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Prescrizione nel risarcimento da malattia professionale: il dies a quo decorre dalla conoscibilità dell’origine lavorativa

La prescrizione nel risarcimento da malattia professionale: il dies a quo non decorre dalla diagnosi, ma dalla conoscibilità dell’eziologia professionale. Commento a Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 14 maggio 2026, n. 14269.

L’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione lavoro, 14 maggio 2026, n. 14269, offre l’occasione per ribadire un principio di particolare rilievo in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da malattia professionale.

La vicenda trae origine dall’azione promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto il 26 agosto 2011, affetto da microcitoma polmonare metastatico, patologia ricondotta all’esposizione a sostanze nocive verificatasi durante il rapporto di lavoro, intercorso dal 2000 al 2010, alle dipendenze di una società agricola.

La domanda era stata proposta sia iure hereditatis, per i pregiudizi maturati nella sfera del lavoratore, sia iure proprio, per i danni direttamente subiti dai congiunti.

La Corte d’appello di Roma aveva tuttavia ritenuto prescritte le pretese, collocando il dies a quo nella data del 18 gennaio 2009, coincidente con la diagnosi della malattia.

Secondo il giudice del gravame, da quel momento il lavoratore avrebbe avuto piena consapevolezza della patologia, non essendo stata fornita la prova di un diverso momento di acquisizione della consapevolezza del nesso causale con l’inadempimento datoriale.

Contro tale decisione gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi concernenti la violazione degli artt. 2697, 2935 e 2946 c.c.

La Suprema Corte, richiamando il precedente di Cass. 19 maggio 2023, n. 13806, ha censurato l’impostazione seguita dalla Corte territoriale, precisando che, in materia di malattia professionale, la prescrizione non decorre dalla mera diagnosi della patologia.

Il termine comincia invece a decorrere dal momento in cui il lavoratore, o successivamente i suoi eredi, abbiano avuto, ovvero avrebbero potuto acquisire usando l’ordinaria diligenza, conoscenza effettiva o ragionevolmente conoscibile dell’origine professionale della malattia e del nesso causale tra questa e l’inadempimento datoriale.

La diagnosi clinica, pertanto, costituisce soltanto uno degli elementi potenzialmente rilevanti, ma non esaurisce l’indagine richiesta, poiché la percezione dell’esistenza di una malattia non coincide necessariamente con la conoscenza della sua eziologia lavorativa.

Quest’ultima può essere desunta anche in via presuntiva, purché sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.; tra gli indici valorizzabili rientrano, in particolare, una diagnosi espressamente riferita all’origine professionale della patologia o la presentazione di una domanda di prestazione assicurativa all’INAIL.

L’orientamento si colloca nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 576, che hanno individuato nella diligenza ordinaria del danneggiato e nel livello delle conoscenze scientifiche dell’epoca i parametri oggettivi attraverso i quali apprezzare la conoscibilità del danno.

Cass. n. 13806/2023 ha poi superato il precedente filone di matrice “oggettivista”, secondo cui la prescrizione avrebbe potuto decorrere dalla sola manifestazione clinica della malattia, imponendo un accertamento concreto sulla effettiva percepibilità, da parte del danneggiato, dell’eziologia professionale.

Nella medesima direzione si colloca Cass. 6 maggio 2024, n. 12203, mentre l’indirizzo risulta ulteriormente confermato da Cass. 26 maggio 2026, n. 16394.

Nel caso esaminato, assumevano rilievo il verbale collegiale INAIL del 21 marzo 2022, con il quale era stata accertata la tecnopatia, e la comunicazione dell’ente del 24 ottobre 2022, relativa alla decorrenza della rendita vitalizia.

Gli eredi avevano sostenuto di aver acquisito soltanto in tale momento piena consapevolezza dell’eziologia professionale, avendo in precedenza ritenuto che il microcitoma fosse riconducibile al fumo di sigarette e non all’esposizione lavorativa a sostanze nocive.

La Corte d’appello, valorizzando esclusivamente la data della diagnosi del 2009, aveva omesso di esaminare tali elementi e di verificare quando il lavoratore, prima, e gli eredi, poi, avessero concretamente potuto percepire il nesso causale.

È precisamente questa omissione a integrare l’errore censurato dalla Cassazione, la quale ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Il rinvio si rende necessario perché la determinazione del dies a quo presuppone un accertamento di fatto, non compiibile direttamente in sede di legittimità.

Il principio assume una significativa portata pratica nelle patologie multifattoriali e nei tumori professionali, nei quali la malattia può essere astrattamente attribuita a fattori extralavorativi e il collegamento con l’esposizione professionale può emergere soltanto all’esito di specifici approfondimenti.

Il giudice di merito non può dunque arrestarsi alla data della diagnosi, ma deve considerare globalmente i provvedimenti INAIL, le perizie medico-legali, le comunicazioni datoriali e ogni altro fatto esterno idoneo a fondare una presunzione, individuando con precisione il momento di concreta e ragionevole percepibilità dell’eziologia professionale e operando tale verifica separatamente con riguardo al lavoratore e ai suoi aventi causa.

Avv. Andrea Galiffa