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BODY SHAMING

Il “body shaming” è una pratica di derisione del corpo che consiste nel ridicolizzare o denigrare una persona per il suo aspetto fisico.

Si tratta letteralmente di giudicare negativamente e “far vergognare” qualcuno per il proprio corpo; facendo riferimento a caratteristiche fisiche come il peso, l’altezza, disturbi della pelle, peluria, malformazione fisiche ecc. l’aspetto fisico viene colpito perché considerato non aderente ai canoni estetici e di bellezza imposti o dettati dalla società di appartenenza.

Chi è vittima di “body shaming” viene colpevolizzato ed indotto alla vergogna poiché il proprio aspetto fisico, anziché essere considerato normale viene ritenute come anormale, seppure sia in genere più simile a quello della maggioranza della popolazione rispetto al modello estetico o di bellezza considerato.

Ciò può condurre spesso l’individuo a conseguenze ed effetti come calo di autostima e alla comparsa di patologie psicologiche tipo disturbi alimentari, ansia, depressione.

Ma quali sono le implicazioni giuridiche penali derivanti da tale condotta?

In alcuni casi il “body shaming” può divenire reato; il suo autore, in base alle caratteristiche concrete della condotta tenuta, potrebbe rispondere dei reati di diffamazione o stalking; nei casi più gravi, non è escluso che esso possa integrare le ipotesi delittuose di istigazione o aiuto al suicidio che, ai sensi dell’art. 580 c.p., si verifica anche quando un soggetto, con il suo comportamento, determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di togliersi la vita.

In alcuni casi, il “body shaming”, aggravato dalla diffusione e dal sempre più utilizzo dei mass e social media, viene ricondotto nel più ampio fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

È una pratica che colpisce sia uomini che donne di ogni età, tuttavia gli adolescenti tendono a essere un pubblico particolarmente vulnerabile e sensibile a queste nuove forme di violenza, in particolare con il dilagare, incontrollato, di questi fenomeni sui social.

Quanto agli strumenti di tutela c’è ancora molto da fare.

In attesa di una futura regolamentazione, nei casi meno gravi si può ricorrere ai meccanismi, messi a disposizione dai principali social network, di interruzione dei canali di comunicazione come lo strumento del ban (blocco), mentre negli altri casi è opportuno rivolgersi all’autorità giudiziaria.  

Quando il “body shaming” sfocia nelle forme del bullismo e cyberbullismo poste in essere in “rete”, è possibile tutelarsi utilizzando gli strumenti previsti dal nostro ordinamento con la legge del 29 maggio 2017 n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 2, si potrà avanzare istanza di oscuramento dei siti internet sui quali avviene il “body shaming” ovvero fare segnalazione o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; l’art. 5 precisa che la dirigente scolastica che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo; infine, l’art. 7 stabilisce che, nel caso in cui il “body shaming” commesso mediante la rete internet da minorenni di età superiore di anni quattordici nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli artt. 594, 595 e 612 del codice penale e all’art. 167 del codice per la protezione dei dati personale, si potrà chiedere di applicare la procedura di ammonimento del questore.

La legge da ultimo cennata, ha introdotto una serie di misure di carattere formativo ed educativo, finalizzate a favorire una maggiore consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti come il cyberbullismo, “body shaming”, bullismo o altre forme di violenze che possono portare a conseguenze anche molto gravi sulle vittime.

Un intervento normativo in ambito di protezione contro le vittime di body shaming è certamente auspicabile.

Dott. Edoardo Manucci