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CONVIVENZA E ASSEGNO DIVORZILE. SEZIONI UNITE 35385/2023

Sentenza Corte Cassazione SS.UU. n. 35385/2023 - Il computo

della convivenza prematrimoniale ai fini della determinazione

dell'assegno divorzile.

Con l'importantissima sentenza n. 35385/2023, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha messo in

rilievo come la convivenza prematrimoniale, essendo ormai un fenomeno di costume sempre più

radicato nei comportamenti della nostra società, debba, al ricorrere di determinati presupposti,

essere necessariamente essere presa in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno

divorzile.

La vicenda prende avvio dalle doglianze avanzate dall'ex moglie rispetto alla sentenza resa dalla

Corte d'Appello di Bologna che, secondo l'opinamento della ricorrente, avrebbe omesso di

considerare il contributo economico e personale apportato dalla medesima nella fase anteriore al

sorgere del vincolo matrimoniale.

La ricorrente suffragava le proprie prospettazioni, evidenziando come non vi fossero state

differenze tra il comportamento dei coniugi nella fase prematrimoniale e in quella coniugale,

soprattutto in riferimento alle scelte comuni di organizzazione della vita familiare e riparto dei

rispettivi ruoli.

In ordine a tale contestazione, le Sezioni Unite hanno anzitutto confermato che nel nostro

ordinamento sussiste indubbiamente una differenza tra matrimonio e convivenza, dato che la

convivenza di fatto, al contrario del matrimonio e dell'unione civile, rappresenta un modello

«familiare non a struttura istituzionale».

Purtuttavia, convivenza e matrimonio sono parimenti modelli familiari dai quali scaturiscono

obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell'unione sia essa

istituzionale o meramente di fatto.

Fatte queste premesse i giudici di legittimità proseguono affermando che ai fini del riconoscimento

e della quantificazione dell'assegno divorzile, il criterio individuato dalle Sezioni Unite del 2018

risulta decisivo per affrontare anche il tema relativo ai rapporti tra convivenza e matrimonio, atteso

che, il criterio della durata del matrimonio assume, anche alla luce di quanto affermato dalla

Cassazione nel 2018, una rilevanza imprescindibile:

1) in riferimento alla valutazione del contributo che ciascun coniuge, per tutto il periodo in cui

l'unione matrimoniale era ancora esistente, ha dato alla formazione del patrimonio comune e/o del

patrimonio dell'altro coniuge;

2) in relazione all'età del coniuge richiedente e alla conformazione del mercato del lavoro, per

considerare le effettive potenzialità professionali e reddituali prefigurabili alla fine della relazione

matrimoniale".

In definitiva, la Corte ben consapevole della crescente diffusione sociale del fenomeno della

convivenza, ha ritenuto che la convivenza prematrimoniale, laddove si sia protratta nel tempo e sia

stata pertanto idonea a consolidare una divisione dei ruoli domestici a sua volta capace di creare

scompensi destinati a riverberare i propri effetti sul futuro matrimonio e sul divorzio che allo stesso

dovesse seguire, dovrà necessariamente necessariamente essere presa in considerazione anche ai

fini della determinazione dell'assegno divorzile.

Conclusa la disamina sugli aspetti testè riportati, la Suprema Corte ha provveduto ad enunciare il

seguente principio di diritto "Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell'art. 5,

comma 6, l. n. 898/1970, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche

perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza

prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto

di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga

una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica»

del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini

della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare

e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare

l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano

conformato la vita all'interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del

relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del

coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento

adeguato, successivamente al divorzio".

In ossequio al principio enunciato, la Corte ha accolto il ricorso spiegato dalla ricorrente

asseverando che, ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno divorzile, avrebbe dovuto

necessariamente computarsi anche il periodo afferente la convivenza prematrimoniale.

Avv. Andrea Galiffa