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OMESSO PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA

Corte di Cassazione - Sentenza n.33790/2023 -
Assicurazione Rc Auto - mancato pagamento
dei ratei successivi al primo - polizza sospesa
anche nei confronti dei terzi danneggiati

La Cassazione, con la sentenza in commento ha statuito che la sospensione dela copertura
assicurativa conseguente al mancato pagamento dei premi assicurativi successivi al primo è
opponibile anche nei confronti dei terzi danneggiati.
La vicenda che ha condotto al pronunciamento della Suprema Corte trae origine da un sinistro
stradale cui era conseguito il decesso del soggetto coinvolto nello stesso.
I parenti della vittima avevano adito il Tribunale e la la Corte d'Appello per ottenere il risarcimento
dei danni.
I Giudici del merito rigettavano la domanda ritenendo che, nel caso di specie non fosse
configurabile la legittimazione passiva della compagnia assicuratrice convenuta in ragione del fatto
che il responsabile civile avesse pagato in ritardo il premio assicurativo, corrispondendolo
successivamente ai 15 giorni di tolleranza previsti per legge e indicati nel contratto assicurativo. .
Avverso la decisione assunta dalla Corte d'Appello i ricorrenti interponevano ricorso per Cassazione
la quale, dopo aver ripercorso i fatti di causa e le risultanze delle precedenti fasi di giudizi con
sentenza n. 33790/2023, ha esaminato il quadro normativo di riferimento in tema di effetti
conseguenti al ritardato pagamento delle rate assicurative successive alla prima, rilevando che "il
meccanismo di tutela del terzo danneggiato, previsto dal combinato disposto di cui all'art. 7 della
legge n. 990/1969 e dell'art. 1901 secondo comma c.c. opera soltanto nell'ipotesi di mancato
pagamento del premio iniziale. Al contrario, il meccanismo di tutela in esame non opera nel caso di
mancato pagamento dei premi successivi al primo".
Secondo la Suprema Corte, nei contratti di assicurazione che prevedono una rateizzazione del
premio, una volta scaduto il termine di pagamento del secondo rateo "l'efficacia del contratto resta
sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è
opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., dovendosi ritenere il veicolo
sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un
pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia rispetto alla sospensione della garanzia
assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto".

Avv. Andrea Galiffa