logo-trasp
Può una telecamera privata riprendere le aree comuni in un condominio?

Il tema è stato affrontato dal Tribunale di Prato con la recente sentenza n. 440 del 29 giugno 2023. La sentenza è stata emessa a seguito di un contenzioso tra due condomini uno dei quali aveva installato una telecamera di sorveglianza. L'altro aveva inteso agire giudizialmente in quanto riteneva che la telecamera, che inquadrava l'ingresso dell'appartamento e l'ascensore, violasse la propria privacy.

Il Tribunale ha respinto la domanda dell'attore ritenendo che la telecamera, installata correttamente per motivi di sicurezza, non violava la riservatezza.

In sintesi ritiene il Tribunale di Prato che il diritto alla sicurezza personale, in determinate circostanze, ha la “precedenza” sulla privacy, pur riconoscendo l'importanza di quest'ultima. Proprio in considerazione dell'importanza della privacy, è necessario che:

- la telecamera venga installata nel rispetto delle normative in materia di privacy con adozione di tutte le precauzioni necessarie;

- l’installazione sul pianerottolo sia comunicata all’amministratore;

- la telecamera non deve inquadrare le parti comuni.

- il condomino che installa la telecamera dimostri che lo spazio è così stretto da non poter impedire che, nell’occhio della telecamera, finiscano anche le parti comuni;

- venga affisso un cartello con con l’avviso che l’area è soggetta al controllo a distanza.

Quindi, la telecamera privata installata correttamente sul pianerottolo di un condominio, osservando dette precauzioni, non viola il diritto alla riservatezza.

Vediamo ora cosa stabilisce la legge sull’uso della videosorveglianza in condominio.

Nell'ipotesi di installazione di telecamere condominiali su parti comuni di un edificio ( es scale, cortile, tunnel dei garage ecc) è necessario che:

1) vi sia una autorizzazione da parte dell’assemblea a maggioranza dei presenti che rappresentino almeno metà dei millesimi (articolo 1122-ter c.c.).

La decisione su tale argomento resta limitata ai soli condomini, per precisa volontà del nuovo legislatore di confermare il principio per cui la gestione del condominio è lasciata esclusivamente ai proprietari delle singole unità che lo compongono, unici a restare vincolati anche in tema di esborsi dalle decisioni assunte dall'assemblea.

In ogni caso, si tratta di un’innovazione non suscettibile di utilizzazione separata (anche se agevolata, visto che il Legislatore ha ritenuto di richiamare un quorum deliberativo più basso rispetto a quello ordinariamente previsto dall’art. 1136, comma 5, c.c.) con la conseguenza che le relative spese andranno suddivise tra tutti i condomini, compresi i dissenzienti, in base alle rispettive quote millesimali.

Si segnala che “Per installare le telecamere poste a vigilanza dei negozi non occorre l’autorizzazione del Condominio. In tale ipotesi, infatti, non si può applicare l’art 1122 ter c.c. in quanto non trattasi di un impianto di videosorveglianza condominiale posto a salvaguardia delle parti comuni, ma di proprietà esclusiva, posto a tutela di beni del singolo condominio (Corte D’Appello sentenza 15 febbraio 2022 n° 317).

2) venga apposto un cartello di avvertimento della video sorveglianza;

3) le riprese vengano conservate per un periodo massimo di sette giorni (con richiesta di visione da parte dei condomini all'amministratore il quale potrà acconsentire solo per interessi meritevoli di tutela), termine così ritenuto congruo dal Garante.

Resta inteso che, oltre alla videosorveglianza condominiale è possibile che ciascun singolo condomino possa dotarsi di un proprio impianto di videosorveglianza privata da installare, ad esempio, sul pianerottolo. In questo caso, non c’è bisogno di chiedere il permesso all’assemblea, ma bisogna solo darne avviso all’amministratore. Non è neanche necessaria l’affissione del cartello ma l’occhio della telecamera non può riprendere aree comuni [nel qual caso infatti si potrebbe configurare il reato di “illecita interferenza nella vita privata altrui” con diritto al risarcimento dei danni. Da notare però che non qualsiasi tipo di danno è suscettibile di essere risarcito, essendo richiesto che lo stesso superi una soglia di rilevanza tale da renderlo effettivamente e concretamente lesivo della sfera esistenziale del soggetto. Vi è una lesione del diritto alla riservatezza piuttosto lieve, se la telecamera del condomino riprende solo il veicolo della vittima (con la relativa targa) in entrata ed in uscita dal box, con possibilità di “carpire” il ritratto, se non nel caso di passaggio a piedi ma senza un’apprezzabile vicinanza dell’inquadratura (Trib. Palermo 16 marzo 2021 n. 912)].

Possono verificarsi dei casi in cui il pianerottolo sia particolarmente stretto tanto da non potersi evitare che la telecamera del condomino inquadri, oltre allo spazio antistante la propria abitazione, anche parti comuni come, ad esempio, lo stesso pianerottolo, oppure l'ascensore, come nel caso oggetto del contenzioso analizzato dal Tribunale di Prato e di cui alla richiamata sentenza n. 440/2023.

Avv. Alfredo Bonanni