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INVESTIMENTO MEDIANTE COMPRAVENDITA DI DIAMANTI. La giurisprudenza.

Chiarezza. No agganci ingannevoli. No pubblicità falsa e tendenziosa.

Anche per la compravendita di diamanti la giurisprudenza è costante nell’affermare che il principio cardine è la tutela del consumatore/investitore.

La Banca ha precisi obblighi e responsabilità.

Nel diritto civile, il principio di correttezza e buona fede contrattuale si conferma cardine del sistema e l’investimento mediante compravendita di diamanti è solo uno degli ambiti dove lo stesso funge, o meglio deve fungere, da faro dell’agire delle parti.

Contratto qualificato, legittimo affidamento: il Giudice pare non fare sconti alle responsabilità dell’operatore che propone la vendita ma è ovvio che il primo passo per l’attivazione delle migliori tutele è rivolgersi ad un legale di fiducia, considerato che - oltre alle prospettazioni di diritto sostanziale – occorre attivare il corretto rimedio processuale.

Sotto, un excursus che riguarda pronunce di legittimità e di merito, senza trascurare il richiamo all’importante sentenza resa dal Consiglio di Stato nel marzo 2021.

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/02/2013, n. 2736

Poiché la nozione di investimento finanziario comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione e con un rischio, l'offerta di "contratti di affidamento diamanti" che prevedono il "blocco" di 1000 euro dell'investitore per un anno con la prospettiva di un "guadagno" (consistente in occasione della restituzione del diamante, nel rimborso del capitale di 1.000 euro maggiorato dell'importo di 80 euro a titolo di custodia) ha causa finanziaria, in quanto la ragione giustificativa del contratto consiste nell'investimento del capitale (il "blocco" dei risparmi) con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, e con sussistenza del "rischio emittente" per l'investitore.

Tribunale Verona, Sez. III, Ordinanza, 23/05/2019

La nozione di prodotto finanziario di cui all'art. 1, 1° comma, lett. u), D.Lgs. n. 58/1998 non comprende le operazioni che portino al mero acquisto di beni materiali allo scopo di fruizione diretta o di consumo o anche con finalità di investimento non finanziario, con la conseguenza che la vendita di diamanti, ancorché avvenuta tramite il canale bancario, non è assoggettata alle regole di condotta dettate dal Testo Unico della Finanza.

Il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto contrattuale di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della banca, intermediaria in una compravendita di diamanti avvenuta tra un suo cliente e una società terza, per non aver predisposto procedure volte a garantire la correttezza delle informazioni fornite dal venditore e la trasparenza sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose).

Tribunale Lucca, 04/09/2020, n. 750.

La Banca che consiglia l'acquisto ha l'obbligo di informare il cliente nel caso in cui il valore delle pietre acquistate sia di gran lunga inferiore al prezzo effettivamente pagato. La Banca ha, infatti, l'obbligo di ben gestire il capitale dei propri clienti, dovendo assumersi in tale obbligo anche la corretta informazione sulle pratiche di investimento dalla stessa consigliate o anche soltanto "meramente segnalate". La Banca deve, in particolare, segnalare al proprio cliente l'effettivo utilizzo delle somme da questi versate, specificando quali importi, e in quale misura, sono destinati a servizi e/o oneri aggiuntivi rispetto al mero prezzo delle pietre e giustificare in tal modo al proprio cliente il prezzo da questi pagato alla società venditrice delle stesse; detta segnalazione appare ancor più doverosa laddove proprio l'attività di "segnalazione" sia remunerata dalla venditrice.

Cons. Stato, Sez. VI, 11/03/2021, n. 2082

La ratio della disciplina in materia di pratiche scorrette è quella di salvaguardare la libertà di autodeterminazione del destinatario di un messaggio promozionale da ogni erronea interferenza che possa, anche solo in via teorica, incidere sulle sue scelte e sui riflessi economici delle stesse fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo, dunque, all'operatore un preciso onere di chiarezza nella redazione della propria offerta.

Grava sul professionista un obbligo di chiarezza e completezza dei messaggi promozionali al fine di evitare qualsivoglia forma di aggancio scorretta e ingannevole; ciò in quanto l'onere di completezza e chiarezza informativa previsto dalla normativa a tutela dei consumatori richiede che ogni messaggio rappresenti i caratteri essenziali di quanto mira a reclamizzare e sanziona la loro omissione, a fronte della enfatizzazione di taluni elementi, qualora ciò renda non chiaramente percepibile il reale contenuto ed i termini dell'offerta o del prodotto, così inducendo il consumatore, attraverso il falso convincimento del reale contenuto degli stessi, in errore, condizionandolo nell'assunzione di comportamenti economici che altrimenti non avrebbe adottato.

Sussiste un obbligo di chiarezza, trasparenza e comprensibilità delle comunicazioni commerciali sin dal primo contatto ed al fine di evitare agganci ingannevoli. Invero, l'obbligo di estrema chiarezza, che viene violato proprio da pratiche ingannevoli o false che in qualsiasi modo, anche nella presentazione complessiva, ingannino o possano indurre in errore il contraente medio, deve essere congruamente assolto dal professionista sin dal primo contatto, attraverso il quale debbono essere messi a disposizione del consumatore gli elementi essenziali per un'immediata percezione della offerta economica pubblicizzata.

Tribunale Milano, Sez. VI, 04/07/2021, n. 5876

La banca, che agevola l'investimento in diamanti dei suoi clienti, consegnando il materiale informativo, inoltrando l'ordine di acquisto e mettendo a disposizione i propri locali per la stipula del contratto, crea un legittimo affidamento nella serietà e fruttuosità dell'operazione idoneo a fondare una relazione da contatto qualificato, dalla quale derivano a carico della banca non già meri obblighi di prestazione, ma piuttosto specifici obblighi di buona fede, di protezione e di informazione.

Avv. Massimo Ambrosi