Da https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_1.page
L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.
Il ricorso può essere proposto:
- dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
- dal coniuge
- dalla persona stabilmente convivente
- dai parenti entro il quarto grado
- dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore
- dal pubblico ministero
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:
- il coniuge che non sia separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre, la madre
- il figlio
- il fratello o la sorella
- il parente entro il quarto grado
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Un soggetto può scegliere il proprio futuro amministratore di sostegno? SI’
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/11/2023, n. 32219
Nel procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, la designazione anticipata dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in vista della propria eventuale futura incapacità, prevista dall'art. 408, comma 1, c.c., non ha esclusivamente la funzione di scegliere il soggetto che, ove si presenti la necessità, il giudice tutelare deve nominare, ma ha altresì quella di consentire al designante, che si trovi ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all'amministratore designato: tali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure, in quanto il diritto fondamentale della persona all'autodeterminazione, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, include il diritto di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che tale rifiuto, ove informato, autentico e attuale, incontri un limite di ordine pubblico in un inesistente dovere di curarsi.
Il beneficiario di un’amministrazione di sostegno può sposarsi ? SI’.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/10/2023, n. 27691
Poiché il diritto di autodeterminarsi con riguardo al proprio matrimonio assume il rango di diritto personalissimo unico soggetto leso da provvedimenti giudiziali che incidano su un tale diritto personalissimo è soltanto il titolare di quest'ultimo, ancorchè beneficiario di amministrazione di sostegno.
L’amministrazione di sostegno equivale al TSO. NO.
Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, 06/07/2023, n. 46412/21
Costituisce violazione dell'art. 8 della Convenzione EDU sul diritto al rispetto della vita privata, sottoporre una persona ad amministrazione di sostegno, in ragione della sua condizione di prodigalità e di indebolimento fisico e mentale, laddove in concreto il Giudice tutelare abbia abusato della flessibilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno, per perseguire finalità che la legge italiana assegna, entro limiti rigorosi, al trattamento sanitario obbligatorio (caso relativo ad una persona anziana, nei confronti della quale il giudice tutelare, su richiesta dell'amministratore di sostegno, aveva disposto il ricovero in una RSA, all'interno della quale era rimasta per circa tre anni, in condizioni di isolamento, non potendo comunicare con familiari ed amici se non attraverso l'amministratore di sostegno).
Devo fare ricorso per interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno? Dipende dalle condizioni del beneficiario.
Tribunale Ascoli Piceno, Sentenza, 15/03/2023, n. 150
In tema di interdizione, la scelta tra i diversi istituti previsti dal legislatore a tutela della persona (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) deve essere effettuata tenendo in considerazione il fatto che l'interdizione, in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano ha, comunque, carattere residuale, e deve essere riservata a quelle fattispecie in cui nessun'altra misura sarebbe idonea a conseguire l'effetto protettivo. La legge n. 6/2004 ha, infatti, introdotto il principio per cui, a fronte di una persona non in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi, è necessario ricorrere a strumenti di tutela che ne sacrifichino il meno possibile la capacità di agire.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può fare testamento? Dipende
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 15/03/2021, n. 7194
L'amministrazione di sostegno con funzione meramente assistenziale non priva l'amministrato della capacità di testare, escludendo quindi l'applicabilità della disciplina in tema di interdizione. Per l'effetto, non sussiste incapacità a ricevere per testamento né dell'amministratore di sostegno del de cuius né della moglie del primo, nel caso di amministrazione assistenziale e non sostitutiva.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/08/2020, n. 18042
In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, ex art. 405, co. 5, nn. 3 e 4, c.c., e art. 407, co. 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, essendo tuttavia esclusa la possibilità di estendere in via analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall'art. 591, co. 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno.
Avv. Massimo Ambrosi