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Piano Regolatore Generale per il comune di Campli (TE)

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) l’Avviso di adozione e deposito del Nuovo Piano regolatore generale del Comune di Campli adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30.12.2023. Cos’è il P.R.G.?

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) è il principale strumento pianificatorio del territorio comunale, ne definisce gli assetti, regolamenta gli strumenti e i processi di gestione e gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia.

Occorre anticipare fin d’ora che il panorama legislativo e regolamentare in materia di P.R.G. è piuttosto articolato e di non facile interpretazione.

La disciplina di questo particolare sistema di pianificazione è complessa.

Infatti, non è possibile sostenere una esclusività di competenze riguardo a settori nei quali concorrono esigenze collettive eterogenee.

Tuttavia, il meccanismo di coordinamento individuato in sede procedimentale non può che essere una valida soluzione.

Il procedimento di formazione del P.R.G., delineato dagli art. 7 e seguenti della l. 1150/42, è diviso in due fasi: la prima, di competenza comunale, che si conclude con l’adozione del piano, e la seconda, di competenza regionale, che termina con la sua approvazione in funzione di controllo.

Questo peculiare iter procedimentale ha dato vita a contrasti che coinvolgono tanto la struttura che la natura giuridica del P.R.G.

Due gli orientamenti espressi: parte della dottrina sostiene che il P.R.G. è un atto semplice, distinto in due fasi procedimentali spettanti a due autorità diverse; altra parte, invece, ritiene che in materia di P.R.G. si dia luogo ad un procedimento complesso cui devono partecipare e concorrere necessariamente il Comune e la Regione sia pure in posizione ineguale (c.d. principio dell’atto complesso), ricostruzione, questa, condivisa dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria.

Quest’ultima, infatti, ritiene che il P.R.G. debba essere qualificato come atto complesso ineguale (cioè una volontà è preminente sull’altra), al cui perfezionamento partecipano due soggetti pubblici diversi.

Questo orientamento trae giustificazione nella circostanza che i due atti, di adozione e di approvazione, sono produttivi di effetti giuridici autonomi e differenziati: dal primo discendono i c.d. effetti di salvaguardia, stante il divieto di rilasciare permessi a costruire incompatibili con il P.R.G. in costanza di formazione, e dal secondo si delinea il definitivo nuovo assetto del territorio.

La Giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 1981 n. 248), circa il P.R.G., afferma è un provvedimento amministrativo a contenuto precettivo con effetti generali di conformazione dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale e solo indirettamente ha riflessi sui soggetti che sono in relazione con tali beni.

Vieppiù. L’orientamento oggi prevalente è quella secondo cui lo strumento pianificatorio comunale ha una natura mista.

Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. II, 29 luglio 2019, n. 5298), a tale riguardo, ha osservato che “in tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata […] e le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio […] mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s’impone, in relazione all’immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, a diversa conclusione deve pervenirsi, invece, con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e, dunque, possono essere oggetto di censura in occasione della sua impugnazione”.

Da ultimo, per chiudere, si riporta il quadro normativo di riferimento:

  1. Artt. 2 e 5 Cost. riconoscono l’obbligo per la P.A. di strutturare il territorio in senso conforme al suo assetto naturale e di favorire lo sviluppo delle autonomie locali;
  2. Leggi regionali di indirizzo ai sensi del D.P.R. n. 8 del 15.1.1972 e s.m.i., in particolare l’art. 1 lett. d), altresì, sancisce che “[…] Il trasferimento predetto riguarda, tra l’altro, le funzioni amministrative statali concernenti: […]; d) l’approvazione dei piani regolatori generali; la autorizzazione e l’approvazione delle relative varianti, […]”;
  3. Artt. 7 e seguenti della L. 1150 del 1942 e s.m.i.; in particolare come novellata dalla L. n. 1187 del 1968;
  4. In materia di attuazione e effetti del P.R.G., circa gli strumenti urbanistici esecutivi, rileva la disciplina ex art. 24 L. n. 47 del 1985 e s.m.i.;
  5. Decreto Legislativo 267/2000 (T.U. enti locali), che stabilisce le norme generali sull’ordinamento degli enti locali;
  6. Decreto Legislativo 152/2006 (T.U. ambiente), che disciplina la tutela dell’ambiente.

In buona sostanza, il procedimento per la formazione del piano regolatore comunale prevede la redazione e adozione di un progetto da parte del Consiglio comunale e la sua pubblicazione in modo che i cittadini e gli altri interessati possano prenderne visione e presentare le loro osservazioni; il Comune risponde alle osservazioni, eventualmente modificando le previsioni originarie; il piano viene, infine, approvato dalla Regione, che può apportarvi modifiche.

Dott. Edoardo Manucci