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Particolare tenuità del fatto. Applicazioni pratiche del 131 bis c.p.

L’art. 131bis c.p. è rubricato Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Lo stesso, inserito dall’ art. 1 , comma 2, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, dispone quanto segue:

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

La Corte costituzionale con sentenza 25 giugno-21 luglio 2020, n. 156 (Gazz. Uff. 22 luglio 2020, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

La disposizione non è applicabile al procedimento minorile, nel quale è prevista una speciale causa di non punibilità.

Il riconoscimento della causa di non punibilità non è precluso dall'esistenza, a carico dell'imputato, di una precedente sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., in relazione alla quale sia successivamente intervenuta la riabilitazione.

Particolarmente interessanti le pronunce giurisprudenziali attinenti l’art. 131 bis c.p..

Di seguito alcune massime utili:

In materia di rapporti di famiglia, al falso commesso da uno dei genitori nell'attestare la sussistenza del consenso di entrambi nelle decisioni relative ai figli non è applicabile la causa di non punibilità ex art. 131 bis in quanto il mendacio involge gli interessi di un figlio minorenne ( Cass. n. 25941/2020).

La declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non esclude l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite della legge ( C., S.U. n. 13681/2016), in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico).

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale in ogni caso su una declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ( Cass. n. 43700/2021).

La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno; la stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto nel giudizio abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito speciale. (651 bis c.p.p.).

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al 1° co. bis dell’art. 411 c.p.p. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ma non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione (Cassazione Sezioni Unite 38954/2019).

La causa di esclusione della punibilità non è applicabile ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, poiché in questi si applica la disciplina prevista dall'art. 34, D.Lgs. 28.8.2000, n. 274, da considerarsi norma speciale, e quindi prevalente, rispetto a quella dettata dal codice penale (Cassazione Sezioni Unite n. 53683/2017).

Anche il Tribunale di Teramo ha, ovviamente, applicato la norma, da ultimo con sentenze inerenti la contestazione di un abuso edilizio ed in ambito di 334 c.p. , sebbene astrattamente configurabile, occorre considerare che la punibilità va esclusa per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. ; all’esiguità del danno occorre, inoltre, aggiungere l’assenza di abitualità nella condotta del prevenuto, non risultando precedenti penali iscritti a carico del medesimo.

In altro procedimento, il P.M. della Procura della Repubblica di Ancona, ha chiesto al GIP disporsi l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto in ambito di lesioni colpose derivanti da sinistro stradale sulla scorta della non particolare gravità della violazione delle norme in materia di circolazione stradale, la durata delle lesioni...la non abitualità del comportamento, in quanto l’indagato non risulta essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, nè risulta abbia commesso più reati della stessa indole (ex art. 101 c.p.).

Avv. Massimo Ambrosi