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Responsabilità civile sulle piste da sci – novità di cui al Dlgs 40/2021 – Danni per infortunio sugli sci occorso per un inadempimento del gestore dell’impianto sciistico

Il decreto legislativo del 28/02/2021 n. 40 ha introdotto delle importanti novità per quanto riguarda il mondo dello sci introducendo l'obbligo per lo sciatore, non di fondo, di sottoscrivere una polizza assicurativa che copra la propria responsabilità civile per danni involontariamente provocati a terzi. La durata della polizza può essere giornaliera, plurigiornaliera o stagionale.  Così, infatti, recita l'articolo 30 del predetto Dlgs “Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.

Obbligatoria quindi l'assicurazione per la responsabilità civile (quella che copre i danni a terzi) per tutti gli sciatori, ad esclusione di chi fa sci di fondo. I gestori degli impianti sono obbligati ad offrire l’assicurazione insieme allo skypass ma non è obbligatorio per lo sciatore acquistarla in quell'occasione. E' possibile infatti presentarsi sulle piste già in possesso di una delle assicurazioni presenti sul mercato: se infatti si ha già sottoscritto una polizza di responsabilità civile del capofamiglia il nucleo famigliare è coperto per i danni causati a terzi e l’obbligo assicurativo è assolto.

Ciò premesso è bene sapere che sulle piste da sci occorre osservare una serie di norme.

Innanzitutto chi pratica sci alpino, snowboard, telemark, slitta e slittino, e ha un'età inferiore ai 18 anni, deve indossare un casco protettivo. Chi viola questo obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 100 a 150 euro.

La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di ostacoli, negli incroci, in caso di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento di prudenza adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico.

Anche scegliere la direzione in modo prudente è importante per evitare incidenti. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.

Una interessante novità consiste nel divieto di sciare in stato di ebbrezza (dovuto al consumo di alcool o droghe). Tale norma – non prevista nell’originario “Decalogo dello sciatore” – prevede che l’accertamento del tasso alcolemico sia effettuato secondo le stesse modalità con cui è eseguito sul guidatore di un’auto (art. 31). La differenza tra le due ipotesi rimane, tuttavia, notevole: mentre guidare in stato di ebrezza può integrare un’ipotesi reato, sciare in stato di alterazione comporta una sanzione amministrativa da 250,00 euro a 1.000,00 euro (con possibilità, nei casi più gravi, di ritiro dello skipass).

Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi (i) di disporre di uno spazio sufficiente, (ii) di avere sufficiente visibilità. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra. Chi effettua un sorpasso è responsabile della propria manovra e deve effettuarla senza causare alcuna difficoltà a chi sta superando.

 Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri. É necessario effettuare un controllo visivo a monte e a valle.

Chi sosta deve evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. Non deve quindi fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
In caso di caduta o incidente, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. É importante sapere che durante la sosta presso i rifugi occorre collocare la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.

Chi trova una persona in difficoltà, mentre pratica lo sci o altro sport della neve, e non presta assistenza oppure non comunica subito l'accaduto al gestore della pista è soggetto al pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro.

E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste.  La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista.

Le regole applicabili per determinare la responsabilità dello sciatore sono molto simili a quelle dei sinistri stradali. In ipotesi di scontro tra sciatori, infatti, si presume – fino a prova contraria – che ciascuno di essi abbia concorso in pari misura a causare l’incidente (come previsto dall’art. 2054 c.c. in tema di circolazione stradale). Tale disciplina, già contenuta nella precedente legge in ambito sciistico, viene infatti pedissequamente ribadita nel nuovo Decreto (art. 28).Il conducente ha l’onere di provare, al fine di superare la presunzione di colpa concorrente, di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, ossia di aver tenuto una condotta regolare, conforme alle norme sulla circolazione stradale e di comune prudenza (Cass. civ. n. 4810/1982 e n. 1663/1994). Infatti, l’accertamento del comportamento colposo di uno dei conducenti non basta per attribuirgli la colpa esclusiva dell’incidente, essendo a tal fine necessario che l’altro fornisca la propria prova liberatoria (Cass. civ. n. 1820/1984, n. 1198/1997).

Infatti, l’accertamento del comportamento colposo di uno dei conducenti è necessario e va provato (verbale delle forze dell’ordine, prova testimoniale).

