Sotto vengono riportati i testi degli articoli 41bis e 14bis per la semplice lettura degli stessi e la comprensione delle diversità dei regimi previsti.
ARTICOLO 41 BIS. SITUAZIONI DI EMERGENZA.
In vigore dal 30 giugno 2020
1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto,
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis.136 152 159
2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.137 149
2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.148 140
2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:141
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; 158
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;142 147 153 155
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; 158
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia; 154
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi 143. 138 156 159
2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater. 151
2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater. 151
2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo.151
2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l’applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.144 157
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. 145 150 157
2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.146
135 Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, L. 10 ottobre 1986, n. 663.
136 Comma aggiunto dall'art. 19, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 7 agosto 1992, n. 356, sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2002, n. 279, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 25, lett. b) e c), L. 15 luglio 2009, n. 94.
137 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 7 gennaio 1998, n. 11, a decorrere dal 31 dicembre 2000 , così sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2002, n. 279, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. e, successivamente, dall'art. 2, comma 27, lett. d), L. 15 luglio 2009, n. 94.
138 Comma inserito dall'art. 2, comma 1, Legge 23 dicembre 2002, n. 279, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
139Comma così modificato dall'art. 2, comma 25, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94.
140Comma abrogato dall'art. 2, comma 25, lett. e), L. 15 luglio 2009, n. 94.
141Alinea così modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), n. 1), L. 15 luglio 2009, n. 94.
142Lettera così modificata dall'art. 2, comma 25, lett. f), nn. da 2.1) a 2.4), L. 15 luglio 2009, n. 94.
143Lettera così modificata dall'art. 2, comma 25, lett. f), n. 3), L. 15 luglio 2009, n. 94. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre-12 ottobre 2018, n. 186 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2018, n. 41 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, come modificata dalla citata legge n. 94/2009, limitatamente alle parole «e cuocere cibi». La stessa Corte costituzionale, con sentenza 5-22 maggio 2020, n. 97 (Gazz. Uff. 27 maggio 2020, n. 22 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui prevede l’adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».
144 Comma inserito dall'art. 2, comma 1, Legge 23 dicembre 2002, n. 279, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. g), L. 15 luglio 2009, n. 94.
145Comma inserito dall'art. 2, comma 1, Legge 23 dicembre 2002, n. 279, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. h), L. 15 luglio 2009, n. 94.
146Comma aggiunto dall'art. 2, comma 25, lett. i), L. 15 luglio 2009, n. 94.
147La Corte costituzionale, con sentenza 17-20 giugno 2013, n. 143 (Gazz. Uff. 26 giugno 2013, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari».
148Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2002, n. 279, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
149Nel presente provvedimento le parole: «Direzione nazionale antimafia» sono state sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo», ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
150Nel presente provvedimento le parole «procuratore nazionale antimafia» sono state sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo», ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
151Comma inserito dall’art. 2-sexies, comma 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.
152La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 14-18 ottobre 1996, n. 351 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 43, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma, e dell'art. 14-ter, sollevata in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione. Successivamente, la stessa Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 26 novembre-5 dicembre 1997, n. 376 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 50, Prima serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2, e dell'art. 14-ter, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, secondo e terzo comma, e 113 della Costituzione. Infine, la medesima Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 21 settembre-21 ottobre 2021, n. 197 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2021, n. 43 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), L. 15 luglio 2009, n. 94, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848.
153La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 21 settembre-21 ottobre 2021, n. 197 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2021, n. 43 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), L. 15 luglio 2009, n. 94, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848.
154La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2021-24 gennaio 2022, n. 18 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2022, n. 4 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.
155La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 17 giugno 2010, n. 220 (Gazz. Uff. 23 giugno 2010, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 9 - 31 marzo 2021, n. 57 (Gazz. Uff. 7 aprile 2021, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), terzo periodo, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
156La Corte costituzionale, con sentenza 26 - 28 maggio 2010, n. 190 (Gazz. Uff. 3 giugno 2010, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2-quater, lettera f), 2-quinquies e 2-sexies, sollevate - con riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 113, primo e secondo comma della Costituzione. La stesa Corte, con successiva ordinanza 9 - 18 febbraio 2011, n. 56 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2011, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), n. 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, della Costituzione.
157La Corte costituzionale, con sentenza 26 - 28 maggio 2010, n. 190 (Gazz. Uff. 3 giugno 2010, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2-quater, lettera f), 2-quinquies e 2-sexies, sollevate - con riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 113, primo e secondo comma della Costituzione.
158La Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 26 maggio 2017, n. 122 (Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettere a) e c), sollevate in riferimento agli artt. 15, 21, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
159La Corte costituzionale, con sentenza 21 settembre - 21 ottobre 2021, n. 197 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2021, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), della legge n. 94 del 2009, in riferimento all’art. 111 Cost.; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), della legge n. 94 del 2009, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98.
ARTICOLO 14-BIS. REGIME DI SORVEGLIANZA PARTICOLARE.
In vigore dal 31 ottobre 1986
1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'art. 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.
4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.
49 Articolo inserito dall'art. 1, L. 10 ottobre 1986, n. 663.
50Ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare previsto nel presente articolo non è applicabile l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lettera c), L. 26 novembre 2010, n. 199.