La Corte Costituzionale con la sentenza del 20 febbraio 2019, n.88, ha dichiarato incostituzionale l’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada nella parte in cui non prevedeva che in caso di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissimi, il giudice potesse disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa allorché non ricorresse alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. penale.
Questa pronuncia ha consentito di superare l’automatismo sanzionatorio in forza del quale si applicava in modo indiscriminato la revoca della patente a tutti i casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissimi ricorressero o meno circostanze aggravanti. La revoca automatica della patente resta in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi al giudice è riconosciuto il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.
La giurisprudenza (Corte Cass., Sez. IV, 18 gennaio 2022, n. 5877) ha chiarito che “in tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv 279139 – 01), mentre il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle circostanze del fatto e/o alla gravità della condotta (Sez.4, 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832 – 01)”[1].
La Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con sentenza del 11 aprile 2022, n. 13747, è tornata sul punto. La Suprema Corte ha confermato l’orientamento secondo il quale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada;in conclusione il giudice deve congruamente motivare la propria scelta discrezionale dovendo fare riferimento alla entità del danno, alla gravità della violazione e alla tutela della collettività, in relazione al pericolo che il perdurare della circolazione possa arrecare alla sicurezza della stessa.
La Corte ha precisato che il giudice del merito, assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri di cui all’art. 218, comma 2, del cod. strada, in quanto la loro valutazione può anche essere operata complessivamente.
Tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto in quanto essi costituiscono meri parametri di riferimento per orientare la decisione giudiziale, sottraendola all’arbitrio e consentendo il relativo controllo giudiziale su di essa.
Dott. Edoardo Manucci