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Caduta sul tombino – la Cassazione nega il risarcimento al pedone distratto – Commento a Cassazione n.1786/2026 

La Cassazione con la statuizione in commento ha escluso la responsabilità del Comune per la caduta causata da un lieve dislivello stradale, ascrivendo l'evento a negligenza del pedone.

Secondo gli Ermellini, infatti, il Comune in fattispecie quale quella in esame non è sempre automaticamente responsabile dei danni subiti dal pedone che cada per propria disattenzione.

Nel caso in esame la Corte di Cassazione confermava la decisione della Corte d'appello escludendo la responsabilità dell'ente proprietario della strada e negando il risarcimento al danneggiato. 

Il ricorrente aveva sostenuto che la responsabilità del custode es art. 20251 c.c , non poteva essere esclusa dalla colpa del danneggiato fatto salvo il caso di una condotta del tutto eccezionale o imprevedibile.

La tesi non è stata accolta dai giudici di legittimità che hanno chiarito che la condotta dell'utente della strada può assumere rilievo causale, anche esclusivo, nella produzione del danno, senza che sia necessario dimostrare un comportamento anomalo o imprevedibile. È sufficiente che la disattenzione del pedone sia idonea a spiegare l'evento.

Con ulteriori motivi di ricorso, il pedone aveva altresì sostenuto la tesi in forza della quale il medesimo non avrebbe dovuto assolvere l'onere di provare la presenza di un'insidia o di un trabocchetto, ritenendo sufficiente la caduta in corrispondenza del tombino. A sostegno di tale opinamento il medesimo ricorrente aveva addotto che lo stesso Comune avesse dichiarato "impercettibile" il dislivello. 

La Cassazione escludeva la violazione dell'articolo 115 del codice di procedura civile. Il Comune, infatti, non aveva ammesso la dinamica del sinistro, ma si era limitato a negare l'esistenza di condizioni di pericolo tali da provocare una caduta, se non in caso di disattenzione dell'utente.

In definitiva, la pronuncia conferma la tesi della non oggettività della responsabilità dell'ente pubblico per la manutenzione delle strade ribadenso che in presenza di irregolarità minime e facilmente percepibili, la caduta del pedone può essere imputata esclusivamente alla sua negligenza, con conseguente esclusione del diritto al risarcimento.

Avv. Andrea Galiffa