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ESENZIONE TOSAP/COSAP NEI MERCATI SETTIMANALI

La legge n. 45 del 30.12.2018 al comma 997 prevede che la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, precisando al successivo comma 998 che con Regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 997.

In buona sostanza al comma 997 viene sancita l’esenzione dal pagamento della Tosap/Cosap per le attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, cioè rientranti nel c.d. cratere sisma, attribuendo, ai sensi del successivo comma 998, al Ministero preposto il compito di definire nel dettaglio le modalità di attuazione dell’esenzione in parola.

Quindi, con il D.M. del 14.08.2019 il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno stabilisce i criteri e definisce le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall’applicazione del comma 997.

La terminologia utilizzata e il dettato letterale è importante!

Con il cennato decreto, rubricato “Rimborso delle minori entrate relative all’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), al canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, sono individuate le modalità di applicazione dell’esenzione del pagamento dei tributi richiamati.

Segnatamente, l’art. 4 sancisce che le minori entrate relative all’applicazione delle esenzioni dall’ICP, dal CIMP, dalla TOSAP e dal COSAP sono determinate in base alla procedura di cui ai commi seguenti facendo riferimento alle somme accertate contabilmente per l’esercizio 2018 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti. Le minori entrate di cui al comma 1sono comunicate dagli enti al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalità che saranno determinati con provvedimento del direttore generale delle finanze. Non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse.

Sulla base delle comunicazioni pervenute il Ministero dell’economia e delle finanze determinerà l’entità dell’importo dovuto - l’entità delle minori entrate dell’ente interessato – e lo comunicherà al Ministero dell’Interno. Quindi, il Ministero dell’Interno con proprio decreto dirigenziale provvederà ad erogare all’Ente interessato le somme comunicate.

In parole spicciole, il D.M. del 14.08.2019 indica i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, gli enti locali destinatari delle modalità di come richiedere il rimborso delle minori entrate relative all’applicazione delle esenzioni richiamate secondo i termini e modalità che saranno meglio specificati con un provvedimento del direttore generale delle finanze.

Proprio quest’ultimo provvedimento, D.M. del 27.09.2019, detta esplicitamente che in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell’interno del 14 agosto 2019 (Decreto) i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, comunicano le minori entrate di cui al comma 1 dell’art. 4 del Decreto al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata utilizzando il modello allegato al presente decreto unitamente alle istruzioni e reso disponibile nell’Area riservata del portale del Federalismo fiscale.

È indicato, altresì, in allegato all’ultimo provvedimento, il modello da utilizzare per eseguire la cennata comunicazione mezzo PEC.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nonostante l’ampiezza del dettato di cui al comma 997 della l. n. 145 del 30.12.2018, che sancisce e riconosce l’esenzione, la disciplina regolamentare che definisce le modalità di attuazione dell’esenzione in parola, individuata nel D.M. del 14.08.2019 e D. M. del 27 settembre 2019 ai sensi del successivo comma 998 della cennata legge n. 145, si rivolge ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, cioè i comuni interessati dagli eventi sismici rientranti nel c.d. cratere sisma. Questi sono gli Enti che potranno usufruire del rimborso da parte dello Stato secondo i termini e le modalità appositamente regolamentate.

La mancanza di chiarezza e di coordinamento che ha contraddistinto negli anni la “giungla” degli interessati partecipi e destinatari delle norme cennate, enti e utenti, ha creato situazioni che si avvicinano al paradosso.

L’interrogativo principale è il seguente: un’attività che ha la propria sede legale od operativa nel territorio di un comune interessato dall’evento sisma, ed occupa spazi e/o aree pubbliche in un comune non interessato dal sisma, ha diritto e, quindi, potrà godere dell’esenzione in discussione?

Quanto sollevato porta ad una seria riflessione, soprattutto considerando le fattispecie che si stanno creando in molti Comuni, secondo l’interpretazione data al dettato normativo vigente.

Questa l’interpretazione dei Comuni che sostengono di non essere titolari di rimborso:

-se un’attività ha sede legale od operativa in un Comune rientrante nel c.d. cratere sisma, interessato quindi dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ed ivi occupa spazi e/o aree pubbliche, ha diritto di beneficiare dell’esenzione;

-se un’attività ha sede legale od operativa in un Comune non interessato dagli eventi sismici ed occupa spazi e/o aree pubbliche in un comune interessato dagli eventi sismici, non ha diritto di beneficiare dell’esenzione;

-mentre, infine, un’attività che ha sede legale od operativa in un comune interessato dagli eventi sismici in parola ed occupa spazi e/o aree pubbliche in un comune non interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non ha diritto di beneficiare dell’esenzione cennata.

Su questa ultima conclusione, verosimilmente dovrà essere il Giudice Tributario a pronunciarsi, atteso che essa soffre di legittime eccezioni dei contribuenti.

Ed infatti: il Comune che assume di non aver beneficiato del rimborso dovrebbe quantomeno provare di averlo chiesto; la legge concede l’esenzione al contribuente, pertanto una caducazione della stessa fondata sulla impossibilità di recupero dell’imposta da parte del Comune “non sismico” appare di dubbia legittimità.

E’ evidente che vi è un mancato coordinamento tra le norme e che, nell’emanazione delle stesse, non vi è stata considerazione per tutte quelle imprese “dinamiche”, quali ad esempio gli ambulanti che, infine, pur formalmente dotati di una sede legale, operano costantemente su realtà territoriali diverse tra loro.

Dott. Edoardo Manucci