I Carabinieri intervenuti sul posto dell’incidente possono identificare gli sciatori coinvolti, tenuti al risarcimento del danno. E possono anche avvalersi dei testimoni presenti sulla scena per chiarirne le dinamiche.

Il danneggiato può fare valere il proprio diritto al risarcimento danni, non essendosi il convenuto diligentemente attenuto alle regole generalmente vigenti sulle piste da sci. Inoltre, al caso di specie risulterà applicabile la normativa appositamente dettata dalla cd. legge sulla pratica dello sci (legge n. 363 del 24.12.2003).

Danni per infortunio sugli sci occorso per un inadempimento del gestore dell'impianto sciistico

Il D.L.vo 40/2021 conferma quanto già previsto dalla normativa precedente in merito ai vari soggetti che, ad oggi, possono essere chiamati a rispondere dei danni patiti dallo sciatore in caso di sinistro. Nessun dubbio in merito alla responsabilità dello sciatore che ha causato il sinistro, ritenuto responsabile alla luce delle norme comportamentali previste nel Decreto (alcune delle quali appena richiamate). Tuttavia, il Decreto conferma altresì la responsabilità civile dei gestori delle aree sciabili attrezzate, qualora il sinistro sia riconducibile ad una carente sicurezza della pista.

Per configurarsi la resposabilità del gestore dell'Impianto è necessario che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile (sulla base della diligenza specifica richiesta) la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, mentre sul gestore ricade l’onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo.

Il titolare dell’impianto assuma l’impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni.

Lo sciatore che subisce un infortunio durante l’attività sportiva potrà agire per il risarcimento del danno, esercitando l’azione di responsabilità contrattuale, innanzi al foro del luogo in cui ha stabilito la propria residenza (si applica la norma del foro del consumatore).

Mentre negli altri casi le norme ordinarie sulla competenza.

Prima dell’introduzione del contratto di skipass, il biglietto con il quale è possibile accedere agli impianti di risalita (seggiovie, skilift, ecc.) di una stazione sciistica o di un comprensorio, la responsabilità del gestore era di tipo extracontrattuale.

L’onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa del gestore ed il danno patito spettava all’utente danneggiato (art.2043 del Codice civile).

Con l’acquisto dello skipass da parte dell’utente, la responsabilità del gestore dell’impianto diventa di tipo contrattuale, con evidente vantaggi per il danneggiato in caso di incidente ed infortunio.

Nella responsabilità contrattuale, così come previsto dall’art.1218 del Codice civile, non spetta al danneggiato dimostrare il danno ed il nesso causale (deve solo dimostrare che l’incidente si sia verificato sulla pista), ma anzi spetta al proprietario dell’impianto dimostrare che l’incidente sia stato conseguente ad una causa a lui non imputabile, diversamente sarà tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento.

Tra le cause a lui non imputabili, il gestore dovrà dimostrare, ad esempio, che il sinistro si sia verificato esclusivamente per una errata condotta dell’utente (o di terzi), per violazioni delle disposizioni che abbiamo visto precedentemente (ad esempio procedeva ad una velocità non consona, sentenza Cassazione n.4018 del 2013) oppure per un evento fortuito o per cause di forza maggiore.

Un altro vantaggio derivante dall’acquisto dello skipass è il principio del foro del consumatore, che garantisce all’utente di esercitare un’eventuale azione giudiziaria, contro il gestore dell’impianto, nel foro di pertinenza della sua città di residenza e non del luogo in cui è situato l’impianto (Codice del Consumo, D.Lgs. 206 del 2005).

Rilevano poi gli obblighi del gestore dell’impianto che deve garantire ai propri utenti la pratica dell’attività in condizioni di sicurezza, assicurare loro il soccorso ed il trasporto e a segnalare gli ostacoli presenti sulla pista con l’ausilio di segnalazioni e protezioni adeguate.

Il gestore dell’impianto è obbligato a provvedere all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle piste e delle aree di risalita, garantendo sempre i requisiti di sicurezza per la tutela dell’incolumità dei propri utenti.

In tema di responsabilità da illecito omissivo del gestore di impianto sciistico Corte di Cassazione, n. 22344/2014.

La presenza di cattive condizioni del fondo nevoso deve essere tempestivamente segnalata e gli ostacoli e qualsiasi altra fonte di rischio devono essere rimossi in caso di oggettivo pericolo altrimenti la pista deve essere chiusa.

