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2051 c.c. e Cass. 18518/2024

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18518/2024, è tornata a ribadire la natura "oggettiva" della responsabilità ex art. 2051 cc confermando che la stessa  prescinde ed esula da ogni connotato di colpa, anche meramente presunta; ergo, per la sua configurazione, è sufficiente che l'attore fornisca la dimostrazione della derivazione del danno dalla cosa, nonché il rapporto di cutodia esistente tra la cosa medesima e il responsabile.

Il caso che ha portato al pronunciamento in commento, ha tratto origine da un contenzioso instaurato dagli eredi di un centauro deceduto all'esito di un sinistro stradale occorso su di una strada di proprietà del Comune di Salerno.

Nello specifico, il conducente del motociclo, mentre percorreva una strada cittadina impattava, con la ruota anteriore in una depressione del manto stradale, perdendo il controllo del mezzo e finendo la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione, perdendo la vita in conseguenza dell'urto.

Il tribunale rigettava la domanda, ascrivendo le cause di verificazione dell'evento alla condotta imprudente del danneggiato - il quale, secondo l'opinamento del giudice di prime cure, non aveva rispettato il limite di velocità, né osservato le regole di comune prudenza -, condotta che, a parere del Tribunale, aveva avuto una incidenza causale esclusiva nella produzione dell'evento, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado ribadendo che la condotta del danneggiato, aveva interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, in considerazione, viepiù, del fatto che non fosse stato addotto, da parte appellante, alcun elemento idoneo a ritenere provata una condotta di guida della vittima diligente e prudente.

I familiari della vittima ricorrono in Cassazione affidando il gravame a due motivi di doglianza e, segnatamente, lamentando:

- che la Corte d'Appello non avesse fatto corretta applicazione dell'art. 2051 cod. civ., omettendo di tenere in considerazione il regime di responsabilità oggettiva che connota la fattispecie disciplinata dalla mentovata norma, per la cui configurazione è sufficiente la sola dimostrazione del nesso causale tra la condizione della "res" custodita (nella specie, l'anomalia del manto stradale) e l'evento dannoso;

- che dalla CTU fosse peraltro emerso che la depressione insistente sulla sede stradale aveva avuto la funzione di "trampolino di lancio" per lo scooter che successivamente era andato ad impattare contro il palo.

Sostenevano, pertanto, i ricorrenti che, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo la responsabilità da cose in custodia di natura presunta, ovvero basata sulla possibilità, per il custode, di esercitare un effettivo potere di controllo sulla res derivante dalla disponibilità del bene e dalla relazione di fatto con la cosa, ne consegue che "l'onere probatorio gravante sul danneggiato si esaurisce nella prova dei descritti presupposti".

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ribadendo i seguenti principi:

a) se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento;

b) pertanto, non è il soggetto danneggiato - ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. - a dover provare la "diligenza e prudenza" (id est: l'assenza di colpa) nel relazionarsi con la "res" oggetto di custodia, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie.

Avv. Andrea Galiffa