Con il D.P.R. 13/12/2025, n.12 è stata approvata la tabella unica nazionale per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali, e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10% della complessiva validità dell’individuo.
Sotto il profilo causale la regolamentazione di cui al DPR 12/2025 si applica ai danni causati da sinistri stradali causati da veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione (a prescindere dal fatto che siano assicurati o meno). Si applica, inoltre, ai danni causati da colpa medica, in virtù del rinvio contenuto nell’ art.7.
Il D.P.R. 12/2025 ha attuato la delega contenuta nell’art.138 cod. ass. prevedendo un sistema di monetizzazione del danno alla persona con postumi superiori al 9% che è basato sui seguenti elementi:
a) il sistema di liquidazione è un sistema “a punto”; quindi il risarcimento si determina moltiplicando il numero di punti percentuali che esprimono l’invalidità permanente per una somma di denaro, che varia col variare del grado di invalidità;
b) la tabella disciplina solo le invalidità dal 10% al 100% compresi;
c) il valore monetario “di partenza”, cioè quello in base al quale è sviluppata l’intera tabella, è pari ad euro 947,30, cioè pari al valore del punto “di partenza” per la liquidazione delle micropermanenti.
Il valore monetario del punto di invalidità non è fisso, ma muta in funzione di tre variabili:
a) varia in aumento in misura proporzionale al grado di invalidità permanente; questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore biologico;
b) varia in diminuzione in misura inversamente proporzionale all’età della vittima; questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato demoltiplicatore demografico.
c) può variare (ma ciò non è necessario) in funzione della sofferenza morale provocata dall’infortunio, secondo quattro gradi (nessuna, minima, media o grave); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale. Questo coefficiente è triplice per ciascun grado di invalidità permanente: può essere minimo, medio o massimo. Tale variazione però non è assoluta: sarà, infatti il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata e, in caso affermativo, se debba esser applicata nella misura minima, media o massima.
In sostanza, il risarcimento complessivamente liquidabile ai sensi del DPR 12/2025 sarà dato dalla formula: R=IP ∙MB ∙DD [∙MM] dove: IP è il grado di invalidità permanente; MB è il “moltiplicatore biologico”, un coefficiente che cresce col crescere dell’invalidità (e quindi aumenta il valore del punto); DD è il “demoltiplicatore demografico”, un coefficiente che cresce col crescere dell’età (e quindi riduce il valore del punto); MM è il “moltiplicatore morale”; l’applicazione di questo coefficiente di maggiorazione è rimessa sia nell’an sia nel quantum alla discrezionalità del giudice, entro il limite della misura massima prevista dal DPR.
In molti si sono cimentati nell'effettuazione di un confronto tra i valori previsti dal DPR in commento con quelli dettati dalla Tabella adottata dal Tribunale di Roma e quella adottata dal Tribunale.
Il confronto è stato effettuato sotto due profili.
Innanzitutto sono stati messi a confronti i valori previsti dal DPR con quelli previsti, per identico grado di invalidità permanente e medesima età, dalla tabella “romana” e da quella “milanese”. Il risultato è stato che il risarcimento previsto dalla tabella di legge per le invalidità più basse è superiore a quello delle tabelle edite dai Tribunale di Roma e Milano; per le invalidità più alte la misura prevista dalla TUN è superiore alla tabella milanese ma di molto inferiore a quella romana; per le invalidità intermedie è inferiore ad entrambe.
E' stato altresì effettuato un secondo confronto tra le tre tabelle aggiungendo, al risarcimento previsto per il danno biologico, quello previsto per il danno "morale" applicando l'aumento massimo previsto dai tre valori tabellari sempre al netto della personalizzazione del danno biologico.
Il risultato è stato che per le invalidità basse, la Tabella Unica Nazionale è più vantaggiosa per il creditore sia rispetto alla tabella milanese, sia rispetto alla tabella romana; per le invalidità medie, è più vantaggiosa per il debitore sia rispetto alla tabella milanese, sia rispetto alla tabella romana; per le invalidità alte, è più vantaggiosa per il creditore rispetto alla tabella milanese, e più vantaggiosa per il debitore rispetto alla tabella romana.
Da ultimo, sotto l'aspetto cronologico, l’art. 5 del DPR stabilisce che esso si applichi solo per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore. Il DPR 12/25 è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione avvenuta, in Gazzetta Ufficiale, il 18/02/2025 e, quindi, si applicherà a tutti i sinistri avvenuti successivamente al 5 marzo 2025.
Avv. Andrea Galiffa