La pista deve essere chiusa anche in caso di non agibilità della stessa e le indicazioni riguardanti lo stato della pista e della sua eventuale chiusura devono essere ben visibili al pubblico e presenti all’inizio della stessa e nelle stazioni a valle.

Secondo l’art.4 della Legge 393, il gestore dell’impianto, prima dell’apertura al pubblico, ha inoltre l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa da responsabilità civile per i danni subiti dagli utenti per fatti conseguenti una propria responsabilità, al fine di garantire la certezza del risarcimento.

La sentenza n.22344/2014 scorso, rigetta la richiesta evidenziando che sebbene al momento dell’acquisto dello ski-pass lo sciatore concluda un contratto da cui scaturiscono a carico del gestore di impianti alcuni obblighi (es: quello  di garantire la manutenzione delle piste, di prevenire pericoli, di apporre la corretta segnaletica,….) di certo tra questi non vi è anche quello di prevedere e prevenire i pericoli derivanti da condotte imprudenti degli sciatori.

Contrario è invece se la vittima prova che i gestori sono a conoscenza della condotta imprudente di uno sciatore e questi ignorino la segnalazione, vi sarebbe infatti una responsabilità per omissione.

La Corte sottolinea che l’art. 21 della l. 363/2003 disciplina la sicurezza degli sport invernali affidando il controllo della sicurezza sulle piste alle forza pubbliche, quali Carabinieri, Polizia di Stato e Corpo Forestale e non anche dai gestori di piste ed impianti di risalita.

Con riguardo alla responsabilità del gestore dell’impianto in caso di richiesta di risarcimento del danno per lesioni causate da incidente sulla pista da sci, si riporta una interessante sentenza del Tribunale di Bolzano (Febbraio 2020 n.193) dalla quale si evince l’orientamento del Tribunale Altoatesino nel caso in cui la pista da sci nasconda un pericolo per lo sciatore.

La massima in commento così dispone “In tema di responsabilità civile, considerando la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività esercitata sulle piste da sci, nonché l’estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all’individuazione di un comportamento colposo del gestore ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo del risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo invece sul gestore l’onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l’utente di percepire e prevedere, con l’ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo(Trib.Bolzano, Sez. II, Sent. 18/02/2020 n.193).

Anche a prescindere dal contratto atipico di skipass, il gestore dell’impianto sciistico può essere chiamato a risarcire il danno allo sciatore infortunatosi sulla pista da sci se viene data prova della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2049 e 2051 c.c.). La società che gestisce gli impianti sciistici, quindi, quale custode e/o proprietario della pista da sci (o da slittino o da snowboard) potrà rispondere dei danni subiti dal soggetto caduto con gli scii, salvo che provi il caso fortuito.

Nel caso di specie, il Tribunale di Bolzano ha condannato il gestore degli impianti al risarcimento del danno occorso allo sciatore, in quanto quest’ultimo aveva fornito prova, nel corso del giudizio, della mancata segnalazione di un’insidia che avrebbe potuto rappresentare un pericolo per lo sciatore. Precisamente, la caduta dello sciatore era stata causata da un ostacolo (una grata) non adeguatamente segnalato oltre il bordo della pista (addirittura al di fuori della pista da sci), ma che, stando alla pronuncia del Tribunale di Bolzano, il gestore aveva comunque l’obbligo di mettere in sicurezza in via cautelativa, stante la prossimità alla pista da scii, in via prudenziale, delimitando l’ostacolo o impedendo agli sciatori di avvicinarsi a quello.

Infatti, pur trovandosi il tutto [la grata] fuori del tracciato di pista, va evidenziato che il gestore deve garantire la sicurezza della pista da sci e prevedere che gli sciatori possano anche andare oltre la delimitazione della stessa; come, in effetti, è accaduto nel caso di specie”.

In caso di infortunio sulla neve, quindi, il gestore dell’impianto sciistico può essere tenuto a pagare i danni riportati alla persona a condizione che lo sciatore fornisca prova che esistevano condizioni di pericolo che il gestore dell’impianto avrebbe dovuto prevedere, prevenire e, quindi, rimuovere, ovvero mettere in sicurezza in considerazione dell’attività sportiva (pericolosa per propria natura) che ivi si svolge.

 Avv. Alfredo Bonanni