La Cassazione fa chiarezza con l'Ordinanza n.28205/2022.
La pensione di invalidità (o inabilità) civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un'età ricompresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%.
Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, cioè slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario per il quale è necessario, pertanto, il rispetto di determinati requisiti reddituali.
La prestazione, introdotta dall'articolo 12 della legge n. 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti.
Dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2024 il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni.
La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2022, ad euro 291,98 mensili.
Ma passiamo ora alla disamina del requisito reddituale oggetto del presente contributo.
Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono, infatti, rispettare determinati limiti reddituali che, comunque, risultano di gran lunga più elevati rispetto a quelli previsti per l'assegno mensile di invalidità.
Per l'anno 2022 il limite di reddito annuo da rispettare è pari ad euro 17.050,42.
Nella determinazione del reddito rilevante, sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
Non entra quindi nella valutazione del reddito l'importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento nonchè i redditi soggetti assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'Irpef.
Per quanto concerne la casa di abitazione si rappresenta che la stessa è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito.
Il vero punctum dolens dell'istituto ha, però, finora riguardato gli aspetti afferenti il calcolo della soglia reddituale.
Segnatamente, parte della giurisprudenza di merito, sino all'intervento chiarificatore reso dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza 28205/2022 in commento, riteneva che il detto calcolo dovesse essere effettuato prendendo in considerazione e, quindi, cumulando, i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente.
Orbene, la giurisprudenza apicale con il ricordato pronunciamento, ha definitivamente confermato quanto già ribadito in numerose precedenti pronunce rese in punto di assegno di invalidità civile, sancendo definitivamente che per il riconoscimento della pensione di inabilità, l'unico reddito da considerare è quello del soggetto che presenta la domanda, non rilevando né il reddito del marito né quello degli altri componenti del nucleo familiare a cui appartiene.
IL CASO
La ricorrente propone ricorso al Tribunale competente per chiedere il riconoscimento del diritto alla percezione, ex pluribus, della pensione di inabilità.
La domanda viene rigettata, la ricorrente propone appello.
La Corte d'Appello adita rigetta il gravame rilevando, l'insussistenza del requisito reddituale. Secondo la Corte d'Appello, infatti, la ricorrente, pur presentando i requisiti sanitari necessari e sufficienti al riconoscimento del beneficio evocato, difettava di quello reddituale.
La donna infatti, nel periodo compreso tra il novembre 2011 e il raggiungimento dei 65 anni di età (5 agosto 2012) presentava un reddito che, cumulato a quello del coniuge, superava i limiti reddituali richiesti per poter riconoscere la misura assistenziale.
L'interessata, a tal punto, adiva la Suprema Corte contestando la statuizione resa dalla Corte d'Appello per aver la stessa deciso in palese violazione del D.L n. 663/1979 art. 14 septies comma 5, il quale sancisce che: " Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte".
Avrebbe, quindi, errato la Corte di Appello nel prendere in considerazione anche il reddito del coniuge per l'accertamento della sussistenza del rispetto del requisito reddituale necessario ai fini della concessione del beneficio assistenziale.
Il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione, con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione per la verifica della sussistenza del requisiti reddituali che la legge richiede per il riconoscimento della pensione di invalidità, tenendo conto del fatto che, l'art. 14 septies del DL n. 663/1979, prevede l'esclusione del cumulo del reddito non solo nei confronti del coniuge, ma di ogni altro componente del nucleo familiare.
In sostanza, la giurisprudenza apicale ha ribadito, anche in punto di pensione di invalidità civile, il principio, già espresso in tema di assegno di invalidità civile, per cui nella valutazione della sussistenza del requisito reddituale occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare.
Avv. Andrea Galiffa