto se l'attore ha poi dato corso alle
medesime opere originariamente appaltate e se lo stesso ha sostenuto spese ulteriori in conseguenza
del ritardo.
Non è dunque possibile sostenere, secondo il tribunale adito che l'attore, a causa
dell'inadempimento della società convenuta, ha subito una diminuzione della propria sfera
patrimoniale, che risulta essere la medesima tanto prima quanto dopo l'illecito compiuto
dall'appaltatrice.
Diverso sarebbe stato il caso in cui il ricorrente avesse allegato e provato l'esecuzione delle opere di
ristrutturazione da parte di impresa terza, sostenendo costi superiori a quelli pattuiti con la
convenuta, in ragione della perdita, in tutto o in parte, dei benefici fiscali di legge; ma così non è,
come già osservato.
Inoltre, motiva ulteriormente il Tribunale nella sentenza in commento, il fatto che la legislazione
attualmente vigente preveda bonus fiscali per percentuali minori ovvero requisiti più stringenti per
il loro ottenimento, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un danno patrimoniale inteso come
perdita di un risultato (il mancato risparmio economico), in quanto tale pregiudizio potrebbe
ravvisarsi unicamente nel caso in cui l'attore avesse effettivamente incaricato terzi, sostenendo
spese superiori rispetto al corrispettivo pattuito con la convenuta o, quantomeno, assunto
l'obbligazione relativa al pagamento di un corrispettivo di maggiore importo.
Né peraltro può condividersi la quantificazione del danno pari al differenziale tra il bonus fiscale
(c.d. "superbonus 110") asseritamente spettante al momento della conclusione dell'appalto oggetto
di causa ed il bonus che spetterebbe attualmente se l'opera venisse appaltata a terzi a legislazione
vigente. Il calcolo di tale differenziale risulta, infatti, ipotetico e inattendibile, in quanto effettuato
sulla base del corrispettivo pattuito con la convenuta, mentre - come già osservato - avrebbe dovuto
effettuarsi tenendo conto del corrispettivo richiesto da una nuova impresa appaltatrice o a questa
anticipatamente versato, in misura asseritamente maggiore di quanto avrebbe altrimenti risparmiato;
Dalle esposte lacune assertive e probatorie deriva, secondo il giudice adito, l'impossibilità di
riconoscere il risarcimento del danno patrimoniale per la "perdita" asseritamente subita (danno
emergente e lucro cessante), così come configurato e richiesto dall'attore nell'atto introduttivo e
nelle conclusioni rassegnate in via principale.
Il Tribunale adito, pertanto:
i - ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice e
per l'effetto,
ii - ha condannato la società Alfa alla restituzione, in favore dell'attore, dell'acconto dal medesimo
versato debitamente aumentato degli interessi siccome quantificati nella parte motiva;
iii. ha disposto il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita
dell'agevolazione fiscale, in quanto infondata.
Avv. Andrea Galiffa
