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Successione del minorenne

Cosa bisogna sapere sulla successione nell'ipotesi in cui vi sia un minorenne

E' bene premettere che anche il minorenne può ereditare. Può accadere, infatti, che sia nominato erede in un testamento ovvero questi sia chiamato all'eredità secondo le norme di legge, nel caso in cui il testamento manchi in tutto o in parte. Tuttavia, non avendo il minore la capacità di agire, questi può accettare o rinunciare all'eredità soltanto per il tramite dei genitori ovvero del tutore.

Prima di analizzare gli aspetti della successione del minorenne, è bene fare una piccola premessa.

Alla morte di una persona questi lascia in eredità i propri beni dando inizio alla successione che può essere legittima (è la legge a stabilire ci ha diritto all'eredità) ovvero testamentaria. La prima ricorre quando la persona muore senza fare testamento oppure, pur avendolo fatto, non dispone della totalità dei propri beni, la seconda si verifica quando il de cuius in vita aveva redatto un valido testamento. Gli eredi possono accettare l'eredità, ovvero rinunciarvi o accettarla con beneficio di inventario: la valutazione tra le varie opzione è strettamente connessa al fatto se il defunto aveva lasciato anche posizione debitorie.

Altra premessa importante:

- nell'ipotesi di accettazione dell'eredità si avrà una confusione del patrimonio del de cuius con quello dell'erede e, ovviamente, nell'ipotesi dell'esistenza di debiti questi si trasmetteranno all'erede il quale dovrà farvi fronte anche con i propri beni personali (ove quelli lasciati in eredità non dovessero essere sufficienti alla loro soddisfazione);

- nell'ipotesi di accettazione con beneficio d'inventario il patrimonio dell’erede resterà separato da quello del de cuius con la conseguenza che i creditori del defunto potranno soddisfarsi soltanto sui beni caduti in successione e, l'erede, risponderà dei debiti esclusivamente entro i limiti di quanto eredità (così non mettendo a rischio il proprio patrimonio personale).

Fatte queste doverose premesse, torniamo ad analizzare la successione del minorenne.

Ruolo chiave in tale ambito è quello del rappresentante legale del minore: i genitori ovvero il tutore. Vero è infatti che il minore acquista la capacità di agire con la maggiore età. Tuttavia il rappresentante del minore non può decidere autonomamente sull'accettazione dell'eredità o sulla rinuncia (art 320, co1 c.c.) ma deve necessariamente ricorrere all'autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo in cui il minore abbia la residenza o il domicilio il quale, esaminato il ricorso dei genitori, valutate le circostanze di fatto del caso, decide se autorizzare o meno la domanda (di accettazione o di rinuncia). Soltanto sopo l'autorizzazione del Giudice Tutelare, il rappresentante legale del minore può compiere l'atto di accettazione o di rinuncia all'eredità che può essere effettuata dinanzi al notaio o al cancelliere del tribunale nella cui circoscrizione vi era la residenza o domicilio del de cuius.

In precedenza abbiamo visto che l'accettazione all'eredità può essere pura e semplice ovvero con il beneficio d'inventario: la scelta tra le due opzioni è  rimessa alla libera valutazione di convenienza dell’erede. Nel caso in cui, invece, l’erede sia un minorenne, l'accettazione dell'eredità può avvenire esclusivamente con il beneficio d'inventario con conseguente limitazione della sua responsabilità nei confronti di eventuali creditori del defunto. L'art 471 c.c. recita testualmente “Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti,  se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374” .

Come avviene materialmente l'accettazione con beneficio d'inventario? Innanzitutto è necessario che vi sia una dichiarazione che deve essere presentata al notaio o a un cancelliere del Tribunale competente per la zona in cui si è aperta la successione. La dichiarazione va inscritta nel Registro delle Successioni che si trova nello stesso Tribunale, nel caso invece che ci si avvalga di un notaio è il professionista che si incarica di trasmettere gli atti al Tribunale.
Entro un mese il Cancelliere deve provvedere alla trascrizione della dichiarazione presso l'Ufficio dei Beni Immobili competente e tale trascrizione consente all'erede di pagare i creditori e di soddisfare i legati.
E' obbligatorio redigere un inventario dei beni facenti parte dell'eredità, ciò può essere fatto prima o dopo l'accettazione. Si tratta di un'operazione contabile che permette di conoscere le attività e le passività che fanno parte del patrimonio ereditato e l'inventario deve essere redatto dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale entro tre mesi dalla data in cui ha appreso di essere divenuto erede o da quando è stata aperta la successione.

Una volta redatto il documento vi sono quaranta giorni di tempo per l'erede per decidere se accettare o meno. Una volta pagati i debiti e aver assolto ai legati l'erede è libero di disporre di quanto rimasto come meglio crede e non viene considerato responsabile per eventuali cifre che non siano state versate.

Nell'ipotesi in cui i genitori o il tutore del minore chiamato all’eredità, dopo aver accettato l'eredità, nei termini innanzi specificati, non redigono l’inventario, non si verifica l'effetto tipico per il maggiorenne, ovverosia la decadenza dal beneficio d'inventario, ma vi sarà una proroga del termine con possibilità di procedere alla redazione dell'inventario sino al compimento del 19esimo anno di età. In sostanza il minore non decade dal beneficio se, entro l’anno dal compimento della maggiore età, completerà la procedura di accettazione procedendo alla redazione dell’inventario. In difetto, sarà considerato un erede puro e semplice. L'articolo 489 c.c. recita testualmente “I minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione” .

In conclusione abbiamo visto che l'eredità devoluta ai minori può essere accettata solo con beneficio d'inventario con l'ulteriore tutela ex art 489 c.c.c . E', pertanto, vietata l'accettazione pura e tacita (così come quella espressa).

Avv. Alfredo Bonanni