Con l'ordinanza in commento la Suprema Corte afferma il principio in forza del quale il debitore che si difende contestando l’entità del credito o la sua sussistenza ammette implicitamente di non aver adempiuto. Per tale motivo, l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con le difese che contestano l’entità del credito o la sua sussistenza: in tal modo il debitore ammette implicitamente di non aver adempiuto.
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Un avvocato agisce in giudizio al fine di ottenere il compenso per l’attività svolta a favore di un cliente.
In primo e secondo grado, viene accolta l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal debitore ma il legale ricorre in cassazione.
Secondo gli Ermellini l'eccezione di prescrizione non va accolta se il debitore, oltre a sollevarla, contesta anche la fondatezza del credito.
I Giudici di legittimità accolgono il ricorso del legale e chiariscono che la prescrizione presuntiva, a differenza di quella ordinaria, si fonda sulla presunzione dell’avvenuto integrale pagamento del credito azionato, pertanto, "l’eccezione è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza, poiché, in tal caso, il debitore ammette, implicitamente, di non aver pagato".
L’avvocato ricorrente sostiene che il debitore abbia contestato il credito e, pertanto, non possa avvalersi dell’eccezione di prescrizione presuntiva come, invece, sostenuto dalla sentenza gravata. Inoltre, denuncia la violazione degli artt. 2956 e 2959 c.c. per aver il giudice di merito dichiarato la prescrizione presuntiva del credito non tenendo conto delle contestazioni del resistente.
La Suprema Corte ha ritenuto fondate ambedue le censure.
Gli Ermellini evidenziano che il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese si prescrive in 3 anni (così dispone l’art. 2956 n. 2 c.c.). La disposizione si fonda sulla presunzione di adempimento dell’obbligazione e, quindi, postula il riconoscimento del credito nella misura richiesta dal creditore. Infatti, la prescrizione presuntiva opera su presupposti diversi rispetto alla prescrizione ordinaria (o estintiva); essa, infatti, si fonda sulla presunzione dell’avvenuto integrale pagamento del credito azionato, in base alla presunzione che il creditore, nel periodo di tempo previsto dalla legge, non abbia chiesto il pagamento o costituito in mora il debitore.
La disciplina normativa dispone che “l'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta” (art. 2959 c.c.). In virtù di quanto sopra esposto, l’eccezione di prescrizione presuntiva deve ritenersi incompatibile con le difese svolte dal debitore che presuppongono il mancato pagamento del credito ovvero la sua sussistenza.
Infatti, in tali ipotesi, il debitore ammette, in modo implicito, di non aver adempiuto.
La suddetta ammissione può evincersi:
a) dalla contestazione sull’entità della somma richiesta;
b) dal fatto che il debitore abbia negato l’esistenza, in tutto o in parte, del credito,
c) oppure abbia indicato un diverso creditore,
d) o, ancora, abbia ammesso di aver versato una somma inferiore a quella pretesa dalla controparte.
La sentenza gravata ha ritenuto prescritto il credito dell’avvocato considerando solo il decorso del triennio in assenza di richieste di pagamento nei confronti del debitore; tale aspetto è rilevante ai fini della prescrizione ordinaria ma quella presuntiva postula che il debitore non abbia posto in dubbio l’avvenuto pagamento. Secondo gli ermellini «non poteva essere – quindi – trascurato il contenuto delle eccezioni degli opponenti, in ordine alla congruità delle somme richieste e all’espletamento di singole prestazioni, occorrendo verificare se fossero incompatibili con la proposta eccezione, che in tal caso andava respinta».
Avv. Andrea Galiffa
