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570 CODICE PENALE. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Questo il testo della norma.

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032-

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge .

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Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 570, 1° e 2° co., è necessario che il giudice penale motivi in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno dei beneficiari e della capacità contributiva dell'obbligato ( C., Sez. VI, 14.6.2013, n. 27918). Lo stato di bisogno deve avvenire in concreto attraverso una accurata elaborazione del materiale probatorio disponibile ( C., Sez. VI, 29.9-16.11.2016, n. 48548).

 Il solo fatto del mancato versamento dell'assegno in favore del coniuge previsto dalla sentenza di separazione non è idoneo a configurare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, essendo imprescindibile una verifica dell'effettivo stato di bisogno in cui il coniuge si venga a trovare in seguito all'inadempimento ( C., Sez. VI, 13.10-28.11.2016, n. 50295).

L'autoriduzione dell'assegno di mantenimento, anche se consistente, protrattosi per pochi mesi, ove emerge che il coniuge creditore della somma disponesse di sufficienti mezzi finanziari per far fronte ai bisogni familiari, non integra il reato ( C., Sez. VI, 13.5.2016, n. 23010).

Procedibilità: a querela di parte, salvo le ipotesi di procedibilità d’ufficio indicate nella norma.

Competenza Territoriale: luogo di effettiva dimora dell'avente diritto alla prestazione dei mezzi di sussistenza.

Elemento soggettivo: il dolo generico, che richiede la rappresentazione e la volontà di sottrarsi gli obblighi di assistenza inerenti alla propria qualità senza giusta causa, arricchito, nell'ipotesi prevista dall'art. 570, 2° co. dalla consapevolezza dello stato di bisogno in cui versa la vittima (Marcucci, 860; Delogu, 566).

Ultima giurisprudenza in ambito di 570 c.p.

Cass. pen., Sez. VI, 20/06/2023, n. 30150

In tema di separazione di fatto tra i coniugi, per l'esistenza di un obbligo morale e giuridico di assicurare i mezzi di sussistenza e di contribuire al mantenimento dei figli in capo ai genitori che sia svincolato da ogni accordo o provvedimento giurisdizionale, si ritiene integrato il reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., anche in mancanza di un valido provvedimento giudiziale di separazione, ove il genitore ometta di contribuire al mantenimento del figlio minore ed economicamente non autosufficiente. Infatti ai fini della integrazione della fattispecie, è irrilevante la presenza o meno di statuizioni pattizie tra i genitori.

Cass. pen., Sez. VI, 15/11/2022, n. 1610

L'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato.

L’abbandono del tetto coniugale è reato?

No. Ma può determinare l’addebito della separazione.

Corte d'Appello Venezia, Sez. III, Sentenza, 09/03/2023, n. 533

Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto, imponendo, infatti, la pronuncia di addebito della separazione non solo la violazione degli obblighi tra i coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche la sussistenza di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/06/2022, n. 20228

Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi non giustifica l'addebito della separazione personale, ove risulti provato che esso è intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e in conseguenza di tale fatto.

Diversa fattispecie di reato è quella prevista dall’art. 570 bis c.p., su cui si tornerà in seguito.

Avv. Massimo Ambrosi