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LE PERSONE OBBLIGATE AGLI ALIMENTI

Siamo principalmente nell’ambito dell’art. 433 c.c. il quale dispone che:

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Il richiedente (il quale può presentare personalmente la domanda, oppure anche a mezzo dell’eventuale rappresentante, amm.re di sostegno, ecc…) deve trovarsi in stato di bisogno.

I presupposti dell'obbligo alimentare sono l'esistenza di un legame soggettivo fra avente diritto ed obbligato e, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di uno stato di bisogno dell'alimentando - e la correlativa incapacità dello stesso di provvedere al proprio mantenimento - nonché la capacità economica dell'obbligato.

L’elencazione dell’art. 433 c.c. è tassativa.

Ma, attenzione, non va dimenticato che il DONATARIO, cioè colui che in passato ha beneficiato di una donazione da parte del soggetto attualmente bisognoso, è OBBLIGATO AGLI ALIMENTI PRIMA DI OGNI ALTRO SOGGETTO.

E i figli? Sono tenuti a prestare gli alimenti nei confronti del o dei genitori bisognosi (incolpevolmente bisognosi) ? SI. Anche i figli sono tenuti, in presenza dei presupposti di legge. Ci troviamo al n . 2 dell’elenco sopra richiamato.

Il contratto alimentare è un contratto atipico con cui una parte, quale corrispettivo del trasferimento di un bene mobile o immobile o della cessione di un capitale, assume, in via esclusiva o in aggiunta al pagamento di una somma di denaro, l'obbligo di prestare all'altra, per un determinato periodo di tempo o per tutta la durata della vita della stessa (o di altra persona), assistenza (in senso lato) materiale e morale nella forma, secondo i casi, di vitto, vestiario, alloggio, cure mediche, pulizia della casa e della persona, compagnia (Sala, Gli alimenti, 632).

Istituti diversi rispetto al contratto alimentare sono la rendita vitalizia ed il legato di alimenti.

Alcune regole processuali per la domanda di alimenti.

Giudice competente per l'azione alimentare, secondo la regola generale di cui all'art. 18 c.p.c., è quello del luogo ove risiede o è domiciliato il convenuto; si applica inoltre l'art. 20 c.p.c., sicché è competente anche il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta (ossia dove l'alimentando risiede o è domiciliato quando si verifica lo stato di bisogno) o deve essere eseguita (ma il luogo di adempimento si determina in relazione alla scelta tra adempimento in denaro o in natura). Quanto alla competenza per valore, si deve tener conto di due annualità dell'assegno (art. 13 c.p.c.), a meno che la controversia riguardi singole rate (sul punto cfr., per tutti, Dogliotti, Doveri familiari, 157).

Ma se mamma/papà hanno donato tutto a Tizio, io figlio sono tenuto a prestare gli alimenti?

Risponde il codice civile all’art. 437 che dispone espressamente:

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.

Il fondamento dell'obbligo alimentare del donatario è ravvisato dalla dottrina, da un lato, nell'obbligo di riconoscenza che nasce dal contratto di donazione (cfr, fra gli altri: Secco, Rebuttati, Degli alimenti, Milano, 1957, 114; Stella Richter, Sgroi, in Comm. cod. civ., I, 2, 2a ed., Torino, 1967, 719) - o, meglio, dalla giuridicizzazione di tale obbligo, che di per sé ha natura morale (Biondi, Le donazioni, in Tratt. Vassalli, XII, 4, Torino, 1961, 540) - e dall'altro in considerazioni di equità: sarebbe profondamente ingiusto che il bisognoso si rivolgesse ad un membro della cerchia familiare quando esiste un soggetto che ha in passato da lui ricevuto un beneficio patrimoniale e che continuerebbe in tal modo a godere dei vantaggi della donazione pur potendo soccorrere il donante indigente (Secco, Rebuttati, 115; Provera, 62).

Una breve rassegna giurisprudenziale in ambito di alimenti.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/05/2023, n. 13345

L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.

Tribunale Sassari, Sez. I, Sentenza, 03/01/2023, n. 8

In tema di domanda per la prestazione di alimenti, si osserva come l'art. 433 c.c. indica le persone tenute agli alimenti, stabilendone l'ordine relativo, la cui elencazione è tassativa e progressiva e, dunque, il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri, atteso che la ratio di tale previsione si trova nell'intensità decrescente del vincolo di parentela o di affinità.

Corte d'Appello Taranto, Sentenza, 28/10/2020, n. 364

In tema di alimenti legali, il diritto agli alimenti nei confronti di persona obbligata in grado posteriore è subordinato alla mancanza o alla impossibilità di adempiere dei soggetti obbligati in grado anteriore ai sensi dell'art. 433 c.c. e che è onere di chi agisce nei confronti di obbligato in grado posteriore anche quello di provare la mancanza o l'impossibilità di adempiere dei soggetti obbligati in grado anteriore.

Da ultimo, si segnala la particolarità dell’elencazione di cui all’art. 433 c.c. laddove pone al n. 6 i fratelli e le sorelle, quindi “solo” dopo i generi e le nuore (4) ed il suocero e la suocera (5).

In conclusione, l’ordinamento appresta una tutela per la persona che si trova in stato di bisogno, incapace di provvedere alle proprie necessità. Le regole sostanziali sono disciplinate dagli artt. 433 e s.s. c.c. e, naturalmente, le stesse andranno lette in stretta correlazione con le regole processuali stabilite dal codice di rito nonché con l’esame del cd. onere della prova, mai da trascurare.

Avv. Massimo Ambrosi